RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA 30 GIUGNO 2014, N. 14790 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE. Sussistenza dei requisiti di non fallibilità - Bilanci degli ultimi tre esercizi - Base documentale necessaria - Sussistenza - Prova legale - Esclusione - Motivata valutazione di inattendibilità - Conseguenze - Fattispecie. Ai fini della prova, da parte dell’imprenditore, della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all’art. 1, secondo comma, legge fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono la base documentale imprescindibile, ma non anche una prova legale, sicché, ove ritenuti motivatamente inattendibili dal giudice, l’imprenditore rimane onerato della prova circa la ricorrenza dei requisiti della non fallibilità. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva giudicato inattendibili i bilanci e le scritture depositate in giudizio senza procedere ad alcun esame delle rispettive risultanze, dei loro contenuti e delle loro modalità di tenuta . In senso conforme, Sez. 6 - 1, Ordinanza 11007/2012 ai fini della prova da parte dell’imprenditore della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all’art. 1, comma 2, legge fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono la base documentale imprescindibile, ma non anche una prova legale, per cui, ove non considerati attendibili dal giudice nella specie, attesi i rilievi del curatore nella relazione ex art. 33 legge fall., l’approvazione di plurimi bilanci nella stessa assemblea, il difetto del quorum”, pur essendovi solo due soci e la mancata contabilizzazione di un consistente debito verso terzi , l’imprenditore rimane onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità. SEZIONE PRIMA 10 GIUGNO 2014, N. 13025 CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE – EFFETTI. Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale - Sentenza della Corte costituzionale 112/2008 - Conseguenze. RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE. Contraffazione di marchio - Danno risarcibile - Minore incremento delle vendite rispetto alle potenzialità aziendali - Configurabilità. · Le sentenze della Corte costituzionale che dichiarino l’incostituzionalità in sé o in relazione ad alcune sue componenti di un organo giurisdizionale non comportano l’inefficacia della fase processuale svoltasi innanzi a tale organo e del provvedimento che l’abbia conclusa ove intervengano dopo l’esaurimento di essa, salvo che la relativa questione di legittimità sia stata sollevata prima della conclusione di detta fase, ovvero dedotta, come motivo di impugnazione, per il profilo del difetto di costituzione del giudice, ai sensi dell’art. 161, primo comma, Cpc, in relazione all’art. 158 dello stesso codice. Ne consegue che, in forza della sentenza 112/2008 della Corte costituzionale - che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 245, comma 2, del D.Lgs. 30/2005 Codice della proprietà industriale , nella parte in cui stabilisce che sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate le controversie in grado d’appello iniziate dopo l’entrata in vigore del Codice, anche se il giudizio di primo grado è iniziato e si è svolto secondo le norme precedentemente in vigore, determinando la successiva modifica in senso conforme della norma con l’art. 19, comma 5, della legge 99/2009 - sussiste la competenza” della sezione specializzata per la proprietà industriale presso la corte d’appello a decidere una controversia svoltasi in primo grado secondo le norme previgenti all’entrata in vigore del Codice della proprietà industriale, trattandosi, peraltro, non di questione di competenza in senso tecnico-processuale, ma avente solo rilievo organizzativo interno. · Il danno cagionato all’impresa titolare del marchio contraffatto non consiste necessariamente in una riduzione delle vendite o in un calo del fatturato rispetto al periodo precedentemente considerato, potendo esso manifestarsi anche solo in una riduzione del potenziale di vendita e, quindi, in una minore crescita delle vendite, senza che si abbia una corrispondente riduzione rispetto agli anni precedenti. · Sul primo principio, si veda Sez. 6 - 1, Ordinanza 21668/2013 la ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate e le sezioni ordinarie del medesimo tribunale non implica l’insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all’interno dello stesso ufficio ne consegue che una sezione ordinaria del tribunale non è incompetente a trattare una causa che, secondo l’art. 134 del codice della proprietà industriale D.Lgs. 30/2005 , andrebbe assegnata alla sezione specializzata dello stesso tribunale istituita ai sensi del D.Lgs. 168/2003. E si richiama Sez. U, Sentenza 9217/2003 le sentenze della Corte costituzionale dichiarative della incostituzionalità in sé o in relazione ad alcune sue componenti di un organo giurisdizionale non comportano l’inefficacia della fase processuale svoltasi innanzi a tale organo e del provvedimento che l’abbia conclusa, ove intervengano dopo l’esaurimento di essa, salvo che la relativa questione di legittimità costituzionale sia stata sollevata prima della conclusione di detta fase, ovvero dedotta, come motivo impugnatorio della sentenza, per il profilo del difetto di costituzione del giudice, ai sensi dell’art. 161, primo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 158 dello stesso codice nella fattispecie, le Sezioni Unite, sulla base di detto principio, hanno ritenuto ininfluente nel giudizio di cassazione la sentenza della Corte costituzionale 393/2002, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 17 del D.Lgs. 219/1919, convertito in legge 1290/1921, nella parte in cui prevede che faccia parte della Giunta speciale presso la Corte di appello di Napoli l’ingegnere capo dell’ufficio tecnico erariale di Napoli o un suo delegato” - sentenza cui ha fatto seguito l’intervento correttivo del legislatore attuato con l’art. 7 del Dl 251/2002, convertito nella legge 1/2003 . · Sul secondo principio mancano precedenti in termini.