RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE 22 MAGGIO 2014, N. 11309 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI – PROCEDIMENTO. Pendenza di procedimento penale per i medesimi fatti - Pregiudizialità - Conseguenze - Sospensione del procedimento disciplinare - Relativo esaurimento - Con l’irrevocabilità della sentenza penale - Sussistenza. In tema di procedimento disciplinare nei confronti di avvocati, per effetto della modifica dell’art. 653 Cpp disposta dall’art. 1 della legge 97/2001, qualora l’addebito abbia ad oggetto gli stessi fatti contestati in sede penale, si impone la sospensione del giudizio disciplinare in pendenza del procedimento penale, ai sensi dell’art. 295 Cpc. Tale sospensione si esaurisce con il passaggio in giudicato della sentenza che definisce il procedimento penale, senza che la ripresa di quello disciplinare innanzi al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati sia soggetta a termine di decadenza. In senso conforme, Sez. U, Sentenza 16169/2011 in tema di procedimento disciplinare nei confronti di avvocati, per effetto della modifica dell’art. 653 Cpp disposta dall’art. 1 della legge 97/2001, qualora l’addebito abbia ad oggetto gli stessi fatti contestati in sede penale, si impone la sospensione del giudizio disciplinare in pendenza del procedimento penale, ai sensi dell’art. 295 Cpc. Tale sospensione si esaurisce con il passaggio in giudicato della sentenza che definisce detto procedimento penale, senza che la ripresa di quello disciplinare innanzi al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati sia soggetta a termine di decadenza . SEZIONI UNITE 22 MAGGIO 2014, N. 11308 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE RICORSO PER - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI. Omessa esposizione dei fatti di causa - Inammissibilità - Integrazione con gli atti di causa - Esclusione - Fondamento. Il ricorso per cassazione in cui manchi completamente l’esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato è inammissibile tale mancanza non può essere superata attraverso l’esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l’esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, né attraverso l’esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione. In senso conforme, Cass. Sez. 1, Sentenza 2097/2007 è inammissibile il ricorso per cassazione in cui manchi completamente l’esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato tale mancanza non può essere superata attraverso l’esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l’esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, né attraverso l’esame della narrativa contenuta nel controricorso al ricorso incidentale e nella memoria illustrativa, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione .