RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE ORDINANZA 18 OTTOBRE 2012, N. 17846 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Centro Universitario Sportivo Italiano CUSI - Natura - Controversie relative ad atti incidenti su diritti soggettivi - Devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Esclusione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza. Il Centro Universitario Sportivo Italiano CUSI non è una federazione sportiva, bensì un ente di promozione sportiva, dotato di personalità giuridica per effetto del Dpr 770/1968, il cui statuto non contiene alcuna previsione di assoggettamento agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo. Ne consegue che le controversie relative agli atti del CUSI incidenti su diritti soggettivi nella specie, delibera di commissariamento di un centro universitario affiliato restano devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, non trovando applicazione l’art. 133, lett. z , del D.Lgs. 104/2010, che rimette alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative agli atti del CONI e delle federazioni sportive. Si richiamano a Sez. U, Sentenza 8056/1997 il principio, secondo cui il C.O.N.I. Comitato olimpico nazionale italiano non ha, neanche nei confronti delle organizzazioni che svolgono attività sportiva organizzata, poteri penetranti fino al punto di consentire l’invasione della loro autonomia interna, trova applicazione anche nei confronti degli enti di promozione sportiva cioè che non organizzino direttamente attività sportiva . Nella specie la S.C. ha affermato la giurisdizione ordinaria in relazione a controversia relativa alla validità di atti congressuali e di nomina del presidente di un ente di promozione sportiva, in relazione a vicende nelle quali era intervenuto il C.O.N.I. dichiarando l’invalidità di determinati atti congressuali . b Sez. U, Sentenza 5775/2004 in base ai criteri di riparto di giurisdizione stabiliti dall’art. 3 del decreto legge 220/2003, convertito nella legge 280/2003, contenente disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, mentre spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo una volta esaurito il rispetto di eventuali clausole compromissorie le controversie che hanno per oggetto l’impugnativa di atti del C.O.N.I. o delle Federazioni sportive nazionali, che si configurano come decisioni amministrative aventi rilevanza per l’ordinamento statale, sono invece devolute alla giurisdizione del giudice ordinario sempre previo il rispetto delle clausole compromissorie le controversie concernenti i rapporti patrimoniali fra società, associazioni ed atleti aderenti alle singole Federazioni. SEZIONI UNITE ORDINANZA 18 OTTOBRE 2012, N. 17845 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO GIURISDIZIONE SULLO - IN GENERE. Proroga della giurisdizione ex art. 23 del Regolamento CE 44/2001 - Accordo del quale sia parte una società - Sottoscrizione del rappresentante legale - Necessità - Fattispecie. L’accordo di deroga della giurisdizione dello Stato, ai sensi dell’art. 23 del Regolamento CE 44/2001, ove ne sia parte una società, deve essere sottoscritto dal rappresentante legale di questa. Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano, poiché il documento recante l’accordo di deroga era sottoscritto da un dipendente della società italiana, che non risultava munito del potere rappresentativo . Si veda Cass. Sez. U, Sentenza 3568/2011 in tema di deroga alla giurisdizione italiana a favore di un giudice straniero, l’art. 4 della legge 218/1995, là dove richiede che detta deroga sia provata per iscritto, deve essere interpretato - alla luce dell’art. 17 della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, nonché dell’art. 23 del Regolamento CE del Consiglio 44/2001, e della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea - nel senso di attribuire rilevanza, quale idoneo equipollente della prova scritta della convenzione di deroga sottoscritta da entrambe le parti, al comportamento concludente delle medesime, ove risulti operante, nel settore del commercio internazionale in cui operano i contraenti, un uso che detto comportamento preveda come fatto idoneo a far riconoscere la volontà delle parti ne consegue che, nel campo dei trasporti marittimi internazionali, dove la polizza di carico è sottoscritta, per prassi abituale, dal solo vettore e non anche dal caricatore, può ritenersi idonea prova dell’accordo di deroga la polizza di carico redatta su modulo, predisposto da un solo contraente e dal medesimo soltanto sottoscritto, che rechi la clausola di attribuzione della competenza ad un determinato foro, qualora il caricatore, nella consapevole adesione ad un uso normativo, l’abbia ricevuta senza contestazioni e l’abbia negoziata a favore del ricevitore. SEZIONI UNITE 12 OTTOBRE 2012, N. 17405 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE. Liquidazione giudiziale delle spese processuali - Abrogazione delle tariffe professionali - Disciplina transitoria - Art. 41 del Dm 140/2012 - Applicabilità - Liquidazioni giudiziali successive al Dm citato per prestazioni professionali non ancora completate alla medesima data - Fondamento. In tema di spese processuali, agli effetti dell’art. 41 del Dm 140/2012, il quale ha dato attuazione all’art. 9, secondo comma, del Dl 1/2012, convertito in legge 27/2012, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l’accezione omnicomprensiva di compenso” la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata. Non si rilevano precedenti in termini.