RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA 26 MAGGIO 2014, N. 11751 FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NELLO SPAZIO DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO - LEGGE REGOLATRICE - STATO E CAPACITÀ DELLE PERSONE. Riconoscimento di figlio naturale - Art. 33 della legge 218/1995 - Applicazione della legge nazionale del figlio al momento della nascita - Individuazione - Accertamento officioso da parte del giudice - Necessità - Fattispecie in tema di ordinamento straniero plurilegislativo. In tema di riconoscimento di figlio naturale, va applicato il principio secondo cui lo stato di figlio di uno straniero deve essere scrutinato dal giudice italiano, ai sensi dell’art. 33, commi 1 e 2, della legge 218/1995, come modificati dal D.Lgs. 154/2013, alla luce della legge nazionale del figlio al momento della nascita. Ne consegue che il giudice italiano è tenuto, in ipotesi di carattere plurilegislativo dell’ordinamento dello Stato straniero, a ricercare d’ufficio le norme dell’ordinamento straniero applicabili e le stesse clausole di quell’ordinamento idonee ad individuare il sottosistema territoriale o personale a cui si riferisce la fattispecie. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in assenza di prove sul sottosistema legislativo applicabile in ipotesi di ordinamento plurilegislativo come quello canadese, ha ritenuto di applicare la legge italiana in materia di riconoscimento di figlio naturale . Si vedano a Sez. 1, Sentenza 2791/2002 secondo l’art. 14 della legge 218/1995, di riforma del sistema di diritto internazionale privato, ai fini della conoscenza della legge straniera il giudice italiano può avvalersi, oltre che degli strumenti indicati nelle convenzioni internazionali e delle informazioni acquisite tramite il Ministero della giustizia, anche di quelle assunte tramite esperti o istituzioni specializzate, potendo ricorrere, onde garantire effettività al diritto straniero applicabile, a qualsiasi mezzo, anche informale, valorizzando il ruolo attivo delle parti come strumento utile per la relativa acquisizione ne consegue, pertanto, che è legittimamente utilizzabile il testo tradotto di una legge straniera nella specie del Camerun , proveniente dall’ambasciata di quel Paese che ne attesti la conformità all’originale, senza che - in difetto di qualsiasi specifica contestazione di divergenza tra la traduzione acquisita e la norma nel suo testo originale - si renda necessaria la traduzione giurata di un interprete abilitato italiano, non essendo al riguardo applicabile la disciplina sulla legalizzazione di atti dall’estero di cui all’art. 33 del Dpr 445/2000. b Sez. 3, Sentenza 8212/2013 in materia di conoscenza da parte del giudice italiano del diritto straniero, ai giudizi iniziati anteriormente alla entrata in vigore della legge 218/1995, non si applica, in virtù dell’art. 72, il principio stabilito dall’art. 14 della medesima legge, secondo il quale è compito del giudice accertare il contenuto delle norme straniere applicabili alla fattispecie, avvalendosi eventualmente di informazioni acquisite attraverso il Ministero della giustizia o degli strumenti previsti da convenzioni internazionali pertanto, in detti giudizi grava sulla parte che chieda l’applicazione di una legge straniera, l’onere di indicarla producendo la documentazione relativa e, in mancanza, il giudice, se non sia in grado di avere diretta conoscenza della normativa straniera sulla scorta degli elementi acquisiti agli atti o per propria diretta conoscenza, deve applicare le leggi italiane .