RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE ORDINANZA 7 APRILE 2014, N. 8051 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE. Organismo di diritto pubblico - Qualificazione - Fondazione IRCER di Recanati - Esclusione - Fondamento - Conseguenza - Controversia relativa alla designazione di un operatore addetto alle lavorazioni agricole per la Fondazione - Devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario. La figura dell’organismo di diritto pubblico, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 4 dicembre 2006, n. 163, ricorre quando il soggetto è dotato di personalità giuridica requisito personalistico , le sue finalità non hanno carattere industriale o generale requisito teleologico e la sua attività è finanziata, in prevalenza, da pubbliche amministrazioni ovvero è direttamente controllata dalle stesse od orientata da un organo di gestione a prevalente designazione pubblica requisito dell’influenza dominante , sicché va negata tale qualifica alla Fondazione IRCER di Recanati ex IPAB Istituti Riuniti di Cura e Riposo di Recanati - restando devoluta al giudice ordinario la controversia relativa alla designazione di un operatore addetto alle lavorazioni agricole per la Fondazione - poiché tale ente svolge un’attività economica, finanziata con le rette degli utenti, eventualmente integrate dal Comune di ultima residenza, ed i suoi consiglieri di amministrazione sono nominati dal Sindaco e non dal Comune di Recanati, con esclusione, per previsione statutaria, di ogni rappresentanza. In senso conforme, v. Cass. Sez. U, Ordinanza 13792/2012 la figura dell’organismo di diritto pubblico, ai fini dell’affermazione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e , del D.Lgs. 104/2010, ricorre quando il soggetto è dotato di personalità giuridica requisito personalistico , la sua attività è finanziata in prevalenza dalle pubbliche amministrazioni o direttamente controllata dalle stesse o orientata da un organo di gestione a prevalente designazione pubblica requisito dell’influenza dominante e le sue finalità non hanno carattere industriale o commerciale requisito teleologico . Ne consegue che non è organismo di diritto pubblico l’Ente Sagra dell’Uva di Marino, il quale, essendo un’associazione non riconosciuta, non possiede il requisito personalistico e, avendo finalità statutarie orientate al soddisfacimento delle esigenze di carattere industriale o commerciale attinenti allo sviluppo delle attività enologiche sul territorio dei Castelli romani”, non possiede neppure il requisito teleologico, sicché la controversia di lavoro promossa nei suoi confronti resta devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario . SEZIONI UNITE 19 MARZO 2014, N. 6312 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE. Equa riparazione - Ritardo della P.A. nel pagamento dell’indennizzo riconosciuto con un decreto Pinto” esecutivo - Ulteriore indennizzo - Configurabilità - Condizioni - Esperimento di azione esecutiva - Necessità - Esclusione - Commisurazione - Giustiziabilità - Forme e termini ex lege” 89/2001 - Esclusione - Ricorso diretto alla CEDU - Necessità. In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, in caso di ritardo della P.A. nel pagamento delle somme riconosciute in forza di decreto di condanna Pinto” definitivo, pronunciato ai sensi dell’art. 3 della legge 89/2001, l’interessato, ove il versamento delle somme spettanti non sia intervenuto entro il termine dilatorio di mesi sei secondo quanto indicato dalla Corte EDU, sentenza 29 marzo 2006, Cocchiarella contro Italia e giorni cinque in relazione al disposto di cui all’art. 133, secondo comma, Cpc dalla data in cui il provvedimento è divenuto esecutivo, ha diritto - sia che abbia esperito azione esecutiva per il conseguimento delle somme a lui spettanti, sia che si sia limitato ad attendere l’adempimento spontaneo della P.A. - ad un ulteriore indennizzo commisurato al ritardo nel soddisfacimento della sua pretesa eccedente al suddetto termine, nonché, ove intrapresa, all’intervenuta promozione dell’azione esecutiva, che, tuttavia, può essere fatto valere esclusivamente con ricorso diretto alla CEDU in relazione all’art. 41 della Convenzione EDU e non con le forme e i termini dell’art. 2, comma 1, della legge 89/2001, la cui portata non si estende alla tutela del diritto all’esecuzione delle decisioni interne esecutive. Si richiamano a Sez. 6 - 1, Sentenza 15658/2012 il diritto ad una tempestiva esecuzione del decreto di condanna in materia di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, per quanto affermato dalla Corte EDU e fissato nel limite massimo di sei mesi dalla data della decisione che concede l’indennizzo, può trovare tutela, nel nostro ordinamento, attraverso l’instaurazione di uno specifico giudizio di cognizione, oppure mediante un processo esecutivo nei confronti dell’Amministrazione soccombente, che è autonomo rispetto al giudizio di equa riparazione e deve svolgersi entro uno specifico termine ragionevole di durata. Nella specie, la S.C. ha enunciato il principio confermando la inammissibilità del ricorso, promosso ex art. 2 della legge 89/2001 per la violazione del termine ragionevole del processo, con richiamo però al ritardato pagamento da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’indennizzo già riconosciuto . b Sez. U, Sentenza 27365/2009 in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, questo va identificato, in base all’art. 6 della CEDU, sulla base delle situazioni soggettive controverse ed azionate su cui il giudice adito deve decidere, che, per effetto della suddetta norma sovranazionale, sono diritti e obblighi”, ai quali, avuto riguardo agli artt. 24, 111 e 113 Cost., devono aggiungersi gli interessi legittimi di cui sia chiesta tutela ai giudici amministrativi. Ne consegue che, in rapporto a tale criterio distintivo, il processo di cognizione e quello di esecuzione regolati dal codice di procedura civile e quello cognitivo del giudice amministrativo e il processo di ottemperanza teso a far conformare la P.A. a quanto deciso in sede cognitoria, devono considerarsi, sul piano funzionale oltre che strutturale , tra loro autonomi, in relazione, appunto, alle situazioni soggettive differenti azionate in ciascuno di essi. Pertanto, in dipendenza di siffatta autonomia, le durate dei predetti giudizi non possono sommarsi per rilevarne una complessiva dei due processi di cognizione, da un canto, e di esecuzione o di ottemperanza, dall’altro e, perciò, solo dal momento delle decisioni definitive di ciascuno degli stessi, è possibile, per ognuno di tali giudizi, domandare, nel termine semestrale previsto dall’art. 4 della legge 89/2001, l’equa riparazione per violazione del citato art. 6 della CEDU, con conseguente inammissibilità delle relative istanze in caso di sua inosservanza .