RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA 22 MAGGIO 2014, N. 11412 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - AFFIDAMENTO DEI FIGLI. Separazione tra coniugi - Provvedimenti relativi alla prole - Competenza del giudice della separazione - Sussistenza - Fattispecie. In tema di separazione personale tra coniugi, il giudice della separazione è competente, anche ultra petitum” , ad assumere i provvedimenti relativi alla prole, con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva disposto l’affidamento del minore al servizio sociale, in ragione della consumata violazione del suo diritto alla bigenitorialità e della conflittualità in atto tra i genitori . Si richiamano i Sez. 1, Ordinanza 25290/2008 in tema di affidamento di minori, dovendo il discrimine tra la competenza del tribunale ordinario e quella del tribunale per i minorenni essere individuato in riferimento al petitum” ed alla causa petendi”, rientrano nella competenza del Tribunale per i minorenni, ai sensi del combinato disposto degli art. 333 cc e 38 disp. att. cc, le domande finalizzate ad ottenere provvedimenti cautelari e temporanei idonei ad ovviare a situazioni pregiudizievoli per il minore, anche se non di gravità tale da giustificare la declaratoria di decadenza dalla potestà genitoriale, di cui all’art. 330 cc, mentre rientrano nella competenza del tribunale ordinario, in sede di separazione personale dei coniugi, di annullamento del matrimonio o di pronunzie” ex legge 898/1970, le pronunzie di affidamento dei minori che mirino solo ad individuare quale dei due genitori sia più idoneo a prendersi cura del figlio, al fine di consentirgli una crescita tranquilla ed equilibrata. In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato la competenza del tribunale per i minorenni in ordine all’affidamento di un minore al servizio sociale, disposto su segnalazione dell’ufficio comunale in pendenza del procedimento di separazione tra i genitori . ii Sez. 1, Ordinanza 6841/2011 in tema di affidamento di minori e di provvedimenti di decadenza dalla potestà genitoriale, dovendo il discrimine tra la competenza del tribunale ordinario e quella del tribunale per i minorenni essere individuato in riferimento al petitum” ed alla causa petendi”, rientrano nella competenza del tribunale per i minorenni, ai sensi del combinato disposto degli art. 330 cc e 38 disp. att. cc, le domande finalizzate ad ottenere i provvedimenti di decadenza dalla potestà genitoriale, mentre rientrano nella competenza del tribunale ordinario, in sede di separazione personale dei coniugi, le pronunzie di affidamento dei minori che mirino solo ad individuare quale dei due genitori sia più idoneo a prendersi cura del figlio, senza che in relazione a tale ripartizione abbia rilevanza il nuovo disposto dell’art. 155 cc sull’affido condiviso, in quanto l’affidamento della prole di minore età, in ordine al quale è competente il tribunale ordinario quale giudice della separazione sulla base di detto articolo, non incide sulla spettanza della potestà ad entrambi i genitori, ma, secondo l’espressa disposizione di cui all’art. 317, comma 2, cc, interferisce soltanto sulle modalità di esercizio della potestà medesima. iii Sez. 6 - 1, Ordinanza 20352/2011 la controversia relativa alla modifica delle condizioni della separazione e del divorzio , nel cui giudizio sia chiesto l’affidamento esclusivo dei figli minori, appartiene all’esclusiva competenza del tribunale ordinario, anche quando la domanda, come nella specie, sia giustificata dall’esistenza di un grave pregiudizio per i figli minori, non essendo tale allegazione idonea a spostarne la competenza presso il tribunale dei minorenni . SEZIONE PRIMA 19 MAGGIO 2014, N. 10947 PERSONALITÀ DIRITTI DELLA - RISERVATEZZA - IN GENERE. Codice della privacy” - Trattamento di dati sensibili concernenti la salute - Tutela - Fondamento - Utilizzo di tecniche idonee a renderli irriconoscibili - Necessità - Violazione - Conseguenze - Risarcimento del danno - Fattispecie. In materia di trattamento dei dati personali, i dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute ai sensi dell’art 4 del D.Lgs. 196/2003, la cui tutela è posta a protezione dei diritti fondamentali alla salute e alla riservatezza, possono essere diffusi e conservati solo mediante l’uso di cifrature o numeri di codici non identificabili. Tale accorgimento costituisce la misura minima idonea ad impedire il danno e, qualora non sia attuato, obbliga chi compie l’attività di trattamento di tali dati, da considerarsi pericolosa ai sensi dell’art. 2050 cc, al relativo risarcimento. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso l’illegittimità del comportamento tenuto dalla regione e dalla banca, che avevano entrambe contribuito alla diffusione di un dato sensibile del ricorrente, costituito dal riferimento alla legge 210/1992, che riconosce un indennizzo a chi abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie, una menomazione permanente all’integrità psicofisica o a chi risulti contagiato da infezioni HIV a seguito di somministrazione di sangue o derivati la prima trasmettendolo e la seconda riportandolo nell’estratto conto quale causale del bonifico disposto in suo favore . Si veda, Sez. 1, Sentenza 21014/2013 in tema di trattamento dei dati personali, i dati genetici” vanno distinti dai dati sensibili”, di cui all’art. 4 del D.Lgs. 196/2003, in quanto la loro peculiarità consiste nel rivelare il corredo identificativo unico ed esclusivo di ciascuna persona umana, dall’interrogazione del quale può essere estrapolata un’ampia varietà d’informazioni, non tutte da includersi in quelle di natura sanitaria, e tale potenzialità predittiva ne determina l’ontologica diversità, onde, pur potendo le nozioni sovrapporsi, ciò non accade quando i dati genetici siano finalizzati ad individuare la consanguineità tra due soggetti.