RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE SESTA – PRIMA ORDINANZA 18 GIUGNO 2014, N. 13929 CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - CAPACITÀ DI AGIRE - IN GENERE. Incapacità a provvedere alle proprie esigenze di vita - Art. 404 Cpc - Nomina dell’amministratore di sostegno - Discrezionalità del giudice - Limiti. In caso di persona priva, in tutto o in parte, di autonomia, il giudice, ai sensi dell’art. 404 cc, è tenuto, in ogni caso, a nominare un amministratore di sostegno poiché la discrezionalità attribuita dalla norma ha ad oggetto solo la scelta della misura più idonea amministrazione di sostegno, inabilitazione, interdizione , e non anche la possibilità di non adottare alcuna misura, che comporterebbe la privazione, per il soggetto incapace, di ogni forma di protezione dei suoi interessi, ivi compresa quella meno invasiva. Si richiama Cass. Sez. 1, Sentenza 22332/2011 l’amministrazione di sostegno - introdotta nell’ordinamento dall’art. 3 della legge 6/2004 - ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l’interdizione e l’inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del cc. Rispetto ai predetti istituti, l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all’apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell’impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie . SEZIONE TERZA 6 GIUGNO 2014, N. 12834 PERSONALITÀ DIRITTI DELLA - RISERVATEZZA - IN GENERE. Attività giornalistica - Pubblicazione di fotografia di persona in stato di detenzione - Liceità - Condizioni - Osservanza delle prescrizioni del codice deontologico dei giornalisti - Necessità - Sussistenza. In materia di tutela dell’immagine, la pubblicazione su un quotidiano della foto di una persona ritratta al momento del suo arresto è legittima se sia rispettosa, oltre ai limiti, fissati dagli artt. 20 e 25 della legge 675/1996 ratione temporis” applicabili e, comunque, riprodotti nell’art. 137 del D.Lgs. 196/2003, di essenzialità per illustrare il contenuto della notizia e quelli dell’esercizio del diritto di cronaca, anche delle particolari cautele imposte a tutela della persona ritratta, previste dall’art. 8, primo e secondo comma, del codice deontologico dei giornalisti, che costituisce fonte normativa integrativa. L’osservanza dei suddetti limiti va accertata con maggior rigore rispetto alla semplice pubblicazione della notizia, per la maggiore potenzialità lesiva dello strumento visivo e la maggiore idoneità ad una diffusione decontestualizzata e insuscettibile di controllo da parte della persona ritratta. In precedenza i Sez. 1, Sentenza 7261/2008 in tema di trattamento dei dati personali, al di fuori delle ipotesi previste dell’art. 114 Cpp, la pubblicazione delle immagini di una persona privata della libertà personale deve ritenersi lecita, senza che venga in rilievo la possibilità che la stessa possa considerarsi inessenziale rispetto all’informazione la rivelazione dell’immagine di un imputato, costituendo un dato personale, deve ricevere un trattamento pari alla comunicazione delle generalità del medesimo, sicché, quando sia effettuata in relazione ad un fatto di interesse pubblico, va ritenuta essenziale all’espletamento del diritto di cronaca principio enunciato in relazione ad un’ipotesi di annullamento del provvedimento inibitorio del Garante per la protezione dei dati personali, conseguente alla ritenuta inapplicabilità dell’art. 25 della legge 675/1996, in materia di consenso al trattamento dei dati nell’attività di informazione, in caso di pubblicazione e diffusione su un quotidiano di un’immagine ritraente un indagato in stato di coercizione . ii Sez. 3, Sentenza 17408/2012 al giornalista è consentito divulgare dati sensibili senza il consenso del titolare né l’autorizzazione del Garante per la tutela dei dati personali, a condizione che la divulgazione sia essenziale” ai sensi dell’art. 6 del codice deontologico dei giornalisti approvato con provvedimento del Garante per la tutela dei dati personali del 29 luglio 1998, tuttora vigente , e cioè indispensabile in considerazione dell’originalità del fatto o dei modi in cui è avvenuto. La valutazione della sussistenza di tale requisito costituisce accertamento in fatto, che il giudice di merito deve compiere caso per caso, indicando analiticamente le ragioni per le quali ritiene che sussista o meno il suddetto requisito dell’essenzialità in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale ritenuto non essenziale” e quindi illecita la divulgazione delle abitudini sessuali di persona imputata di un omicidio a sfondo sessuale . iii Sez. 3, Sentenza 194/2014 in materia di tutela dell’immagine, la pubblicazione su un quotidiano di una foto di persona arrestata, estratta dalle foto segnaletiche effettuate dalle forze dell’ordine ma priva dei numeri identificativi propri di queste, non costituisce immagine di persona in stato di detenzione”, con la conseguenza che per la liceità della pubblicazione della stessa non valgono le disposizioni previste dall’art. 8, commi 1 e 2, del codice deontologico dei giornalisti richiamate dall’art. 12 del D.Lgs. 196/2003, fermo restando che la diffusione per finalità giornalistiche dell’immagine di persona cui è attribuito un reato, quale dato personale sottoposto allo stesso trattamento dei dati identificativi anagrafici, è essenziale per l’esercizio del diritto di cronaca, in relazione all’interesse pubblico alla identificazione del soggetto, purché sia rispettosa degli ulteriori limiti della pertinenza e della continenza .