RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE 14 MAGGIO 2014, N. 10416 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE. Deliberazioni di organi della Regionali siciliana in ordine al servizio 118” - Natura delle stesse - Atto politico - Insindacabilità in sede di giudizio di responsabilità amministrativa - Esclusione - Fondamento. Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti in ordine all’azione di responsabilità erariale promossa dal Procuratore contabile contro l’ ex Presidente della Regione siciliana, ex componenti della Giunta regionale ed ex membri della Commissione legislativa Sanità e Ambiente dell’Assemblea regionale siciliana per gli atti posti in essere nell’ambito della procedura culminata nell’adozione di una delibera di assunzione di numerosi autisti-soccorritori nel servizio 118” - valutata dal giudice contabile priva di qualsiasi giustificazione giuridicamente apprezzabile, in quanto adottata per soli fini occupazionali” - trattandosi, sulla scorta della sentenza della Corte costituzionale 377/2009, di attività procedimentale amministrativa, esercitata nell’ambito del potere dovere di estendere l’operatività del suddetto servizio sanitario, e non di una attività esplicativa di funzioni legislative, restando conseguentemente esclusa la ravvisabilità di spazi di insindacabilità risalenti ad atti politici” totalmente discrezionali. Non si segnalano precedenti in termini. SEZIONI UNITE 14 MAGGIO 2014, N. 10413 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITÀ – BUONUSCITA. Commisurazione - Dipendente pubblico con qualifica non dirigenziale - Retribuzione percepita per reggenza di mansioni di dirigente - Computo nella base retributiva - Esclusione. Nel regime dell’indennità di buonuscita spettante ai sensi degli artt. 3 e 38 del Dpr 1032/1973, al pubblico dipendente, che non abbia conseguito la qualifica di dirigente e che sia cessato dal servizio nell’esercizio di mansioni superiori in ragione dell’affidamento di un incarico dirigenziale temporaneo di reggenza ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 165/2001, nella base di calcolo dell’indennità va considerato lo stipendio relativo alla qualifica di appartenenza e non quello corrisposto per il temporaneo esercizio delle superiori mansioni di dirigente. Viene superato il contrasto interpretativo, espresso dagli opposti indirizzi a Sez. L, Sentenza 15498/2008 nel rapporto di lavoro c.d. privatizzato alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, poiché l’esercizio di fatto di mansioni più elevate rispetto a quelle della qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore nella superiore qualifica, la base retributiva dell’indennità di buonuscita, che sia normativamente costituita dalla retribuzione corrispondente all’ultima qualifica legittimamente rivestita dall’interessato all’atto della cessazione del servizio, non è da riferire alla retribuzione corrispondente alla superiore qualifica, bensì a quella corrispondente all’inferiore qualifica di appartenenza. b Sez. L, Sentenza 9646/2012 l’indennità di buonuscita dei dipendenti statali, pur realizzando una funzione previdenziale, ha natura retributiva e, alla luce del principio di proporzionalità sancito dall’art. 36 Cost., deve essere commisurata all’ultima retribuzione anche se percepita per lo svolgimento di mansioni superiori, purché queste ultime siano esercitate, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, con pienezza di poteri e responsabilità. Ne consegue che, ove sia stata conferita la reggenza per un posto di dirigente con attribuzione del relativo trattamento economico e tali mansioni siano state effettivamente esercitate per lungo tempo tre anni , ai fini del contributo dell’indennità di buonuscita del dipendente, che, nel frattempo, abbia maturato i requisiti per il collocamento a riposo, si deve considerare, quale ultimo trattamento economico percepito, quello corrisposto per l’incarico svolto a titolo di reggenza .