RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE 27 AGOSTO 2014, N. 18353 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO TUTELA REALE . Opzione del lavoratore per l’indennità sostitutiva della reintegra nel posto di lavoro - Effetti - Estinzione immediata del rapporto di lavoro - Decorrenza - Dalla comunicazione al datore di lavoro - Conseguenze - Cessazione dell’obbligo retributivo - Inadempimento nel pagamento dell’indennità - Disciplina della mora debendi” ex art. 429 Cpc - Applicabilità - Prova del danno ulteriore - Ammissibilità - Onere del lavoratore. In caso di licenziamento illegittimo, ove il lavoratore, nel regime della cosiddetta tutela reale nella specie, quello, applicabile ratione temporis” , previsto dall’art. 18 della legge 300/1970, nel testo anteriore alle modifiche introdotte con la legge 92/2012 , opti per l’indennità sostitutiva della reintegrazione, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 18, quinto comma, cit., il rapporto di lavoro, con la comunicazione al datore di lavoro di tale scelta, si estingue senza che debba intervenire il pagamento dell’indennità stessa e senza che permanga - per il periodo successivo in cui la prestazione lavorativa non è dovuta dal lavoratore né può essere pretesa dal datore di lavoro - alcun obbligo retributivo. Ne consegue che l’obbligo avente ad oggetto il pagamento della suddetta indennità è soggetto alla disciplina della mora debendi” in caso di inadempimento, o ritardo nell’adempimento, delle obbligazioni pecuniarie del datore di lavoro, con applicazione dell’art. 429, terzo comma, Cpc, salva la prova, di cui è onerato il lavoratore, di un danno ulteriore. In senso conforme i Sez. L, Sentenza 15869/2012 le obbligazioni scaturenti dalla domanda del lavoratore illegittimamente licenziato, volta al riconoscimento della indennità sostitutiva della reintegra nel posto di lavoro, con la correlata domanda di risarcimento dei danni, sono compiutamente disciplinate dall’art. 18, quinto comma, della legge 300/1970, la quale, in ragione della specificità e delle esigenze del rapporto lavorativo, ha carattere di una norma speciale ed osta, oltre che alla qualificazione delle suddette obbligazioni in termini di obbligazioni alternative o facoltative, anche all’applicazione dei generali principi codicistici correlati alla suddetta qualificazione. Ne consegue che, alla stregua di un’interpretazione letterale della disposizione statutaria, per il periodo antecedente all’esercizio del diritto di opzione, il risarcimento dei danni va liquidato in conformità alle regole dettate dall’art. 18, quarto comma, citato, e l’esercizio del diritto di opzione comporta la risoluzione del rapporto lavorativo, mentre, per il periodo successivo, il mancato pagamento della indennità sostitutiva non è risarcibile in tali termini, dovendo trovare applicazione, in seguito alla risoluzione definitiva del rapporto lavorativo, i principi codicistici in materia di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, restando perciò indifferenti, per la parametrazione del danno, l’ammontare della retribuzione globale già riconosciuta al lavoratore, ovvero quella determinata in forza della successiva normativa contrattuale intervenuta. ii Sez. L, Sentenza 16228/2012 le obbligazioni scaturenti dalla domanda del lavoratore illegittimamente licenziato volta al riconoscimento della indennità sostitutiva della reintegra nel posto di lavoro - con la consequenziale richiesta anche del risarcimento dei danni connessa all’esercizio del diritto potestativo di opzione - sono compiutamente disciplinate dalla disposizione del quinto comma dell’art. 18 della legge 300/1970, che, in ragione della specificità del rapporto lavorativo e delle esigenze che con tale disposizione si sono intese soddisfare, si configura come una norma speciale che osta, oltre che alla qualificazione delle suddette obbligazioni in termini di obbligazioni alternative o facoltative, anche all’applicazione dei generali principi codicistici correlati alla suddetta qualificazione. Ne consegue che l’interpretazione letterale della disposizione statutaria, doverosa per il suo chiaro tenore, comporta un proprio ambito applicativo che si articola per quanto attiene alla liquidazione dei danni rivendicati dal lavoratore nei seguenti termini per il periodo antecedente all’esercizio del diritto di opzione, il risarcimento dei danni va liquidato alla stregua delle regole dettate dal precedente comma quarto dell’art. 18 e l’esercizio del diritto di opzione determina la risoluzione del rapporto lavorativo per il periodo successivo a tale momento, il mancato pagamento della indennità sostitutiva non è risarcibile alla stregua delle regole di cui al comma 4 dell’art. 18, dovendo in seguito alla risoluzione definitiva del rapporto lavorativo trovare applicazione i principi codicistici dettati in tema di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, con la assoluta indifferenza - ai fini parametrici del risarcimento del danno - della retribuzione globale in precedenza riconosciuta al lavoratore. iii Sez. L, Sentenza 1810/2013 le obbligazioni scaturenti dalla domanda del