RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 3 FEBBRAIO 2014, N. 2268 TRIBUTI IN GENERALE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE CATASTO - IN GENERE. Provvedimento di classamento conclusivo di procedura DOCFA - Motivazione - Contenuto - Indicazione di dati oggettivi acclarati dall’ufficio e della classe attribuita - Sufficienza - Fondamento. In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dall’art. 2 del Dl 16/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 75/1993, e del d.m. 701/1994 cosiddetta procedura DOCFA , ed in base ad una stima diretta eseguita dall’ufficio, l’obbligo della motivazione dell’avviso di classamento dell’immobile deve ritenersi osservato anche mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall’ufficio e della classe conseguentemente attribuita all’immobile, trattandosi di elementi che, in ragione della struttura fortememente partecipativa dell’avviso stesso, sono conosciuti o comunque facilmente conoscibili per il contribuente, il quale, quindi, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, può comprendere le ragioni della classificazione e tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie. In principio si attesta in conformità di Cass. Sez. 5, Sentenza 16824/2006 in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dall’art. 2 del Dl 16/1993, convertito in legge 75/1993, e del d.m. 701/1994 c.d. procedura DOCFA ed in base ad una stima diretta eseguita dall’Ufficio come accade per gl’immobili classificati nel gruppo catastale D , tale stima, che integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell’avviso di classamento esprimendo un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l’adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già della legittimità, ma dell’attendibilità’ concreta del cennato giudizio, e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa , costituisce un atto conosciuto e comunque prontamente e facilmente conoscibile per il contribuente, in quanto posto in essere nell’ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa, con la conseguenza che la sua mancata riproduzione o allegazione all’avviso di classamento non si traduce in un difetto di motivazione nella fattispecie la S.C. ha peraltro aggiunto che, come risultava dalla sentenza impugnata, la società contribuente aveva avuto effettiva conoscenza dell’atto presupposto ed aveva potuto svolgere la propria difesa con pienezza di mezzi ed argomenti . SEZIONE QUINTA 3 FEBBRAIO 2014, N. 2266 TRIBUTI IN GENERALE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI BENEFICI IN GENERE. Agevolazioni per l’acquisto della prima casa” - Alienazione dell’immobile nel quinquennio - Acquisto entro l’anno di altro immobile da adibirsi ad abitazione principale del contribuente - Situazioni di fatto contrastanti con il dato anagrafico - Rilevanza - Esclusione. Ai fini dell’applicazione dell’art. 1, nota II bis , quarto comma, della Tariffa allegata al Dpr 131/1986 - il quale prevede che il contribuente che non voglia perdere il diritto alle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa”, ed abbia venduto l’immobile entro cinque anni dall’acquisto, deve procedere, entro un anno dall’alienazione, all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale - le situazioni di mero fatto contrastanti con gli atti dello stato civile non hanno alcun rilievo, dovendo farsi esclusivo riferimento alla residenza anagrafica. Si richiamano a Sez. 6 - 5, Ordinanza 1530/2012 i benefici fiscali per l’acquisto della prima casa, previsti dall’art. 16 del Dl 155/1993 convertito in legge 243/1993 , spettano unicamente a chi possa dimostrare in base ai dati anagrafici di risiedere o lavorare nel comune dove ha acquistato l’immobile senza che, a tal fine, possano rilevare la residenza di fatto o altre situazioni contrastanti con le risultanze degli atti dello stato civile. b Sez. 5, Sentenza 23579/2012 la previa residenza anagrafica ovvero il previo svolgimento di attività lavorativa nel comune dove si intende acquistare un immobile, sono presupposti necessari per il godimento dei benefici fiscali per l’acquisto della prima casa, e ciò sia con riferimento agli atti soggetti ratione temporis” alla disciplina di cui al Dl 12/1985 convertito nella legge 5 aprile 118/1985 , sia con riferimento a quelli soggetti ratione temporis” alla legge 415/1991. Il suddetto requisito può essere dimostrato solo attraverso le risultanze anagrafiche, a nulla rilevando una residenza di fatto .