RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE di Francesco Antonio Genovese

di Francesco Antonio Genovese SEZIONI UNITE 24 GIUGNO 2011, N. 13909 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE. Medici specializzandi - Mancata trasposizione di direttive comunitarie - Azione per il riconoscimento del relativo trattamento economico - Natura di diritto soggettivo - Sussistenza - Fondamento - Giurisdizione del giudice ordinario. La domanda con cui il laureato in medicina, ammesso alla frequenza di un corso di specializzazione nella specie, nel triennio 1993/1996 , chieda la condanna della P.A. al pagamento in suo favore del trattamento economico pari alla borsa di studio per la frequenza di detto corso - fondando detta richiesta o sull'obbligo dello Stato di risarcire il danno derivante dalla mancata trasposizione, nel termine prescritto, delle pertinenti direttive comunitarie, ovvero sull'immediata operatività di queste ultime o sull'applicabilità retroattiva della normativa nazionale di recepimento D.Lgs. 257/1991 - spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che, stante il carattere incondizionato e sufficientemente preciso di tali direttive, la natura della situazione giuridica che esse attribuiscono agli specializzandi non può che avere natura e consistenza di diritto soggettivo. Nello stesso senso già Sez. U, Sentenza 2203/2005 la domanda con cui il laureato in medicina, ammesso alla frequenza di un corso di specializzazione nella specie, a partire dal 1990 , chieda la condanna della P.A. al pagamento in suo favore del trattamento economico pari alla borsa di studio per la frequenza di detto corso - fondando detta richiesta o sull'obbligo dello Stato di risarcire il danno derivante dalla mancata trasposizione, nel termine prescritto, delle direttive comunitarie ed in particolare, della direttiva 82/76/CEE prevedenti l'obbligo di retribuire la formazione del medico specializzando, ovvero sull'applicazione retroattiva della normativa nazionale di trasposizione D.Lgs. 257/1991 -, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che - come riconosciuto dalla Corte di giustizia di Lussemburgo - le dette direttive hanno natura incondizionata e sufficientemente precisa, di tal che la natura della situazione giuridica che esse attribuiscono, in favore degli specializzandi, ad una adeguata remunerazione non può che avere natura e consistenza di diritto soggettivo, laddove una qualificazione in termini di interesse legittimo, presupponendo la presenza di una scelta discrezionale della P.A., non sarebbe idonea ad assicurare una soddisfazione incondizionata della pretesa nascente dal diritto comunitario. Né la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo potrebbe fondarsi sull'art. 7 della legge 205/2000, di novellazione dell'art. 33 del D.Lgs. 80/1998, atteso che detta norma è stata dichiarata in parte costituzionalmente illegittima con la sentenza 204/2004 della Corte costituzionale, la quale ha fatto così cadere la previsione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per tutta la materia dei servizi pubblici. SEZIONI UNITE 24 GIUGNO 2011, N. 13903 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI. Canoni - Controversie - Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo - Ripartizione - Criteri - Concessione di cava - Impossibilità di sfruttamento per motivi oggettivi - Contestazione sulla debenza del canone minimo - Giurisdizione dell'A.G.O. - Sussistenza. In materia di concessioni amministrative, le controversie concernenti indennità, canoni od altri corrispettivi, riservate dall'art. 5, secondo comma, della legge 1034/1971, alla giurisdizione del giudice ordinario sono solo quelle con un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali quando, invece, la controversia coinvolga la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante, ovvero quando investa l'esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del canone e non semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali sia sull' an che sul quantum , la medesima è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo. Ne consegue che, in materia di concessione di cava, è devoluta alla giurisdizione dell'A.G.O. la controversia nella quale il concessionario - sul presupposto dell'impossibilità di escavazione per motivi oggettivi - contesti la pretesa dell'amministrazione di conseguire il pagamento del canone minimo, a prescindere dalla concreta possibilità di sfruttamento della cava. In senso conforme Sez. U, Sentenza 22661/2006 le controversie concernenti indennità, canoni od altri corrispettivi riservate, in materia di concessioni amministrative, dall'art. 5, comma secondo, della legge 1034/1971, alla giurisdizione del giudice ordinario sono solo quelle con un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali quando, invece, la controversia coinvolga la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante, ovvero quando investa l'esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del canone e non semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali sia sull' an che sul quantum , la medesima è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo. Conseguentemente, qualora in tema di concessioni demaniali marittime - avuto riguardo al quadro normativo di riferimento nella specie correlabile all'art. 10, comma primo, del Dl 77/1989, convertito nella legge 160/1989, con l'emanazione del susseguente Dm 19 luglio 1989 e al periodo considerato - non sia ravvisabile per la determinazione dei canoni concessori un potere discrezionale affidato alla P.A. concedente, risultante dalla previsione di un canone minimo e di aumenti calcolati in rapporto alle caratteristiche oggettive ed alle capacità reddituali, oltre che alle effettive utilizzazioni consentite, la relativa controversia riguardante la debenza o il quantum del canone di