lavoratore illegittimamente licenziato volta al riconoscimento della indennità sostitutiva della reintegra nel posto di lavoro - con la consequenziale richiesta anche del risarcimento dei danni connessa all’esercizio del diritto potestativo di opzione - sono compiutamente disciplinate dalla disposizione del quinto comma dell’art. 18 della legge 300/1970, che, in ragione della specificità del rapporto lavorativo e delle esigenze che con tale disposizione si sono intese soddisfare, si configura come una norma speciale che osta, oltre che alla qualificazione delle suddette obbligazioni in termini di obbligazioni alternative o facoltative, anche all’applicazione dei generali principi codicistici correlati alla suddetta qualificazione. Ne consegue che l’interpretazione letterale della disposizione statutaria, doverosa per il suo chiaro tenore, comporta un proprio ambito applicativo che si articola per quanto attiene alla liquidazione dei danni rivendicati dal lavoratore nei seguenti termini per il periodo antecedente all’esercizio del diritto di opzione, il risarcimento dei danni va liquidato alla stregua delle regole dettate dal precedente comma quarto dell’art. 18 e l’esercizio del diritto di opzione determina la risoluzione del rapporto lavorativo per il periodo successivo a tale momento, il mancato pagamento della indennità sostitutiva non è risarcibile alla stregua delle regole di cui al comma 4 dell’art. 18, dovendo in seguito alla risoluzione definitiva del rapporto lavorativo trovare applicazione i principi codicistici dettati in tema di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, con la assoluta indifferenza - ai fini parametrici del risarcimento del danno - della retribuzione globale in precedenza riconosciuta al lavoratore. In senso difforme a Sez. L, Sentenza 6342/2009 la richiesta del lavoratore illegittimamente licenziato di ottenere, in luogo della reintegrazione nel posto di lavoro, l’indennità prevista dall’art. 18, quinto comma, legge 300/1970, costituisce esercizio di un diritto derivante dall’illegittimità del licenziamento, riconosciuto al lavoratore secondo lo schema dell’obbligazione con facoltà alternativa ex parte creditoris” pertanto, l’obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro facente carico al datore di lavoro si estingue soltanto con il pagamento della indennità sostitutiva della reintegrazione, per la quale abbia optato il lavoratore, non già con la semplice dichiarazione da questi resa di scegliere detta indennità in luogo della reintegrazione e, conseguentemente, il risarcimento del danno, il cui diritto è dalla legge fatto salvo anche nel caso di opzione per la succitata indennità, va commisurato alle retribuzione che sarebbero maturate fino al giorno del pagamento dell’indennità sostitutiva e non fino alla data in cui il lavoratore ha operato la scelta. b Sez. L, Sentenza 24199/2009 in tema di licenziamento del lavoratore, il sistema delineato dall’art. 18 della legge 300/1970 si fonda sul principio di effettiva realizzazione dell’interesse del lavoratore a non subire o a ridurre al minimo le conseguenze del licenziamento illegittimo, assolvendo tale rimedio risarcitorio la funzione di dissuadere il datore di lavoro dall’inadempimento o dal ritardare l’adempimento dell’obbligo indennitario. Ne consegue che, ove il lavoratore illegittimamente licenziato abbia scelto, in luogo della reintegrazione nel posto di lavoro, l’indennità sostitutiva ex art. 18, quinto comma, della legge 300/1970, detta scelta è irrevocabile e il rapporto di lavoro non può essere ricostituito, ma l’ammontare del risarcimento nel caso di ritardata corresponsione dell’indennità deve essere pari alle retribuzioni perdute fino a che il lavoratore non venga effettivamente soddisfatto. c Sez. L, Sentenza 20420/2012 in tema di licenziamento illegittimo, la disciplina relativa al pagamento al lavoratore, che ne faccia richiesta, di un’indennità sostitutiva della reintegrazione mira a garantire il lavoratore a non subire, o a ridurre al minimo, i pregiudizi conseguenti al licenziamento illegittimo, dissuadendo il datore di lavoro dall’inadempimento dell’obbligo indennitario, il cui compimento comporterebbe una ulteriore lesione dei valori di libertà, dignità e materiale sussistenza del prestatore che l’ordinamento costituzionale, e quello sovranazionale all’art. 30 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, richiedono siano realizzati compiutamente e in concreto, senza che residuino spazi di elusione. Ne consegue che, ove il lavoratore abbia esercitato la suddetta opzione, l’effettività della tutela giurisdizionale del diritto al risarcimento in caso di ritardato pagamento da parte del datore di lavoro - ferma l’irrevocabilità della scelta del lavoratore e la non ripristinabilità del rapporto - è incompatibile con un limite fisso dell’ammontare della somma da riconoscere, né può essere soddisfatta dal mero riconoscimento di interessi e rivalutazione, ma impone che il danno sia commisurato alle retribuzioni maturate fino al giorno del pagamento dell’indennità sostitutiva e non solo fino alla data in cui il lavoratore ha operato la scelta.