RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE 17 FEBBRAIO 2014, N. 3660 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE. Occupazione appropriativa - Azione risarcitoria - Proposizione anteriore o successiva al D.Lgs. 80/1998, modificato dall’art. 7 legge 205/2000 - Riparto di giurisdizione - Criteri. Le controversie risarcitorie per il danno da occupazione appropriativa, iniziate in periodo antecedente al 1° luglio 1998, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, secondo l’antico criterio di riparto diritti soggettivi-interessi legittimi, al pari delle medesime controversie, se iniziate nel periodo dal 1° luglio 1998 al 10 agosto 2000, data di entrata in vigore della legge 205/2000, per effetto della sentenza 281/2004, della Corte costituzionale, che, ravvisando nell’art. 34 del D.Lgs. 80/1998, anteriormente alla riscrittura operata con l’art. 7 della legge 205/2000, un eccesso di delega, ha dichiarato l’incostituzionalità delle nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva. Sono, invece, attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo, le controversie risarcitorie per l’occupazione appropriativa instaurate a partire dal 10 agosto 2000, data di entrata in vigore dell’art. 34 del D.Lgs. 80/1998, come riformulato dall’art. 7 della legge 205/2000, non già perché la dichiarazione di pubblica utilità sia di per sé idonea ad affievolire il diritto di proprietà, ma perché ricomprese nella giurisdizione esclusiva in materia urbanistico-edilizia, mentre la stessa giurisdizione è attribuita dall’art. 53 del Dpr 327/2001, se la dichiarazione di pubblica utilità sia intervenuta a partire dal 1° luglio 2003, data di entrata in vigore del t.u. espropriazioni. In senso conforme, Cass. Sez. U, Ordinanza 14794/2007 mentre le controversie risarcitorie per il danno da occupazione appropriativa, iniziate in periodo antecedente al 1° luglio 1998, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, secondo l’antico criterio di riparto diritti soggettivi - interessi legittimi, e così anche le stesse controversie, se iniziate nel periodo dal 1° luglio 1998 al 10 agosto 2000, data di entrata in vigore della legge 205/2000, restano attribuite al giudice ordinario, per effetto della sentenza 281/2004, della Corte costituzionale, che ravvisando nell’art. 34 D.Lgs. 80/1998 anteriormente alla riscrittura con l’art. 7 della legge 205, un eccesso di delega, ha dichiarato l’incostituzionalità delle nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva, sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo, le controversie risarcitorie per l’occupazione appropriativa iniziate a partire dal 10 agosto 2000, data di entrata in vigore dell’art. 34 D.Lgs. 80/1998, come riformulato dall’art. 7 legge 205/2000, non già perché la dichiarazione di pubblica utilità sia di per sé idonea ad affievolire il diritto di proprietà l’occupazione e la trasformazione del suolo in assenza di decreto di espropriazione comporta lesione del diritto soggettivo , ma perché ricomprese nella giurisdizione esclusiva in materia urbanistico-edilizia l’esistenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità, mediante il riferimento, sia pure indiretto, al potere espropriativo, vale semplicemente a giustificare, come da sentenze 204/2004 e 191/2006, la legittimità costituzionale della creazione di una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva , mentre la stessa giurisdizione è attribuita dall’art. 53 Dpr 327/2001 se la dichiarazione di pubblica utilità sia intervenuta a partire dal 1° luglio 2003, data di entrata in vigore del t.u. espropriazioni. SEZIONI UNITE 12 FEBBRAIO 2014, N. 3200 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE RICORSO PER - GIURISDIZIONI SPECIALI IMPUGNABILITÀ - CONSIGLIO DI STATO. Decisione del Consiglio di Stato su richiesta di revocazione - Impugnazione con ricorso straordinario ex art. 111, ottavo comma, per motivi inerenti la giurisdizione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. E inammissibile il ricorso per cassazione per motivi inerenti la giurisdizione ai sensi dell’art. 111, ultimo comma, Cost., avverso la sentenza resa dal Consiglio di Stato in relazione alla richiesta di revocazione di una decisione dallo stesso pronunciata, in quanto il ricorso straordinario ex art. 111, ottavo comma, Cost., e il ricorso per revocazione costituiscono rimedi concorrenti, esperibili solo contro la decisione di merito, traducendosi, una diversa soluzione, in una indebita protrazione dei termini per l’impugnazione straordinaria. Si veda, Cass. Sez. U, Sentenza 9150/2008 è inammissibile il ricorso per cassazione, proposto ai sensi degli artt. 362 Cpc e 111 Cost., con il quale si censura la valutazione delle condizioni di ammissibilità dell’istanza di revocazione da parte del Consiglio di Stato, giacché con esso non viene posta una questione di sussistenza o meno del potere giurisdizionale di operare detta valutazione e, dunque, dedotta una violazione dei limiti esterni alla giurisdizione del giudice amministrativo, rispetto alla quale soltanto è consentito ricorrere in sede di legittimità in base alle anzidette norme.