RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE 9 GIUGNO 2014, N. 12924 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI PROCURA - PLURALITÀ DI DIFENSORI. Ammissibilità - Carattere congiuntivo del mandato - Efficacia dal lato passivo del rapporto - Rapporti con la parte - Onere del procuratore destinatario della notificazione di informarne gli altri - Conseguenze quanto al notificante - Comunicazione ad uno solo dei procuratori costituiti - Sufficienza. La nomina di una pluralità di procuratori, ancorché non espressamente prevista nel processo civile, è certamente consentita, non ostandovi alcuna disposizione di legge e fermo restando il carattere unitario della difesa tuttavia, detta rappresentanza tecnica, indipendentemente dal fatto che sia congiuntiva o disgiuntiva, esplica nel lato passivo i suoi pieni effetti rispetto a ciascuno dei nominati procuratori, mentre l’eventuale carattere congiuntivo del mandato professionale opera soltanto nei rapporti tra la parte ed il singolo procuratore, onerato verso la prima dell’obbligo di informare l’altro o gli altri procuratori. Ne consegue la sufficienza della comunicazione ex art. 377 cod. proc. civ. ad uno solo dei procuratori costituiti. In precedenza, nella stessa direzione, Cass. Sez. 2, Sentenza 4933/2014 qualora la parte sia costituita in giudizio con più procuratori, ciascuno di essi è legittimato a ricevere le notificazioni anche se il mandato è congiunto, poiché, anche in questo caso, la notifica raggiunge un rappresentante della parte professionalmente qualificato, mentre il carattere congiunto del mandato, ove non ricorra un’attività processuale ad esecuzione unitaria di tutti i mandatari, non assume rilievo per il notificante . SEZIONI UNITE 9 GIUGNO 2014, N. 12923 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Prestazioni assistenziali relative a soggetti deboli” - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Esclusione - Ragioni. In tema di controversie patrimoniali tra Comuni ed enti erogatori di prestazioni assistenziali relative al ricovero di soggetti deboli” - anche alla luce di quanto affermato dalla sentenza della Corte costituzionale 204/2004, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 33 del D.Lgs. 80/1998, come sostituito dall’art. 7, lett. a , della legge 205/2000, nella misura in cui attribuisce al giudice amministrativo l’intera materia dei pubblici servizi, a prescindere dalla natura delle situazioni soggettive coinvolte - deve negarsi l’esistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, posto che le controversie in questione non afferiscono a rapporti costituiti o modificati da provvedimenti amministrativi, in quanto i presupposti delle obbligazioni poste a carico dei Comuni sono stabiliti direttamente dalla legge e le relative prestazioni assistenziali sono configurate quali diritti delle persone che si trovino in stato di bisogno. In precedenza, Cass. Sez. U, Sentenza 15377/2009 la controversia, promossa da una casa di cura convenzionata nei confronti di un paziente di un ex ospedale psichiatrico e della AUSL, avente ad oggetto l’individuazione del soggetto tenuto al pagamento della quota alberghiera della retta di degenza e la determinazione della misura di tale obbligazione, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario. Esclusa, infatti, a seguito del radicale mutamento del sistema di custodia e cura degli alienati, l’applicabilità dell’art. 7 della legge 36/1904 e dell’art. 29 del Rd 1054/1924, che prevedevano la giurisdizione amministrativa, trova applicazione l’art. 33 del D.Lgs. 80/1998, come modificato dall’art. 7 della legge 205/2000, nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale 204/2004, con la conseguenza che deve escludersi la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, venendo in questione una obbligazione di natura assistenziale che si ricollega a presupposti prefigurati dalla legge e non all’esercizio di poteri autoritativi dell’Amministrazione .