RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA 4 APRILE 2014, N. 7992 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE. Società d’intermediazione mobiliare fallita - Tutela degli investitori - Fondo nazionale di garanzia - Misura dell’indennizzo a favore dei creditori ammessi al passivo - Art. 5 del DM 30 settembre 1991 - Riparti effettuati - Rilevanza. In tema di investimenti mobiliari, l’indennizzo dovuto, ai sensi dell’art. 5 del DM 30 settembre 1991 nel testo applicabile ratione temporis” , dal Fondo nazionale di Garanzia in favore dei clienti di una società d’intermediazione mobiliare fallita, che siano stati ammessi al passivo, va quantificato decurtando dal massimale previsto l’importo già percepito per effetto dei piani di riparto eseguiti in corso di procedura, rispondendo la suddetta interpretazione, teleologica, della norma all’esigenza di assicurare il coordinamento del comma 3, relativo ai criteri di calcolo, con il successivo comma 5, che prevede la surroga del Fondo nei diritti degli investitori nonché di evitare gli effetti discorsivi, conseguenti ad una interpretazione meramente letterale, che, consentendo la sommatoria dell’intero massimale a quanto già conseguito in sede di riparto, avvantaggerebbe i creditori delle procedure più capienti e, nell’ambito della stessa procedura, il creditore meno tempestivo, che si sia rivolto al Fondo solo a seguito dei riparti. Non si rilevano precedenti in termini. SEZIONE PRIMA 27 MARZO 2014, N. 7252 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - STATO D’INSOLVENZA - IN GENERE. Nozione - Attivo superiore al passivo - Irrilevanza - Significato oggettivo dell’insolvenza - Valutazione incensurabile del giudice di merito. Lo stato di insolvenza richiesto ai fini della pronunzia dichiarativa del fallimento dell’imprenditore non è escluso dalla circostanza che l’attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili. In particolare, il significato oggettivo dell’insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell’art. 5 legge fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie secondo un criterio di normalità all’esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all’impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell’esperienza economica, nell’incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa prima fra tutte l’estinzione dei debiti , nonché nell’impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio. Il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta. In senso conforme, Sez. 1, Sentenza 3371/1977 lo stato di insolvenza richiesto ai fini della pronunzia dichiarativa del fallimento dell’imprenditore costituisce situazione obiettiva dipendente da impotenza economica, sussistente quando l’imprenditore stesso non sia in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali, le proprie obbligazioni, essendo venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali un’impresa deve operare. Tale insolvenza non e esclusa dalla circostanza che l’attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili. In particolare, il significato oggettivo dell’insolvenza, che e quello rilevante agli effetti dell’art 5 della legge fallimentare, deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie secondo un criterio di normalità all’Esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all’impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell’esperienza economica, nell’incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa prima fra tutte l’estinzione dei debiti , nonché nell’impossibilita di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio. Il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in Cassazione, se ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta.