RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE ORDINANZA 14 LUGLIO 2014, N. 16065 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO GIURISDIZIONE SULLO - IN GENERE. Domanda unitaria contro istituti bancari, alcuni aventi sede in Italia, per il risarcimento del danno da negoziazione di titoli spazzatura” del gruppo Parmalat - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Nei confronti di tutti i convenuti - Fondamento. La controversia promossa da soggetti investitori nei confronti di istituti bancari, alcuni dei quali aventi sede in Italia, per il risarcimento del danno cagionato dalla negoziazione di titoli spazzatura” del gruppo Parmalat, la cui insolvenza quegli istituti avrebbero occultato con atti convergenti, appartiene alla giurisdizione del giudice italiano nei riguardi di tutti i convenuti, sia a norma dell’art. 6, n. 1, del Regolamento CE 44/2001, per l’unitarietà della domanda, che giustifica il cumulo soggettivo, sia a norma dell’art. 5, n. 3, del Regolamento medesimo, per lo stretto collegamento tra la controversia e l’Italia, quale luogo dell’evento dannoso. Si vedano i Sez. U, Ordinanza 8076/2012 l’art. 5, n. 3, del Regolamento CE 44/2001 - il quale stabilisce il criterio di collegamento per individuare la giurisdizione in materia di delitti e quasi delitti nel luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire” - va interpretato nel senso che per tale luogo deve intendersi quello in cui è avvenuta la lesione del diritto della vittima, senza avere riguardo al luogo dove si sono verificate o potranno verificarsi le conseguenze future di tale lesione ne consegue che l’azione proposta contro una società di rating”, che non ha sede e non opera in Italia, per il risarcimento del danno conseguente all’ipotizzato errore nella valutazione di titoli finanziari acquistati fuori dal territorio nazionale è sottratta alla giurisdizione del giudice italiano. ii Sez. U, Ordinanza 26937/2013 l’art. 6, n. 1, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 resa esecutiva con la legge 804/1971 , secondo cui, in caso di pluralità di convenuti, quello domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato davanti al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi, riguarda l’ipotesi del cumulo soggettivo, per la cui sussistenza è necessario che non ne ricorra la pretestuosità, cioè il fine di provocare lo spostamento della competenza giurisdizionale per ragioni di connessione, che va escluso ove, dalla prospettazione della domanda, risulti che ciascun convenuto non sia estraneo alla pretesa fatta valere in giudizio. Nella specie, la S.C., ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano a conoscere di una controversia risarcitoria, a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, intrapresa dall’attore nei confronti di più soggetti, uno dei quali certamente residente in Italia, sull’assunto di essere rimasto vittima di una truffa internazionale perpetrata ai suoi danni attraverso un’operazione finanziaria, rivelatasi priva di qualsivoglia prospettiva di rendimento . SEZIONI UNITE ORDINANZA 11 LUGLIO 2014, N. 15941 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI. Erogazione di pubbliche sovvenzioni - Revoca per inadempimento del beneficiario agli obblighi esecutivi - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie. Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia sulla revoca di una pubblica sovvenzione nella specie, erogata a norma della legge 488/1992, sull’intervento straordinario nelle aree depresse , qualora la revoca sia stata disposta per l’inadempimento del beneficiario agli obblighi imposti dalla legge o dal provvedimento concessorio nella fase esecutiva del rapporto nella specie, obbligo di rispettare le norme sul lavoro, imposto dall’art. 8 del Dm 527/1995 , in assenza di margini discrezionali di apprezzamento delle ragioni di pubblico interesse sottese all’erogazione del contributo. Si richiamano a Sez. U, Ordinanza 25398/2010 in tema di finanziamento agevolato, disposto ai sensi dell’art. 1 del Dl 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge 488/1992 e relativo allo sviluppo dei territori del Mezzogiorno, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia nella quale un privato, già beneficiario di una prima quota del finanziamento stesso, ne contesti la sopravvenuta revoca da parte della P.A., allorché l’atto sia disposto per violazione delle norme specifiche settoriali, anche appartenenti all’ordinamento comunitario, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. e del D.M. Industria 527/1995. Infatti, tale controversia verte su una posizione di interesse legittimo, poiché la revoca non riguarda una sovvenzione riconosciuta direttamente dalla legge, sulla base di elementi da questa puntualmente indicati, e ciò anche se il finanziamento sia già stato riconosciuto in via provvisoria, né è stata oggetto di un provvedimento vincolante di organi della Unione europea. b Sez. U, Sentenza 15867/2011 in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato distinguendo la fase procedimentale di valutazione della domanda di concessione nella quale la legge, salvo il caso in cui riconosca direttamente il contributo o la sovvenzione, attribuisce alla p.a. il potere di riconoscere il beneficio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all’interesse primario, apprezzando discrezionalmente l’ an”, il quid” ed il quomodo” dell’erogazione, e al richiedente la posizione di interesse legittimo, da quella successiva alla concessione del contributo, in cui il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all’inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione sussiste, pertanto, la giurisdizione del giudice ordinario nel caso in cui per la dichiarazione di fallimento dell’impresa, alla quale era stato concesso il contributo, sia impossibile destinare il finanziamento allo scopo per il quale era stato concesso e, in tutto o in parte, già erogato, poichè l’amministrazione, nel revocare il contributo stesso o nel dichiarare la decadenza, non compie alcuna valutazione discrezionale, ma si limita ad accertare, con la cessazione dell’attività imprenditoriale, il venir meno di un presupposto previsto in modo puntuale dalla legge .