RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

Sezione seconda 18 giugno 2014 n. 13885 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - SPESE GIUDIZIALI. Spese relative a giudizio vertente tra il condominio ed un singolo condomino - Imposizione delle stesse, pro quota , a carico di detto condomino - Invalidità della relativa deliberazione assembleare - Sussistenza - Fondamento. In tema di condominio negli edifici, è invalida la deliberazione dell'assemblea che, all'esito di un giudizio che abbia visto contrapposti il condominio ed un singolo condomino, disponga anche a carico di quest'ultimo, pro quota , il pagamento delle spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso del difensore nominato in tale processo, non trovando applicazione nella relativa ipotesi, nemmeno in via analogica, gli artt. 1132 e 1101 cod. civ Si richiama, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 801 del 1970 Il condominio può pretendere che alle spese non ripetibili sopportate in una lite giudiziaria da esso sostenuta e vinta contro un condomino, partecipi 'pro quota' anche il condomino soccombente. Invero nell'ipotesi non e applicabile, neppure in via analogica, ne l'art 1132 cod. civ., che disciplina l'ipotesi di lite tra un condominio e un terzo estraneo e neppure l'art 1101 cod. civ. richiamato dall'art 1139 stesso cod. nell'ipotesi di controversie tra condomini, infatti, l'unita condominiale viene a scindersi di fronte al particolare oggetto della lite per dar vita a due gruppi di partecipanti al condominio in contrasto tra loro, con la conseguenza che il giudice, nel dirimere la contesa, provvede anche definitivamente sulle spese del giudizio sicché la parte soccombente non può essere tenuta a pagare alla parte vittoriosa, per spese del giudizio, una somma maggiore di quella per cui ha riportata condanna. Tale principio è inderogabile quando sia certo che l'interesse del condominio vincitore non abbia comportato affatto alcun vantaggio nei confronti del condomino soccombente. Sezione seconda 17 giugno 2014 n. 13774 ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE - ASSEMBLEA - DELIBERAZIONI - IN GENERE. Deliberazione di approvazione del bilancio - Natura - Effetti - Ratifica dell'operato del soggetto privo di potere rappresentativo - Configurabilità - Fondamento. Le deliberazioni dell'assemblea di un'associazione riconosciuta, ivi comprese quelle di approvazione del bilancio, non costituiscono mere dichiarazioni di scienza, né possono essere considerate come atti unilaterali ed interni, intesi a regolare rapporti intrasoggettivi, ma sono pur sempre atti in cui rileva la volontà posta alla base della formazione della singola deliberazione, sicché esse possono valere anche come ratifica di un atto posto in essere da un soggetto privo di potere rappresentativo. Si richiama Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2832 del 2001 Le deliberazioni dell'assemblea di una società di capitali, ivi comprese quelle di approvazione del bilancio, non costituiscono mere dichiarazioni di scienza, ne' possono essere considerate come atti unilaterali ed interni, intesi a regolare rapporti intrasoggettivi, ma sono pur sempre atti in cui rileva la volontà posta alla base della formazione della deliberazione stessa, con la conseguenza che, se nel bilancio sia incluso un debito estraneo alla società in quanto creato prima della sua legale costituzione, l'approvazione di quel bilancio, nella conoscenza di tale situazione, costituisce atto di appropriazione di tale rapporto da parte della società, e vale come ratifica dell'atto posto in essere da chi ha agito in nome della società stessa senza averne il potere.