RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE ORDINANZA 8 MAGGIO 2014, N. 9942 ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE - COSTITUZIONE - IN GENERE. Associazione non riconosciuta Alleanza Nazionale” - Scioglimento - Costituzione di omonima fondazione - Riconoscimento della personalità giuridica - Provvedimento prefettizio - Impugnazione - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Pendenza di contenzioso civile relativo alla validità del negozio di fondazione - Irrilevanza - Ragioni. Appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, e non del giudice ordinario, la controversia relativa alla legittimità del provvedimento amministrativo con cui l’autorità prefettizia ha disposto il riconoscimento della personalità giuridica alla fondazione Alleanza Nazionale” costituita all’esito di deliberazione di scioglimento assunta dall’omonima associazione non riconosciuta, operante come partito politico , senza che a ciò osti la pendenza di un giudizio civile diretto alla declaratoria di invalidità delle deliberazioni associative che ne autorizzavano la costituzione, atteso che la proposta impugnazione - concernendo la verifica dell’adeguatezza della dotazione patrimoniale del nuovo ente a consentire il raggiungimento dei fini suoi propri - attiene ad un profilo autonomo rispetto alla validità del negozio di fondazione, la cui soluzione non condiziona necessariamente il giudizio amministrativo. Si richiama Cass. Sez. U, Sentenza 3892/2004 la controversia circa la validità o l’efficacia dell’atto costitutivo di una fondazione nella specie impugnato per simulazione e per frode alla legge rientra, anche dopo che sia intervenuto il provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica, nella giurisdizione del giudice ordinario, atteso che il negozio di fondazione integra un atto di autonomia privata, che non partecipa della natura del provvedimento amministrativo di riconoscimento, ma è regolato in relazione alla sua validità ed efficacia dalle norme privatistiche e genera rapporti di diritto privato e posizioni di diritto soggettivo. Né, ove si tratti di una fondazione ecclesiastica, ciò è di ostacolo la disposizione dell’art. 20, primo comma, della legge 222/1985, giacché tale norma si limita a disciplinare le modalità con le quali viene recepito nell’ordinamento statuale il provvedimento dell’autorità ecclesiastica competente che sopprime l’ente o ne dichiara l’avvenuta estinzione, senza in alcun modo incidere sulla distinzione tra atto negoziale di costituzione dell’ente e provvedimento ecclesiastico che crea o sopprime la persona giuridica nell’ambito di quell’ordinamento, dovendosi d’altra parte escludere che il sindacato sulla validità o sull’efficacia del primo, da svolgere secondo le norme civilistiche, menomi il potere riservato all’autorità ecclesiastica di pronunciare sulla soppressione dell’ente. Principio espresso in fattispecie disciplinata dalla normativa anteriore alla riforma di cui al regolamento approvato, in attuazione della legge 59/1997, con Dpr 361/2000, recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto . SEZIONI UNITE ORDINANZA 7 MAGGIO 2014, N. 9829 USI CIVICI - COMMISSARI REGIONALI – COMPETENZA. Domanda diretta alla declaratoria di nullità di contratti dispositivi, a favore di un privato, di terreni gravati da uso civico - Giurisdizione commissariale - Fondamento. Appartiene alla giurisdizione del Commissario agli usi civici nella specie, per l’Abruzzo la domanda diretta a dichiarare la nullità di contratti dispositivi, in favore di un privato, di terreni gravati da uso civico, trattandosi di questione che presuppone la necessità, anche in assenza di un’esplicita contestazione della qualitas soli”, di un accertamento preliminare sull’esistenza di un diritto civico sulle terre oggetto del giudizio. Si richiamano i Sez. U, Ordinanza 17668/2003 ai sensi dell’art. 29 della legge 1766/1927, i commissari regionali per il riordino degli usi civici sono competenti in ordine a tutte le controversie circa l’esistenza, la natura e la estensione dei diritti di uso civico, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo tale competenza giurisdizionale comprende il potere di disapplicare eventuali provvedimenti di sclassificazione, trattandosi di atti direttamente incidenti sulla qualitas soli” dei terreni. ii Sez. U, Sentenza 25986/2010 la sentenza con la quale il Commissario agli usi civici per Toscana, Lazio e Umbria dichiari la nullità dei contratti di affittanza o sedicente concessione, in favore di un privato, di terreni appartenenti al demanio collettivo di una università agraria, non ha ad oggetto la sola declaratoria di nullità dei contratti, ma implica la necessità di un accertamento preliminare sull’esistenza di un diritto civico sulle terre in questione, anche in assenza di un’esplicita contestazione della qualitas soli” ne consegue che - ai sensi dell’art. 32 della legge 1766/1927, e dell’art. 3 della legge 1078/1930 - avverso detta pronuncia è esperibile il solo rimedio del reclamo alla Sezione speciale della Corte d’appello di Roma, e non il ricorso per cassazione.