RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE ORDINANZA 6 MAGGIO 2014, N. 9666 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Militare impegnato in missione di pace in Kosovo - Domanda risarcitoria per danni alla salute da esposizione ad uranio impoverito - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Ragioni. · Appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la domanda proposta da un militare italiano nei confronti del Ministero della difesa, per il risarcimento dei danni alla salute subiti in conseguenza dell’esposizione all’uranio impoverito e ad altre sostanze nocive nel corso della missione di pace in Kosovo, giacché fondata su di una condotta dell’amministrazione che non presenta un nesso meramente occasionale con il rapporto di impiego, ma si pone come diretta conseguenza dell’impegno del militare in quel teatro operativo” senza fornirgli le necessarie dotazioni di sicurezza e senza averlo informato dei rischi connessi all’esposizione. ORDINANZA 5 MAGGIO 2014, N. 9573 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Militare impegnato in missione di pace in Kosovo - Danni da esposizione ad uranio impoverito - Domanda risarcitoria de congiunti - Danni iure hereditatis” - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Ragioni - Danni iure proprio” - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Ragioni. · La domanda proposta nei confronti del Ministero della difesa dagli eredi di un militare italiano, per il risarcimento dei danni conseguenti all’esposizione del proprio congiunto all’uranio impoverito e ad altre sostanze nocive nel corso della missione di pace in Kosovo, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo solo in relazione ai pregiudizi fatti valere iure hereditatis” , giacché fondata su di una condotta dell’amministrazione che non presenta un nesso meramente occasionale con il rapporto di impiego per contro, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda volta al ristoro dei danni subìti iure proprio” dagli attori, atteso che l’art. 63, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, nel riservare al giudice amministrativo, oltre alle controversie relative ai rapporti di lavoro non contrattualizzati, anche i diritti patrimoniali connessi, sottintende la riferibilità degli stessi alle sole parti del rapporto di impiego e non anche a terzi. · Nulla di specifico in termini. · Con riferimento al secondo principio si richiama Sez. U, Sentenza 12103/2013 ai fini del riparto di giurisdizione relativamente ad una domanda di risarcimento danni di un dipendente nei confronti della P.A., attinente al periodo di rapporto di lavoro antecedente la data del 1° luglio 1998 a norma dell’art. 69, comma settimo, del D.Lgs. 165/2001 - come anche a quella di un dipendente comunque in regime di diritto pubblico - la giurisdizione è devoluta al giudice amministrativo, se si fa valere la responsabilità contrattuale dell’ente datore di lavoro, mentre appartiene al giudice ordinario nel caso in cui si tratti di azione che trova titolo in un illecito. L’accertamento circa la natura del titolo di responsabilità azionato prescinde dalle qualificazioni operate dall’attore, anche attraverso il richiamo strumentale a disposizioni di legge, quali l’art. 2087 cc o l’art. 2043 cc, mentre assume valore decisivo la verifica dei tratti propri dell’elemento materiale dell’illecito, e quindi l’accertamento se il fatto denunciato violi il generale divieto di neminem laedere” e riguardi, quindi, condotte la cui idoneità lesiva possa esplicarsi indifferentemente nei confronti della generalità dei cittadini come nei confronti dei propri dipendenti, ovvero consegua alla violazione di obblighi specifici che trovino la ragion d’essere nel rapporto di lavoro. Nella specie, la S.C., in applicazione del suddetto principio, ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo, essendo stata denunciata una condotta tenuta dall’amministrazione, in data antecedente la data del 30 giugno 1998, in violazione degli obblighi nascenti dall’art. 2087 cc o degli obblighi di buona fede e correttezza gravanti sulle parti del rapporto, con conseguente qualificazione della responsabilità azionata come contrattuale, ritenendosi altresì irrilevante la produzione di ulteriori conseguenze dannose progressivamente nel corso degli anni successivi . SEZIONI UNITE 6 MAGGIO 2014, N. 9662 DEMANIO - IN GENERE CARATTERI INDIVIDUANTI DELLA DEMANIALITÀ DEI BENI . Acquisto di area demaniale ex art. 5 bis del Dl 143/2003 - Condizioni. L’area appartenente al demanio o al patrimonio dello Stato suscettibile di essere acquistata ai sensi dell’art. 5 bis del Dl 143/2003, convertito in legge 212/2003, è soltanto quella che sia divenuta pertinenza dell’opera realizzata con sconfinamento e non anche quella - compresa tra un’opera realizzata per intero su area demaniale o appartenente al patrimonio dello Stato e l’opera realizzata su area contigua, ancorché sul confine - della quale l’area demaniale sia divenuta di fatto una pertinenza. In precedenza, Sez. U, Sentenza 19703/2012 il demanio lacuale, analogamente al demanio marittimo, comprende l’alveo, cioè l’estensione che viene coperta dal bacino idrico con le piene ordinarie, e la spiaggia, cioè quei terreni contigui lasciati scoperti dalle acque nel loro volume ordinario, che risultano necessari e strumentali al soddisfacimento delle esigenze della collettività di accesso, sosta e transito per trasporto, diporto, esercizio della pesca ecc . A tal fine, l’alveo deve essere determinato con riferimento alle piene ordinarie allo sbocco del lago, e, quindi, mediante dati emergenti da rilevamenti costanti nel tempo, i quali siano idonei ad identificare la normale capacità del bacino idrografico, al di fuori di perturbamenti provocati da cause eccezionali mentre la spiaggia, alla stregua della sua indicata natura, va individuata mediante accertamenti specifici, per ogni singolo tratto della riva, rivolti a stabilire, in relazione alle caratteristiche dei luoghi, la porzione di terreno coinvolta dalle menzionate esigenze generali, non potendo, pertanto, essere globalmente ed indiscriminatamente classificata e perimetrata dall’amministrazione in base alla mera fissazione di una quota sul livello del mare.