RASSEGNA DELLA CASSAZIONE CIVILE di Maria Rosaria San Giorgio

di Maria Rosaria San Giorgio PRIMA SEZIONE 7 LUGLIO 2011, N. 15069 TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE. Assegno circolare non trasferibile - Pagamento ad uno solo dei cointestatari - Diritto dell'altro cointestatario al risarcimento del danno - Sussistenza - Onere della controparte di dimostrare l'insussistenza del danno. Il banchiere che accrediti l'importo di un assegno circolare non trasferibile ad uno solo dei cointestatari, e' tenuto, in favore del beneficiario pretermesso, al risarcimento del danno per la perdita del diritto di beneficiare direttamente pro quota dell'incasso in conformità alla regola di circolazione del titolo, salvo la prova, a carico della controparte, di dimostrare che, per fatti sopravvenuti, quel danno sia stato successivamente eliso. Il banchiere giratario per l'incasso, ai sensi dell'articolo 43 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1176, di un assegno bancario non trasferibile, è responsabile nei confronti del traente se si è limitato a controllare l'identità personale del girante, e non anche la regolarità del procedimento di trasferimento del titolo, dovendo accertare la legittimazione del girante, ossia la coincidenza tra la sua persona e i poteri che la medesima assume, per effetto della quale soltanto essa banca diviene mandataria dell'autore della girata Cass. , 13463/06 . PRIMA SEZIONE 7 LUGLIO 2011, N. 15012 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE O UTILITÀ - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE STIMA - IN GENERE. articolo 16 legge 504/1992 - Comparazione tra indennità ex articolo 5 bis e la dichiarazione del valore dell'immobile a fini ICI - Momento della comparazione - Riferimento alla data del decreto di espropriazione - Necessità. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16 del d.lgs. 504/1992 che prevede una riduzione dell'indennità d'espropriazione nell'ipotesi in cui il valore del bene, indicato dall'espropriato ai fini dell'I.C.I., risulti inferiore alla menzionata indennità, oppure una maggiorazione di quest'ultima, pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base dell'indennità il giudice deve compiere la comparazione tra l'indennità spettante al ricorrente ai sensi dell'articolo 5 bis della legge 359/ 1992 e l'ultima dichiarazione del valore dell'immobile ai fini dell'ICI con riferimento alla data del provvedimento di espropriazione. V. in senso conforme, Cass. 10934/11 e 3741/04. SECONDA SEZIONE 6 LUGLIO 2011, N. 14903 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE. Disciplina delle attività di affissione e pubblicità - Rinvio della norma di legge a regolamento comunale con funzione di integrazione della norma statale - Legittimità. Costituisce illecito amministrativo la violazione delle disposizioni regolamentari nella specie, Regolamento canone autorizzatorio per l'installazione di mezzi pubblicitari del Comune di Venezia , integrative del precetto di cui all'articolo 3 del d. lg. 507/1993, ed emanate dai comuni, nel legittimo ed insindacabile esercizio del potere loro delegato dalla norma statale, per la disciplina degli aspetti non tributari delle attività di affissione e di effettuazione della pubblicità nell'ambito dei rispettivi territori. V. in senso conforme Cass. 3351/1999. In tema di sanzioni amministrative emesse, ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs. 507/1993, per l'affissione di manifesti contenenti messaggi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione, la responsabilità solidale della persona giuridica, o dell'ente privo di personalità giuridica - nel caso di violazione commessa dal rappresentante o dal dipendente degli enti medesimi, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze - consente di includere nell'ambito applicativo della norma non soltanto i soggetti legati alla persona giuridica o all'ente da un formale rapporto organico, ovvero da un rapporto di lavoro subordinato, ma anche tutti i casi in cui i rapporti siano caratterizzati in termini di affidamento inteso come materiale consegna all'autore della violazione del materiale pubblicitario o di avvalimento inteso come attività di cui il committente profitta ciò tuttavia, a condizione che l'attività pubblicitaria sia comprovatamente riconducibile all'iniziativa del beneficiario quale committente o autore del messaggio pubblicitario o che sia documentato il rapporto tra autore della trasgressione ed ente o persona giuridica opponente, restando comunque escluso che il beneficiario del messaggio pubblicitario sia solidalmente responsabile della violazione per il solo fatto di averne potuto trarre giovamento Cass. 13770/09 . L'illecito