RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA 22 MAGGIO 2014, N. 11423 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - DECRETO D’INAMMISSIBILITÀ. Audizione del debitore ex art. 162 legge fall. - Esperimento dell’incombente anche nel procedimento ex art. 15 legge fall. - Ammissibilità - Fondamento. In tema di concordato preventivo, la dichiarazione di inammissibilità della domanda di ammissione alla procedura avanzata dal debitore può essere inclusa nella sentenza di fallimento. Ne consegue che l’audizione del proponente, prevista dall’art. 162 legge fall., può coincidere con quella relativa ad eventuali istanze di fallimento. Si veda Cass. Sez. 1, Sentenza 12986/2009 in tema di concordato preventivo, la dichiarazione di inammissibilità della domanda di ammissione alla procedura avanzata dal debitore può essere inclusa nella sentenza di fallimento, che sia contestualmente emessa in relazione ad apposita istanza già sussistente, in quanto, ai sensi dell’art. 162 legge fall., l’esigenza di due distinti provvedimenti, per la dichiarazione di inammissibilità del concordato e per la dichiarazione di fallimento, ricorre solo per i casi in cui quest’ultimo non possa ancora essere dichiarato, in difetto dell’iniziativa di parte ora divenuta necessaria. SEZIONE PRIMA 22 MAGGIO 2014, N. 11418 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE. Rito camerale - Termine per la notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione della udienza - Funzione - Instaurazione del contraddittorio - Inosservanza - Mancata costituzione dell’appellato - Conseguenze - Fissazione di un nuovo termine - Necessità - Costituzione dell’appellato - Efficacia sanante ex tunc” - Fattispecie in materia di appello avverso sentenza dichiarativa di paternità naturale. In tema di procedimento di impugnazione con rito camerale, poiché il termine per la notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza ha la mera funzione di instaurare il contraddittorio, la sua inosservanza, senza preventiva presentazione dell’istanza di proroga, non ha effetto preclusivo, implicando soltanto la necessità di fissarne uno nuovo ove la controparte non si sia costituita, mentre l’avvenuta costituzione di quest’ultima ha efficacia sanante ex tunc” . Così statuendo, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato l’improcedibilità dell’appello avverso la sentenza dichiarativa di paternità naturale sull’erroneo presupposto che la violazione del termine per la notifica del ricorso e del decreto, pur se ordinatorio, determinava la decadenza dell’attività processuale cui era correlato, ove non fosse intervenuta proroga prima della scadenza, in assenza di valide ragioni per la rimessione in termini . In senso conforme, Cass. Sez. 1, Sentenza 25211/2013 in tema di procedimento di impugnazione con rito camerale, poiché il termine per la notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza ha la mera funzione di instaurare il contraddittorio, la sua inosservanza, senza preventiva presentazione dell’istanza di proroga, non ha alcun effetto preclusivo, implicando soltanto la necessità di fissarne uno nuovo ove la controparte non si sia costituita, mentre l’avvenuta costituzione di quest’ultima ha efficacia sanante ex tunc” di tale vizio. Così statuendo, la S.C. ha cassato l’impugnato decreto che aveva ritenuto improcedibile il reclamo avverso il provvedimento di modifica delle condizioni previste in una sentenza di divorzio per carenza di notificazione del relativo ricorso, con il pedissequo decreto di fissazione dell’udienza, non essendosi attivato il difensore del reclamante per venire a conoscenza di quest’ultimo e notificarlo benché emesso diversi mesi prima dell’udienza ivi fissata .