RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA 4 LUGLIO 2014, N. 15349 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - REVOCAZIONE DEI CREDITI AMMESSI. Ambito di applicazione - Errore essenziale di fatto - Nozione - Fattispecie. La revocazione dei crediti ammessi al passivo fallimentare per errore essenziale di fatto, ex art. 102 legge fall., nel testo anteriore alla riforma di cui al D.Lgs. 5/2006, può essere pronunciata nel caso in cui l’errore sia stato determinato da una falsa percezione della realtà da parte del giudice, che sia stato determinante rispetto all’ammissione del credito contestato, restando escluso che detto errore possa concretarsi in un inesatto apprezzamento del materiale probatorio od in un’errata valutazione giuridica di un fatto In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso l’esistenza di un errore di fatto nell’ammissione per intero di un credito che avrebbe dovuto essere ammesso in misura minore in ragione della quota afferente un concreditore non istante . In senso conforme, Sez. 1, Sentenza 9929/2005 la revocazione dei crediti ammessi al passivo fallimentare per errore essenziale di fatto art. 102 legge fall. può essere pronunciata nel caso in cui l’errore sia stato determinato da una falsa percezione della realtà da parte del giudice, che sia stato determinante rispetto all’ammissione del credito contestato, restando escluso che detto errore possa concretarsi in un inesatto apprezzamento del materiale probatorio od in un’errata valutazione giuridica di un fatto In applicazione del principio, la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso l’esistenza di un errore di fatto nella circostanza dell’ammissione al passivo, quale creditore privilegiato, del fideiussore del fallito, surrogatosi ad una banca, creditrice chirografaria, deducendo la natura privilegiata del credito, in quanto egli aveva costituito un pegno in favore della banca . SEZIONE PRIMA 4 LUGLIO 2014, N. 15345 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - IN GENERE. Controllo demandato al tribunale - Oggetto - Convenienza della proposta - Ammissibilità - Presupposti. FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - IN GENERE. Informazione dei creditori - Fonti - Documentazione allegata alla proposta e relazione del commissario - Integrazione con i risultati dell’ammissione provvisoria dei crediti ai fini del voto - Comunicazione - Esclusione - Rilevanza. FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - IN GENERE. Controllo demandato al tribunale - Oggetto - Probabilità di successo del concordato approvato dai creditori - Esclusione. · L’art. 180, quinto comma, legge fall., nella formulazione dettata dal Dl 135/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 80/2005, estende il sindacato del giudice alla convenienza della proposta, indipendentemente dalla proposizione di opposizioni, soltanto nel caso di concordato con classi e di dissenso di una o più classi. · L’informazione dei creditori sulla entità e natura del passivo è affidata alla documentazione allegata alla proposta di concordato nonché alla relazione del commissario giudiziale sulla scorta della verifica dei crediti ed è completata, senza necessità di ulteriore comunicazione, dai risultati dell’ammissione provvisoria dei crediti ai fini del voto. Ne consegue che la provvisoria attribuzione ad alcuni crediti della collocazione privilegiata, in luogo di quella chirografaria esposta dal debitore nella proposta, non consente al tribunale di negare l’omologazione assumendo che la proposta di concordato sarebbe stata approvata dai creditori in difetto di una completa informazione. · In sede di omologazione del concordato preventivo, il sindacato del tribunale, e della corte di appello nell’eventuale giudizio di reclamo, non può estendersi, attraverso una verifica istruttoria, alla probabilità di successo del concordato approvato dai creditori, dovendosi escludere che la relativa omologazione possa essere negata ancorché, a giudizio del tribunale o della corte di appello, ne sia prevedibile l’inadempimento. · Sul primo principio, si richiama, Cass. Sez. 1, Sentenza 24970/2013 in tema di concordato preventivo, il sindacato del giudice sulla fattibilità, intesa come prognosi di concreta realizzabilità del piano concordatario, quale presupposto di ammissibilità, consiste nella verifica diretta del presupposto stesso, sia sotto il profilo della fattibilità giuridica, intesa come non incompatibilità del piano con norme inderogabili, sia sotto il profilo della fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del piano medesimo, dovendosi in tal caso, verificare unicamente la sussistenza o meno di un’assoluta e manifesta non attitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati, ossia a realizzare la causa concreta del concordato. Nella specie, concernente un’ipotesi di omologazione di concordato preventivo con continuità aziendale, le osservazioni contenute nel parere del commissario giudiziale ex art. 180, secondo comma, legge fall. - inerenti alla mancanza di apporto di nuova finanza da parte delle banche in epoca successiva all’omologa, nel deficit” patrimoniale registrato dal debitore con conseguente totale perdita del capitale, nella mancanza di garanzie di vendita degli immobili e nella mancanza di copertura del fabbisogno concordatario con le risorse previste dal piano e, dunque, sostanziandosi in rilievi valutativi e prognostici - sono state ritenute inidonee a palesare la manifesta irrealizzabilità del piano e a giustificare l’intervento officioso del tribunale . · Sul secondo non si rilevano precedenti in termini. · In ordine al terzo, si richiama Cass. Sez. U, Sentenza 1521/2013 in tema di concordato preventivo, il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall’attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti. Il menzionato controllo di legittimità si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo, e si attua verificandosene l’effettiva realizzabilità della causa concreta quest’ultima, peraltro, da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato al superamento della situazione di crisi dell’imprenditore, da un lato, e all’assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro .