RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA 4 LUGLIO 2014, N. 15350 BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE. Contraffazione - Legittimazione all’azione - Licenziatario con esclusiva - Distributori dei prodotti brevettati - Interesse - Sussistenza - Fattispecie. In materia di invenzioni industriali, la legittimazione ad agire in giudizio in caso di contraffazione del brevetto spetta non solo al licenziatario con esclusiva, il quale acquista un diritto di sfruttamento di contenuto identico a quello del concedente e fruisce della medesima tutela processuale, ma anche - in coerenza con quanto previsto dalla normativa comunitaria art. 4 della direttiva 48/2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale - a chi, subendo gli effetti negativi della contraffazione, abbia l’interesse a proporre l’azione. In applicazione dell’anzidetto principio, la S.C. ha ritenuto la legittimazione anche della società distributrice dei prodotti brevettati in quanto titolare di un proprio interesse economico alla tutela dei prodotti da essa distribuiti . In senso conforme, Sez. 1, Sentenza 9771/1995 in tema di brevetti per invenzioni industriali, il licenziatario con esclusiva acquista un diritto di sfruttamento di contenuto identico a quello del concedente fruendo pertanto della medesima tutela processuale ed essendo quindi legittimato ad agire nell’ipotesi di contraffazione del brevetto ne consegue che il giudicato sulla contraffazione ottenuto dal licenziante può ben essere invocato nel diverso giudizio promosso dal licenziatario per ottenere la tutela di un proprio specifico interesse qualora la domanda si fondi sul medesimo fatto storico accertato con la sentenza dichiarativa della contraffazione . SEZIONE PRIMA 4 LUGLIO 2014, N. 15338 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE O UTILITÀ - PROCEDIMENTO – TERMINI. Espropriazione per pubblica utilità - Mancata indicazione di termini per l’inizio ed il compimento delle espropriazione e dei lavori - Conseguenze - Possibilità di portare validamente a compimento l’espropriazione - Sussistenza - Condizioni. In tema di espropriazione per pubblica utilità, l’omessa fissazione dei termini per l’inizio ed il compimento delle espropriazioni e dei lavori non preclude definitivamente la possibilità di portare validamente a compimento l’espropriazione, potendo la P.A. avviare nuovamente il procedimento mediante la riapprovazione della dichiarazione di pubblica utilità, previo compimento di tutte le formalità necessarie, la cui realizzazione, in quanto tale, non integra una sanatoria del provvedimento invalido ma costituisce atto distinto ed autonomo, idoneo a provocare l’affievolimento del diritto di proprietà se provvisto del requisito di cui all’art. 13 della legge 2359/1865. Si richiama, Sez. 1, Sentenza 8210/2007 in materia di espropriazione per pubblica utilità, la fissazione, nel provvedimento dichiarativo della pubblica utilità dell’opera, dei termini per l’inizio e per il compimento delle espropriazioni previsti dall’art. 13 della legge 2359/1865 è richiesta per la giuridica esistenza e validità della dichiarazione di pubblica utilità giacché l’ablazione della proprietà privata, alla luce dei principi desumibili dall’art. 42 Cost., può giustificarsi solo in presenza di interessi generali concreti ed attuali e non già per esigenze future ed ipotetiche , per cui i termini stessi devono essere chiaramente indicati sin dall’inizio della procedura in modo tale che il diritto dominicale sia compresso per un periodo determinato o determinabile con certezza, senza che lo si possa subordinare ad eventi futuri ed incerti. In applicazione di detti principi è stata cassata con rinvio la sentenza della Corte d’appello che, in riferimento a procedura espropriativa di un terreno destinato alla costruzione di edifici scolastici, ha ritenuto sussistente una valida dichiarazione di pubblica utilità nella delibera di approvazione del progetto dell’opera, priva della indicazione dei termini di cui all’art. 13 della legge 2359/1865, integrata da successive delibere definite di riapprovazione del progetto”, attribuendosi inoltre rilievo all’osservanza del termine stabilito dall’art. 1 della legge 1/1978, che presiede ad altri scopi, e non tenendo conto, peraltro, che anche le ulteriori delibere mancavano della indicazione di un termine certo - non ravvisabile nell’evento futuro ed incerto della concessione di un mutuo - e che la possibilità consentita all’espropriante di rinnovare o riapprovare il progetto dell’opera pubblica imponeva, comunque, di addivenire ad una nuova dichiarazione di pubblica utilità, tramite il compimento, ab initio”, di tutte le formalità di legge per l’approvazione di quel progetto, come stabilito dall’art. 13, ultimo comma, della legge 2359/1865 .