RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE SESTA – PRIMA ORDINANZA 20 GIUGNO 2014, N. 14143 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L’ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE. Assegno di divorzio - Revisione - Valutazione del giudice - Contenuto - Fattispecie. In materia di revisione dell’assegno divorzile, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell’assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell’attribuzione dell’emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l’equilibrio così raggiunto ed ad adeguare l’importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale. Nelle specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva respinto la domanda di modifica delle condizioni di divorzio, assumendo che il marito non poteva eludere il suo obbligo di mantenimento della moglie creando una esposizione debitoria dovuta ad un acquisto immobiliare, e che l’accertamento, a carico del primo, di un’evasione fiscale rendeva incerto l’ammontare dei suoi redditi attuali, comunque evidentemente superiori a quanto dichiarato . In senso conforme, Sez. 1, Sentenza 10133/2007 il provvedimento di revisione dell’assegno divorzile - previsto dall’art. 9 della legge 898/1970 - postula non soltanto l’accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma anche la idoneità di tale modifica a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell’assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti. Nella particolare ipotesi in cui il motivo di revisione si palesi di consistenza tale da condurre alla revoca dell’assegno divorzile, è indispensabile procedere, poi, al rigoroso accertamento della effettività dei predetti mutamenti e verificare l’esistenza di un nesso di causalità tra essi e la nuova situazione patrimoniale conseguentemente instauratasi, onde dedurne, con motivato convincimento, che l’ex coniuge titolare dell’emolumento abbia acquisito la disponibilità di mezzi idonei a conservargli un tenore di vita analogo a quello condotto in costanza di matrimonio o che le condizioni economiche del coniuge obbligato si siano a tal punto deteriorate da rendere insostenibile l’onere posto a suo carico. Pertanto, in sede di revisione, il giudice non può procedere a una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell’assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell’emolumento, deve limitarsi a verificare se e in che misura le circostanze sopravvenute abbiano alterato l’equilibrio così raggiunto e ad adeguare l’importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale.