RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE 7 APRILE 2014, N. 8056 GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO. Giudizio innanzi al Consiglio di Stato - Diniego di concessione del termine per la presentazione della querela di falso innanzi al Tribunale ordinario - Eccesso di potere giurisdizionale - Insussistenza. La decisione con cui il Consiglio di Stato non conceda, sull’istanza della parte, un termine per la presentazione della querela di falso innanzi al tribunale ordinario competente, ritenendo - ai sensi dell’art. 77, comma 2, del D.Lgs. 104/2010 - che la controversia devoluta al proprio esame possa essere decisa indipendentemente dal documento del quale sia stata dedotta la falsità, non integra una ipotesi di rifiuto di giurisdizione ma, eventualmente, un mero error in procedendo” , come tale non sindacabile sotto il profilo dell’eccesso di potere giurisdizionale. Si richiama Cass. Sez. U, Sentenza 24468/2013 in tema di sindacato delle Sezioni Unite sulle decisioni del Consiglio di Stato per motivi inerenti alla giurisdizione, è configurabile l’eccesso di potere giurisdizionale con riferimento alle regole del processo amministrativo solo nel caso di radicale stravolgimento delle norme di rito, tale da implicare un evidente diniego di giustizia e non già nel caso di mero dissenso del ricorrente nell’interpretazione della legge. Nella specie, il ricorrente, revocato dalla provvisoria aggiudicazione del servizio di riscossione tributi per sua inaffidabilità desumibile da un precedente rapporto, aveva lamentato che il Consiglio di Stato non si fosse limitato alla mera verifica della sufficienza della motivazione di tale revoca, ma ne aveva operato una vera e propria integrazione nel ritenere sussistente il presupposto di cui all’art. 38, lett. f”, del D.Lgs. 163/2006, così travalicando i confini della giurisdizione operando apprezzamenti discrezionali riservati alla pubblica amministrazione . SEZIONI UNITE 28 MARZO 2014, N. 7310 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – IMPUGNAZIONI. Concentrazione di procedure concorsuali in capo al medesimo magistrato in violazione delle regole tabellari - Accertamento dell’illecito disciplinare sulla base delle risultanze emerse in sede penale e di ispezione amministrativa - Vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e , Cpp - Esclusione. Non incorre nel vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e , Cpp, la sentenza con cui la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore Magistratura affermi la responsabilità di un magistrato nella specie, con funzioni di giudice delegato alle procedure concorsuali per violazione dei doveri di lealtà, correttezza ed imparzialità, ritenendo provata la sussistenza dell’illecito - consistente nell’indebita acquisizione ed irregolare concentrazione a se stesso di procedure fallimentari - sulla base degli accertamenti compiuti sia in sede penale che di ispezione amministrativa, valorizzando l’ingente numero pari a 453 di assegnazioni non automatiche in violazione delle regole tabellari e ritenendo privo di fondamento l’assunto secondo il quale tale situazione sarebbe dipesa da carenze organizzative non addebitabili al magistrato, ove risulti la sua partecipazione attiva all’indebita assegnazione. Non si rilevano precedenti in termini.