RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE 30 GIUGNO 2014, N. 14742 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE. Università Cattolica del Sacro Cuore - Qualificazione come ente pubblico non economico - Fondamento - Conseguenze - Osservanza delle regole di evidenza pubblica nell’aggiudicazione degli appalti di servizi - Doverosità - Qualificazione come organismo di diritto pubblico - Rilevanza - Esclusione. L’Università Cattolica del Sacro Cuore, essendo per statuto una persona giuridica di diritto pubblico, rientra tra gli enti pubblici non economici”, che l’art. 2, lett. a , del D.Lgs. 157/1995 applicabile ratione temporis” , qualifica come amministrazioni aggiudicatrici”, obbligate all’osservanza delle regole di evidenza pubblica nell’aggiudicazione degli appalti di servizi. Essa deve osservare tali regole, quindi, senza che occorra verificare la ricorrenza delle connotazioni previste dall’art. 2, lett. b , per l’identificazione degli organismi di diritto pubblico”, categoria ampliativa, non riduttiva, dell’ambito dell’evidenza pubblica. Sulla natura della Cattolica , il risalente precedente delle Sez. U, Sentenza 7542/1986 la università cattolica del sacro cuore, che ha natura di università libera” con ordinamento conforme alle Disposizioni del T.U. 1592/1933, è un ente pubblico non economico, che opera nel settore dell’istruzione superiore con organizzazione rigorosamente fissata da provvedimenti amministrativi e legislativi analoga a quella delle università statali e priva dei connotati dell’impresa, nonché sotto l’influenza ed il penetrante controllo del Ministero della pubblica istruzione. Ne consegue che le prestazioni lavorative subordinate e con retribuzione predeterminata, effettuate con continuità, ancorché a tempo determinato, in favore dell’università cattolica, danno vita ad un rapporto di pubblico impiego allorché siano date e ricevute nell’ambito dell’organizzazione e per i fini pubblicistici dell’ente, senza che sia a tal fine necessario un formale atto di nomina. SEZIONI UNITE ORDINANZA 20 GIUGNO 2014, N. 14041 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE – PREVENTIVO. Preclusione per emanazione di provvedimento cautelare che affronti la questione di giurisdizione - Insussistenza - Fondamento - Limiti. GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO GIURISDIZIONE SULLO - IN GENERE. Clausola di proroga in atto costitutivo di trust” - Opponibilità - Limiti - Erede del costituente - Esclusione - Condizioni. · La proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione non è preclusa dall’emanazione di un provvedimento cautelare in corso di causa, poiché questo non costituisce sentenza, neppure qualora risolva contestualmente la questione di giurisdizione, tranne che la questione medesima sia stata riferita al solo procedimento cautelare e il regolamento sia stato proposto per ragioni che attengono ad esso in via esclusiva. · La clausola di proroga della giurisdizione inserita nell’atto costitutivo di un trust” vincola, oltre al costituente, i gestori e i beneficiari del trust”, pur non firmatari della clausola, ove vengano in rilievo diritti e obblighi inerenti al trust”, mentre non vincola i soggetti che rispetto al trust” sono in posizione di terzietà, come l’erede del fondatore, qualora si assuma leso nei diritti di legittimario. · In ordine al primo principio, in senso conforme già Sez. U, Ordinanza 1144/2007 la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione non è preclusa dall’emanazione di un provvedimento cautelare in corso di causa, poiché esso non costituisce sentenza neppure qualora sia stata contestualmente risolta una questione di giurisdizione, salvo risulti inequivocabilmente che la questione di giurisdizione è stata riferita al solo procedimento cautelare e il regolamento sia stato proposto per ragioni che attengono ad esso in via esclusiva. · Sul secondo principio, non si rilevano precedenti in termini .