amministrativo, consistente nell'affissione di cartelli pubblicitari senza autorizzazione sussiste anche nel caso in cui detti cartelli siano posti in proprietà private, ma visibili da strade o aree pubbliche e nonostante il Comune abbia incamerato la relativa imposta sulla pubblicità. Cass. 17625/07 nella specie la Corte ha confermato la decisione del giudice di pace che ha accertato la sussistenza del contestato addebito di collocazione non autorizzata di cartelli pubblicitari, segnatamente rilevando sia la loro visibilità dalla strada pubblica, benchè posti all'interno di un'area privata, sia la mancanza di loro autorizzazione, sia il difetto di buona fede a capo all'autrice della violazione, società operante nel settore della vendita di spazi pubblicitari . SECONDA SEZIONE 6 LUGLIO 2011, N. 14899 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - SPESE DELLA VENDITA. Vendita - Obbligazioni del compratore - Spese della vendita - Provvigione dovuta al mediatore - Esclusione. La provvigione dovuta al mediatore non rientra tra le spese del contratto di compravendita e nelle altre accessorie che l'articolo 1475 c.c. pone, salvo diverso accordo, a carico del compratore, atteso che essa scaturisce non dal contratto in questione ma dal diverso rapporto di mediazione, solo dal quale sorgono in capo al mediatore diritti nei confronti di ciascuna delle parti che ha concluso l'affare per la quota ad esso spettante. V., in senso conforme, Cass. 2263/1993. TERZA SEZIONE 5 LUGLIO 2011, N. 14686 ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO. Effetti - Opposizione di terzo - Cessazione della materia del contendere - Limiti - Domanda del terzo opponente di decisione sull'appartenenza del bene nei rapporti con il debitore esecutato - Prosecuzione della causa. IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA. Accettazione della sentenza - Comportamento assolutamente incompatibile con la volontà di proporre impugnazione - Necessità - Condizioni - Limiti - Spontanea esecuzione della pronunzia di primo grado favorevole al contribuente da parte della P.A. - Acquiescenza - Configurabilità - Esclusione - Fondamento. - L'estinzione del processo esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere, per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo, rispetto all'opposizione di terzo all'esecuzione, seppure l'opponente non conoscesse ancora il provvedimento di estinzione al momento della proposizione del ricorso per opposizione, consistendo questa essenzialmente in un'azione di accertamento della illegittimità dell'esecuzione in rapporto al suo oggetto, di fronte al diritto del terzo, senza involgere necessariamente un'azione di revindica o di accertamento della proprietà o di altro diritto reale di talche', solo se il terzo opponente chieda che il giudice si pronunci sull'appartenenza del bene nei rapporti fra esso ed il debitore esecutato sussiste il suo interesse alla statuizione sul punto, onde la causa deve proseguire tra il debitore ed il terzo opponente. - L'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'articolo 329 c.p.c. e configurabile solo anteriormente alla proposizione del gravame, giacché successivamente allo stesso è possibile solo una rinunzia espressa all'impugnazione da compiersi nella forma prescritta dalla legge , consiste nell'accettazione della sentenza, ovverosia nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di non impugnare, la quale può avvenire sia in forma espressa che tacita in quest'ultimo caso, l'acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti da quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e cioè gli atti stessi, siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione. Ne consegue che la spontanea esecuzione della pronunzia di primo grado favorevole al contribuente da parte della P.A., anche quando la riserva d'impugnazione non venga dalla medesima a quest'ultimo resa nota, non comporta acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 329 c.p.c e 49 D.Lgs. 546/1992, trattandosi di un comportamento che può risultare fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione. - Con riguardo alla prima massima, v., in senso conforme, le risalenti Cass. 443/67 e 1771/81. Secondo Cass., S.U. 3933/87, nel giudizio di opposizione del debitore all'esecuzione, quale quello promosso per contestare la pignorabilità del bene, la sopravvenienza di rinuncia del creditore all'esecuzione comporta l'Estinzione di questa e la rimozione del vincolo del pignoramento, e, pertanto, determina il venir meno dell'interesse dell'opponente alla prosecuzione del giudizio medesimo. La recente Cass. 4498/11 ha affermato che qualora siano state proposte opposizioni esecutive, l'estinzione del processo esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo, solamente rispetto alle opposizioni agli atti esecutivi, mentre, rispetto alle opposizioni aventi per oggetto il diritto a procedere ad esecuzione forzata, in rapporto all'esistenza del titolo esecutivo o del credito, permane l'interesse alla decisione, con la precisazione che, se oggetto dell'opposizione è la pignorabilità dei beni, l'interesse torna a cessare quando il pignoramento è caduto su somme di danaro o di altre cose fungibili, perché il vincolo imposto dal pignoramento su questo genere di cose che consiste nell'inefficacia dei successivi atti di disposizione per una somma equivalente si esaurisce con la sopravvenuta inefficacia del pignoramento. - In ordine alla questione affrontata nella seconda massima, v., in senso conforme, Cass. 16460/04. La soluzione della questione si ispira a Cass. S.U. 8453/98. Cass. 7219/04 chiarisce che l'aver dato esecuzione, prima della intimazione di precetto, a una sentenza munita di efficacia esecutiva non comporta acquiescenza alla medesima. Nella specie, la società soccombente in appello aveva comunicato di procedere a un conferimento di inquadramento professionale con un documento recante le scritte in esecuzione della sentenza del Tribunale . per la quale non si interpone appello . La Corte ha rilevato che il documento non risultava sottoscritto da persona capace di esprimere la volontà della società di rinunciare all'impugnazione . SECONDA SEZIONE 4 LUGLIO 2011, N. 14564 CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITÀ. Apparecchiature elettroniche per il controllo della velocità - Mancata indicazione del numero di matricola - Illegittimità - Esclusione - Fondamento - Fase dell'opposizione - Diritto di difesa - Possibilità - Limiti. In tema di sanzioni amministrative per violazioni dei limiti di velocità stabiliti dal codice della strada accertate a mezzo di apparecchiatura elettronica, la mancata indicazione nel verbale del numero di matricola di quest'ultima non rende di per se' illegittimo l'accertamento eseguito con il predetto macchinario, non essendo rinvenibile in tale omissione alcuna violazione del diritto di difesa, che, invece, resta pienamente esercitabile nella fase dell'opposizione, ancorche' nella misura in cui l'opponente riesca a provare che le anomalie relative al numero di matricola abbiano inciso sul funzionamento dello strumento rilevatore. Ai fini della legittimità della rilevazione della velocità mediante telelaser e della sua validità probatoria, non è necessario che l'apparecchio sia munito di dispositivo di documentazione fotografica ma solo che sia debitamente omologato e la velocità venga rilevata in modo chiaro ed accertabile mentre la concreta individuazione del veicolo rimane compito degli agenti di polizia accertatori, diretti ed unici gestori ex articolo 12 cod. strada delle apparecchiature in questione. Cass., 17754/07 in applicazione del principio la Corte ha cassato la sentenza del giudice di pace che aveva annullato la sanzione amministrativa derivante da eccesso di velocità ritenendo tecnicamente inaffidabile il dispositivo in questione . PRIMA SEZIONE 4 LUGLIO 2001, N. 14556 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO CONDIZIONE DELLO . Protezione internazionale - Applicazione del Reg. CE n. 343 del 2003 - Individuazione dello Stato membro competente - Conseguenze - Soggiorno irregolare del richiedente asilo in altro Stato membro - Espulsione dello straniero - Legittimità - Esclusione - Fondamento. Secondo quanto stabilito nel Regolamento CE 18 febbraio 2003 n. 343, lo Stato membro competente all'esame di una domanda di protezione internazionale e' quello al quale la domanda d'asilo viene avviata per la prima volta articolo 4 Reg. CE n. 343 del 2003 . Ne consegue che, nell'ipotesi in cui lo straniero si trovi a soggiornare irregolarmente in un altro Stato membro nel quale abbia reiterato la domanda, le autorità di questo Stato non competente secondo il Regolamento CE n. 343 del 2003 possono esclusivamente ed in via alternativa, o sostituirsi nell'esame della domanda pendente presso l'altro Stato membro, o disporre la ripresa in carico dello straniero da parte dello Stato competente ai sensi dell'articolo 16, primo comma lettera C del citato regolamento CE, essendo prive, alla luce della normazione regolamentare esaminata, del potere di espulsione dello straniero, anche nell'ipotesi in cui l'esercizio di tale potere venga giustificato sulla base di una dichiarazione di rinuncia alla protezione internazionale, potendo tale manifestazione di volontà essere valutata esclusivamente dallo Stato competente per l'esame della domanda medesima. Non risultano precedenti in termini.