RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE di Francesco Antonio Genovese SEZIONI UNITE 20 MAGGIO 2014, N. 11021 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO – SOTTOSCRIZIONE. Mancata sottoscrizione del presidente del collegio o del relatore - Vizio configurabile - Nullità sanabile - Fondamento. La sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale priva di una delle due sottoscrizioni del presidente del collegio ovvero del relatore è affetta da nullità sanabile ai sensi dell’articolo 161, primo comma, Cpc, trattandosi di sottoscrizione insufficiente e non mancante, la cui sola ricorrenza comporta la non riconducibilità dell’atto al giudice, mentre una diversa interpretazione, che accomuni le due ipotesi con applicazione dell’articolo 161, secondo comma, Cpc, deve ritenersi lesiva dei principi del giusto processo e della ragionevole durata. Risolto il contrasto interpretativo aderendo alla soluzione più risalente, espressa, ad es., da Cass. Sez. L, Sentenza 523/1981 la mancata sottoscrizione della sentenza da parte del Presidente e di uno dei componenti del collegio, prima dell’entrata in vigore della legge 532/1977, che ha modificato la disciplina della sottoscrizione delle sentenze, concreta un’ipotesi di sottoscrizione incompleta e parziale che da luogo non ad inesistenza, ma a nullità dell’atto, convertibile in motivo di impugnazione. Viene superato il contrario indirizzo che è stato affermato da i Sez. 1, Sentenza 21193/2005 l’omessa sottoscrizione della sentenza da parte del giudice o, nell’ipotesi di sentenza emessa da un giudice collegiale, da parte di uno dei magistrati tenuti a sottoscriverla ai sensi dell’articolo 132, terzo comma Cpc determina, qualora non risulti menzionato un impedimento del magistrato, la nullità assoluta ed insanabile della sentenza, equiparabile all’inesistenza del provvedimento, e quindi deducibile, ai sensi dell’articolo 161, secondo comma Cpc, fuori dei limiti e delle regole dei mezzi d’impugnazione, nonché rilevabile d’ufficio, ove non venga allegata dalla parte, anche nel giudizio di cassazione, con la conseguente rimessione della causa al medesimo giudice che ha pronunciato la sentenza carente di sottoscrizione la nullità in questione, in quanto non coperta dal giudicato formale, può essere fatta valere, anche al di fuori dell’impugnazione nello stesso processo, con un’autonoma azione di accertamento, non soggetta a termini di prescrizione o decadenza, ovvero in via di eccezione, ed altresì in sede di opposizione all’esecuzione ad essa non può ovviarsi, dopo il deposito in cancelleria, attraverso l’integrazione dell’originale mediante le sottoscrizioni dei giudicanti, in quanto alla pubblicazione della sentenza fa riscontro la consumazione del potere - dovere del giudice adito di pronunciare sulla domanda oggetto della decisione, né attraverso il procedimento di correzione degli errori materiali, il quale postula un provvedimento dal contenuto affetto da omissioni od errori, ma ormai completo nel procedimento di formazione tale incompletezza, peraltro, impedendo di ricollegare alla pubblicazione della sentenza l’effetto di concludere la fase decisoria del processo, non esclude l’integrale rinnovazione del provvedimento da parte dello stesso giudice che l’ha pronunciato, il quale, rilevata l’inesistenza dell’atto, può ben addivenire ad una nuova deliberazione e redazione della sentenza stessa, senza che assuma alcun rilievo l’avvenuta proposizione, medio tempore”, dell’azione di nullità, in quanto la rinnovazione non fa altro che anticipare, nell’ambito del principio di economia processuale, l’accertamento dell’invalidità della pregressa decisione. Nella specie, trattandosi dell’omessa sottoscrizione di una sentenza da essa stessa pronunciata, la S.C. ha rilevato che la rinnovazione sarebbe valsa anche ad impedire che, per l’assenza di mezzi d’impugnazione, l’azione di nullità conducesse alla sola rimozione della decisione invalida, senza che potesse pervenirsi ad una pronuncia sostitutiva della stessa . ii Sez. 5, Sentenza 12167/2009 l’omessa sottoscrizione della sentenza da parte del giudice o, nel caso di pronuncia emessa dal giudice collegiale, da parte di uno dei magistrati tenuti a sottoscriverla ai sensi dell’articolo 132 Cpc, determina, nel caso in cui l’impedimento del magistrato non risulti menzionato ai sensi del terzo comma dell’articolo 132 cit., la nullità insanabile della sentenza medesima, dovendosi escludere sia l’applicabilità del procedimento di correzione degli errori materiali, sia la possibilità di distinguere tra omissione intenzionale ed omissione involontaria, provocata da errore o dimenticanza. Nel caso di specie, la S.C. ha cassato una sentenza della Commissione Tributaria Regionale che risultava sottoscritta esclusivamente dal relatore e non dal presidente del collegio, disponendo la rinnovazione del procedimento d’appello . iii Sez. 6 - L, Ordinanza 22705/2010 ai sensi dell’articolo 132 Cpc la sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale deve recare la firma del presidente e dell’estensore qualora essa sia sottoscritta solo dal presidente, che però non risulti cumulare in sé anche la qualità di estensore, tale mancanza rende la predetta sentenza viziata da nullità insanabile ex articolo 161, secondo comma, Cpc che può essere fatta valere anche in sede di giudizio di cassazione e, ove non allegata dalla parte, rilevata anche d’ufficio dalla Corte, con annullamento del provvedimento impugnato e remissione della causa al medesimo organo giudicante che ha adottato la decisione priva di sottoscrizione . SEZIONI UNITE 8 MAGGIO 2014, N. 9936 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE DELLA - ORDINE DELLE QUESTIONI – PREGIUDIZIALI. Principio della ragione più liquida” - Possibilità di definizione del giudizio per ragioni di merito - Questione pregiudiziale - Assorbimento della stessa - Ammissibilità - Fattispecie. In applicazione del principio processuale della ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l’infondatezza di una domanda risarcitoria ex articolo 2051 cc, avendo ravvisato l’origine dell’evento dannoso in una utilizzazione impropria della res” da parte del danneggiato . Non si segnalano precedenti in termini.