RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE 3 FEBBRAIO 2014, N. 2284 APPALTO CONTRATTO DI - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE - IN GENERE. Azione di responsabilità ex art. 1669 cc - Natura extracontrattuale - Rapporto di specialità con l’azione ex art. 2043 cc - Conseguenze - Esperibilità della seconda in assenza dei presupposti per l’esercizio della prima - Configurabilità - Regime probatorio - Differenza. La previsione dell’art. 1669 cc concreta un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale, con carattere di specialità rispetto al disposto dell’art. 2043 cc, fermo restando che - trattandosi di una norma non di favore, diretta a limitare la responsabilità del costruttore, bensì finalizzata ad assicurare una più efficace tutela del committente, dei suoi aventi causa e dei terzi in generale - ove non ricorrano in concreto le condizioni per la sua applicazione come nel caso di danno manifestatosi e prodottosi oltre il decennio dal compimento dell’opera può farsi luogo all’applicazione dell’art. 2043 cc, senza che, tuttavia, operi il regime speciale di presunzione della responsabilità del costruttore contemplato dall’art. 1669 cc, atteso che spetta a chi agisce in giudizio l’onere di provare tutti gli elementi richiesti dall’art. 2043 cc, compresa la colpa del costruttore. In senso conforme a Sez. 3, Sentenza 3338/1999 la previsione dell’art. 1669 cc concreta un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale, con carattere di specialità rispetto al disposto dell’art. 2043 Cpc. Peraltro, l’esistenza di questa ipotesi speciale di responsabilità non fa venir meno l’applicabilità della norma generale di cui all’art. 2043 cc, almeno nei casi in cui non ricorrano le condizioni previste dall’articolo 1669 cc nel caso di specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito con la quale si era ritenuto che la società attrice, non essendo legittimata ad esperire l’azione ex art. 1669 cc, non poteva del pari avvalersi dell’azione ex art. 2043 cc. b Sez. 1, Sentenza 8520/2006 in tema di responsabilità dell’appaltatore per gravi difetti dell’opera, sono ammissibili, rispetto al medesimo evento, sia l’azione prevista dall’art. 1669 cc, che l’azione contemplata dall’art. 2043 cc, norma generale sulla responsabilità per fatto illecito. L’azione ex art. 1669 cc si pone in rapporto di specialità rispetto alla seconda, risultando questa esperibile quando in concreto la prima non lo sia, perciò anche nel caso di danno manifestatosi e prodottosi oltre il decennio dal compimento dell’opera. Pertanto, poiché nell’ipotesi di esperimento dell’azione ex art. 2043 cc non opera il regime probatorio speciale di presunzione della responsabilità del costruttore, in tale caso, spetta a colui che agisce provare tutti gli elementi richiesti dalla norma generale, e, in particolare, anche la colpa del costruttore. SEZIONI UNITE 27 GENNAIO 2014, N. 1516 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA – SANZIONI. Agenda del processo - Fissazione non basata soltanto sull’ordine cronologico di iscrizione a ruolo delle cause - Dilazione delle stesse, lungo diversi anni, secondo le loro caratteristiche, difficoltà ed urgenze - Illecito disciplinare ex artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, lettere a e g , del D.Lgs. 109/2006 - Esclusione - Condizioni - Fattispecie. Non integra l’illecito disciplinare previsto dagli artt. 1, comma primo, e 2, comma primo, lettere a e g , del D.Lgs. 109/2006, la fissazione da parte di un singolo giudice - monocratico o collegiale - di un’agenda del processo che non risulti basata esclusivamente sull’ordine cronologico di iscrizione a ruolo delle cause, ma scaglioni le stesse sulla base delle loro caratteristiche, delle loro difficoltà e dell’urgenza legata ad alcune vicende specifiche o alle peculiarità proprie di singoli procedimenti, purché la dilazione non appaia palesemente incongrua in relazione ai carichi di lavoro ed alla difficoltà dei processi. Nella specie, taluni consiglieri di Corte di appello avevano dilazionato la decisione di numerose cause mediante rinvii a distanza anche di 4/7 anni le S.U., nel ritenere censurabile il differimento al precipuo di alleggerire l’impegno più vicino al tempo, hanno anche considerato che - nel caso in cui il magistrato fissi per la decisione un numero di cause pari al limite delle sentenze che può redigere in un anno - non vi sarebbe più spazio per poter fissare a breve le cause con connotati d’urgenza in mancanza della prova delle decisioni ragionevolmente programmabili, quindi, hanno escluso che potesse ritenersi violato, da parte degli incolpati, il dovere di laboriosità o che il mancato rispetto dei termini di cui agli artt. 81, 82 e 115 disp. att. Cpc fosse dovuto a negligenza inescusabile . Non si segnalano precedenti in termini.