RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE 19 GIUGNO 2014, N. 13940 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Eccezione di difetto della giurisdizione amministrativa sollevata in appello dalla medesima parte che ha adito il giudice amministrativo - Abuso del processo - Esclusione - Condizioni. GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI. Concessioni amministrative - Controversie patrimoniali riservate al giudice ordinario - Nozione - Fattispecie relativa alla determinazione del criterio indennitario nei passaggi di gestione del servizio idrico integrato. · L’eccezione di difetto della giurisdizione amministrativa, sollevata con l’appello al Consiglio di Stato dalla medesima parte che in primo grado ha adito il giudice amministrativo, non integra abuso del processo, sanzionabile con declaratoria d’inammissibilità dell’eccezione, qualora il tema della giurisdizione sia stato posto dalla controparte, in fattispecie complessa nella specie, per cumulo di domande , sì da giustificare il ripensamento della linea difensiva e la necessità di chiarimento. · In materia di concessioni amministrative, le controversie su indennità, canoni od altri corrispettivi, riservate alla giurisdizione del giudice ordinario, sono solo quelle a contenuto meramente patrimoniale, nelle quali non assume rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali, mentre la lite che coinvolga l’azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante, ovvero l’esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del dovuto, è attratta nella giurisdizione del giudice amministrativo, come nel caso in cui venga in rilievo il provvedimento determinativo del criterio di calcolo dell’indennizzo dovuto dal gestore subentrante al gestore uscente nei passaggi di gestione del servizio idrico integrato. In relazione al primo principio, di natura processuale, si richiama Cass. Sez. U, Ordinanza 9251/2014 in tema di regolamento preventivo di giurisdizione, il mutamento della linea difensiva della parte, sulla questione attinente alla giurisdizione, inizialmente ravvisata in quella del giudice amministrativo, non costituisce espressione di slealtà processuale o di abuso del diritto di difesa allorché sia frutto di un ragionevole ripensamento imposto da un sopravvenuto orientamento di legittimità e, al contempo, da inattese decisioni, su altre analoghe controversie, da parte del giudice amministrativo che siano concretamente suscettibili di caducazione a causa della loro non conformità ai criteri di riparto della giurisdizione affermate dalle Sezioni Unite, dovendosi apprezzare la posizione della parte come intesa a sollecitare l’ iter” processuale, in funzione del diritto alla ragionevole durata del processo. · Riguardo al secondo, si veda Cass. Sez. U, Ordinanza 24902/2011 in materia di concessioni amministrative, le controversie concernenti indennità, canoni od altri corrispettivi, riservate dall’art. 5, secondo comma, della legge 1034/1971 alla giurisdizione del giudice ordinario, sono solo quelle con un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali quando, invece, la controversia coinvolga la verifica dell’azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante, ovvero quando investa l’esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del canone e non semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali sia sull’ an” che sul quantum” , la medesima è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo. Ne consegue che è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia nella quale il concessionario demaniale per l’esercizio di un terminal per il traffico di contenitori nel porto contesti all’Autorità portuale l’imposizione avvenuta prima dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 984, della legge 296/2006, che autorizza le anzidette Autorità all’applicazione di una addizionale su tasse, canoni e diritti per l’espletamento di compiti di vigilanza e per la fornitura di servizi di sicurezza di una prestazione patrimoniale ulteriore, in assenza di idonea disposizione normativa legittimante, così da investire lo stesso potere impositivo, esercitato dall’Autorità nell’ambito esclusivo del rapporto concessorio in posizione di supremazia e nell’interesse generale della sicurezza dell’area demaniale, al fine di accertarne l’inesistenza e per affermare, quindi, l’illegittimità dell’imposizione patrimoniale . SEZIONI UNITE 9 GIUGNO 2014, N. 12921 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI UTENZE - CONCESSIONE – DOMANDA. Domande incompatibili - Preclusione di tardività dell’istanza - Art. 7, nono comma, Rd 1775/1933 - Abrogazione tacita ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 - Esclusione. L’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, che prevede un procedimento semplificato finalizzato al rilascio di un’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio per gli impianti di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, non ha comportato l’abrogazione tacita della disciplina dettata dall’art. 7 del Rd 1775/1933 in tema concessione di derivazione di acque pubbliche, che continua a regolare il concorso tra più domande incompatibili anche sotto il profilo della tempestività delle stesse. Non si rilevano precedenti in termini.