RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE ORDINANZA 3 FEBBRAIO 2014, N. 2295 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SERVIZI PUBBLICI - IN GENERE. Controversia in ordine all’esistenza del potere del Comune di pretendere il contributo per la fruizione del servizio di mensa scolastica - Giurisdizione tributaria - Esclusione - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento. La controversia relativa all’impugnazione di una cartella di pagamento di importo dovuto a titolo di contributo di refezione scolastica, con cui si deduca dall’intimato di non essere affidatario del minore fruitore del servizio comunale, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice tributario, attenendo non ad un’imposta o ad una tassa, quanto all’accertamento dell’inesistenza del potere della P.A. di pretendere la prestazione pecuniaria in relazione a diritti ed obblighi di fonte contrattuale privata. In senso conforme, Cass. Sez. U, Sentenza 5412/2004 qualora l’utente del servizio di mensa scolastica metta in discussione il rapporto di fornitura e le posizioni subbiettive a questo correlate - contestando nei confronti del Comune, gestore del servizio, la legittimità e l’operatività del provvedimento amministrativo recante la fissazione del contributo economico a carico dell’utente differenziato, nella specie, a seconda della residenza nel Comune dell’alunno in base al quale deve essere determinato il corrispettivo da lui dovuto per le prestazioni ricevute, e chiedendo la relativa disapplicazione - la controversia, avendo ad oggetto diritti soggettivi di fonte contrattuale, secondo la regola generale dettata dall’art. 2 della legge 2248/1865, all. E, si intende riservata alla cognizione del giudice ordinario, al quale compete, tra l’altro, il potere di verificare incidentalmente la legittimità e l’attitudine a produrre effetti della delibera comunale relativa alla fissazione del costo del pasto in mensa. Principio espresso in fattispecie non disciplinata, ratione temporis”, dall’art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel testo sostituito, dopo la sentenza della Corte Costituzionale 292/2000, ad opera dell’art. 7 della legge 205/2000 . SEZIONI UNITE 3 FEBBRAIO 2014, N. 2289 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE RICORSO PER - GIURISDIZIONI SPECIALI IMPUGNABILITÀ - CONSIGLIO DI STATO. Giudizio di ottemperanza relativo a graduatoria per il conferimento di incarico dirigenziale - Rigetto della pretesa di attribuzione di punteggi aggiuntivi o ulteriori rispetto a quelli contemplati nella sentenza passata in giudicato - Rifiuto di giurisdizione ex art. 362, primo comma, Cpc - Configurabilità - Esclusione - Fondamento. Non incorre in un rifiuto di giurisdizione o diniego di giustizia, sindacabile dalla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 362, primo comma, Cpc, la decisione con cui il Consiglio di Stato, in sede di giudizio di ottemperanza, a conferma della pronuncia di primo grado, rigetti la pretesa del ricorrente relativa alla mancata attribuzione, nella graduatoria relativa al conferimento di un incarico di direzione e coordinamento, di un punteggio aggiuntivo in relazione a titoli non contemplati nella sentenza in esecuzione, nonché al mancato ulteriore riconoscimento della partecipazione a commissioni istituzionali, essendosi in tal modo il giudice amministrativo correttamente limitato ad interpretare il giudicato sulla base degli elementi interni allo stesso, senza effettuarne alcuna integrazione e senza, perciò, esorbitare dalla cognizione propria del giudizio di ottemperanza. Si richiamano i Sez. U, Sentenza 3037/2013 il ricorso col quale venga denunciato un rifiuto di giurisdizione da parte del giudice amministrativo rientra fra i motivi attinenti alla giurisdizione, ai sensi dell’art. 362 Cpc, soltanto se il rifiuto sia stato determinato dall’affermata estraneità alle attribuzioni giurisdizionali dello stesso giudice della domanda, che non possa essere da lui conosciuta. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso decisione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, con cui sia stata dichiarata l’inammissibilità della revocazione di una sentenza, sotto il profilo che l’errore censurato non ricadesse sui fatti prospettati dalle parti, essendo, piuttosto, imputabile ad un’inadeguata valutazione del collegio giudicante, in quanto il diniego di tutela risulta intervenuto non già in ragione di un ravvisato ostacolo alla conoscibilità della domanda, ma per effetto di interpretazione di norme invocate a sostegno della pretesa. ii Sez. U, Sentenza 10060/2013 al fine di distinguere le fattispecie, nelle quali è consentito il sindacato della Corte di cassazione sul rispetto dei limiti esterni della giurisdizione nelle decisioni adottate dal Consiglio di Stato in sede di giudizio di ottemperanza, da quelle nelle quali un tale sindacato è inammissibile, è decisivo stabilire se oggetto del ricorso sia il modo con cui il potere di ottemperanza è stato esercitato limiti interni della giurisdizione oppure se sia in discussione la possibilità stessa, in una determinata situazione, di fare ricorso al giudizio di ottemperanza limiti esterni della giurisdizione ne consegue che, ove le censure mosse alla decisione del Consiglio di Stato riguardino l’interpretazione del giudicato e delle norme oggetto di quel giudizio, gli errori nei quali il giudice amministrativo sia eventualmente incorso, essendo inerenti al giudizio di ottemperanza, restano interni alla giurisdizione stessa e non sono sindacabili dalla Corte di cassazione. Così statuendo, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, individuando, attraverso un’operazione ermeneutica, l’oggetto del giudicato amministrativo, afferente la declaratoria di nullità di titoli negoziali, aveva ritenuto rientrante in esso la restituzione”, in favore della controricorrente e ricorrente incidentale, del pacchetto azionario trasferito, pur restandone attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario le questioni relative alla proprietà” . iii Sez. U, Sentenza 20565/2013 il rigetto della domanda proposta per ottenere l’ottemperanza di un giudicato amministrativo, ove sia fondato sulla valutazione dell’inesistenza di un contrasto tra la decisione di cui si chiede l’osservanza e il successivo provvedimento dell’amministrazione reiterativo della misura, non incide sui limiti esterni della giurisdizione trattandosi di un possibile esito naturale del giudizio. Nella specie, il ricorrente aveva ottenuto una sentenza, passata in giudicato, per l’utilizzo nella terapia dal medesimo ideata della sostanza benfluorex”, per cui, a fronte della reiterazione del divieto disposto dall’amministrazione, aveva adito il giudice amministrativo in sede di ottemperanza, ottenendo, peraltro, un diniego in quanto la rinnovata misura era stata adottata sulla base di nuovi elementi . iv Sez. U, Sentenza 20590/2013 non incorre in eccesso di potere giurisdizionale, sindacabile dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, la decisione del Consiglio di Stato di rigetto della domanda che sia fondata sulla valutazione della spettanza, a detto giudice, di un sindacato di sola legittimità e non esclusivo nella specie, in materia di provvedimenti interdittivi antimafia adottati dall’autorità prefettizia , trattandosi di questione che attiene esclusivamente alle caratteristiche del sindacato e non integra un’ipotesi di rifiuto di giurisdizione per l’affermata estraneità della domanda alle attribuzioni giurisdizionali del giudice amministrativo .