RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

Sezione prima 26 febbraio 2014, n. 4528 FIDEIUSSIONE – VALIDITÀ. Fideiussione rilasciata da socio illimitatamente responsabile di società di persone - Validità - Fondamento. È valida la fideiussione prestata dal socio illimitatamente responsabile in favore della società di persone che, pur se sprovvista di personalità giuridica, costituisce un distinto centro di interessi e di imputazione di situazioni sostanziali e processuali, dotato di una propria autonomia e capacità rispetto ai soci stessi ne consegue che la predetta garanzia rientra tra quelle prestate per le obbligazioni altrui secondo l’art. 1936 cc, non sovrapponendosi alla garanzia fissata ex lege dalle disposizioni sulla responsabilità illimitata e solidale, potendo invero sussistere altri interessi che ne giustificano l’ottenimento - alla stregua di garanzia ulteriore - in capo al creditore sociale ed essendo lo stesso beneficium excussionis , di cui all’art. 2304 cc, posto a tutela dei soci ma disponibile, senza alterazioni del tipo legale di società. In tal senso v. già Cass. 26012/07. Sezione seconda 12 febbraio 2014, n. 3221 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E DEL SINGOLO CONDOMINO - RIMBORSO DELLE SPESE ANTICIPATE - DAL CONDOMINO. Diritto al rimborso - Insorgenza - Condizioni - Utilità comune della spesa - Necessità - Fondamento. In tema di condominio negli edifici, ai sensi dell’art. 1134 cc nel testo applicabile ratione temporis , il condomino può ottenere il rimborso della spesa fatta per la cosa comune”, sostenuta, cioè, in funzione dell’utilità comune, indipendentemente dalla circostanza che la spesa stessa sia stata fatta su cosa comune o di proprietà esclusiva. Per aver diritto al rimborso della spesa affrontata per conservare la cosa comune senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea, il condomino che vi ha provveduto deve dimostrare, ai sensi dell’art. 1134 cc, che ne sussisteva l’urgenza, ossia la necessità di eseguirla senza ritardo e senza poter avvertire tempestivamente l’amministratore o gli altri condomini. In applicazione di tale principio, Cass. 27519/11 ha confermato la sentenza impugnata che aveva disconosciuto il diritto del condomino al rimborso delle spese sostenute per l’opera di tinteggiatura e di rifacimento degli intonaci del fabbricato condominiale, in quanto non urgenti, anche alla luce del provvedimento del Sindaco del Comune che aveva imposto al condominio l’esecuzione di opere urgenti e indifferibili tra le quali non rientravano quelle di tinteggiatura . Sezione seconda 12 febbraio 2014, n. 3203 NOTARIATO - DISCIPLINA SANZIONI DISCIPLINARI DEI NOTAI - SANZIONI PER LE CONTRAVVENZIONI E VIOLAZIONI - IN GENERE. Attenuante per ravvedimento operoso - In caso di tardiva registrazione di atti - Configurabilità. In tema di responsabilità disciplinare dei notai, l’attenuante per ravvedimento operoso, prevista dall’art. 144 della legge 89/1913, può configurarsi anche nell’ipotesi di tardiva registrazione di atti, non ostandovi la doverosità dell’adempimento. Secondo Cass. 14238/99 non è incostituzionale l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 138 n. 4 legge 89/1913 al notaio per aver ricevuto atti anteriormente alla numerazione e vidimazione del repertorio, ancorché successivamente annotati su di esso, perché la condotta è identica al caso di omessa tenuta del repertorio, mentre l’annotazione tardiva determina soltanto la cessazione della condotta vietata e costituisce comportamento suscettivo di valutazione per la concessione delle attenuanti, ai sensi dell’art. 144 della medesima legge.