concessione marittima deve considerarsi attinente a diritti soggettivi di natura patrimoniale e, pertanto, devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. SEZIONI UNITE ORDINANZA 22 GIUGNO 2011, N. 13639 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO. Controversia tra privati - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. Il regolamento preventivo di giurisdizione non è ammissibile in una controversia tra privati, ancorché il giudice adito debba vagliare aspetti di pubblico interesse, disapplicare provvedimenti amministrativi, ovvero valutarne in via meramente incidentale la legittimità, in quanto, attesa l'estraneità della P.A. al giudizio, le suddette questioni attengono al merito e non alla giurisdizione. Principio pacifici. Si veda Sez. U, Ordinanza 7800/2005 il regolamento preventivo di giurisdizione non è ammissibile in una controversia tra privati, ancorché il giudice adito debba vagliare aspetti di pubblico interesse e disapplicare provvedimenti amministrativi, ovvero valutarne in via meramente incidentale la legittimità, in quanto, attesa l'estraneità della P.A. al giudizio, le suddette questioni attengono al merito e non alla giurisdizione deve ritenersi tuttavia ammissibile il regolamento preventivo quando la definizione della controversia intorno alla natura pubblica o privata di un soggetto, che è parte del giudizio, si configura come presupposto indispensabile per decidere della giurisdizione del giudice ordinario o amministrativo, giacché dichiararne l'inammissibilità darebbe per risolto il problema della natura pubblica o privata del suddetto soggetto. SEZIONI UNITE ORDINANZA 8 GIUGNO 2011, N. 12411 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO. Litispendenza comunitaria - Art. 27 del Regolamento CE 44/2001 - Ammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione - Condizioni. GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO. Litispendenza comunitaria - Art. 27 del Regolamento CE 44 del 2001 - Identità dell'oggetto e del titolo - Tra domanda volta ad ottenere l'accertamento negativo della responsabilità e domanda di risarcimento dei danni - Configurabilità - Sussistenza. - In tema di litispendenza internazionale, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento CE 44/01 del Consiglio del 22 dicembre 2000, spetta al giudice preventivamente adito accertare la sussistenza o meno della propria giurisdizione. Se, pertanto, per primo sia adito il giudice italiano, nel corso del relativo giudizio è possibile proporre il regolamento preventivo di giurisdizione nei confronti del convenuto domiciliato all'estero. - Sussiste litispendenza internazionale, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento CE 44/01 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, tra la causa avente ad oggetto l'accertamento negativo della responsabilità aquiliana dell'attore e la causa, pendente tra le stesse parti dinanzi al giudice di altro Paese dell'Unione, proposta dal medesimo soggetto convenuto nell'altro giudizio, avente ad oggetto la condanna della controparte al risarcimento dei danni. - Il primo principio è stato sostanzialmente già affermato da Sez. U, Ordinanza 14769/2002 le norme sulla litispendenza internazionale di cui all'art. 21 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 e succ. modif. , ratificata con la legge 804/1971, disciplinano il modo in cui deve procedere il giudice successivamente adito prevedendo che questi debba sospendere il procedimento davanti a sé in attesa che la competenza del giudice preventivamente adito sia stata effettivamente accertata dallo stesso, e che solo dopo ciò egli abbia il potere - dovere di dichiarare la propria incompetenza a favore di quello adito in prevenzione , ma non regolano il comportamento del giudice adito per primo, cui spetta verificare la propria competenza secondo le norme della Convenzione e dichiararla nei modi previsti dalla propria legge nazionale. Ne deriva che - mentre non può costituire oggetto di regolamento preventivo di giurisdizione la questione se il giudice italiano sia stato adito prima o dopo di quello straniero, essendo la litispendenza internazionale configurata dalla Convenzione, in rapporto al giudice successivamente adito, come un'ipotesi di sospensione per pregiudizialità necessaria - detto regolamento preventivo è ammissibile per devolvere alle Sezioni Unite la questione di giurisdizione del giudice dello Stato italiano, preventivamente adito, nei confronti del convenuto domiciliato all'estero. - Con riguardo al secondo, si richiama il precedente Sez. U, Ordinanza 11532/2009 in tema di litispendenza internazionale, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento CE 44/01 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, che riproduce l'art. 21 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ed alla stregua dell'interpretazione di quest'ultima disposizione fornita dalla Corte di Giustizia CE con sentenza del 6 dicembre 1994, in causa C-406/92,Tatry, l'identità tra due cause pendenti davanti a giudici di Stati membri differenti è riscontrabile anche tra la domanda volta ad ottenere che il convenuto venga dichiarato responsabile di un danno e condannato al risarcimento ed una precedente domanda del medesimo convenuto, volta ad ottenere l'accertamento negativo della propria responsabilità. SEZIONI UNITE ORDINANZA 8 GIUGNO 2011, N. 12410 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO. Litispendenza internazionale - Art. 27 del Regolamento CE 44/2001 - Obbligo del giudice successivamente adito di sospendere il giudizio - Questione relativa - Natura di questione di giurisdizione - Fondamento - Conseguenze - Diniego di sospensione del giudizio - Proponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione - Sussistenza. GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO. Litispendenza internazionale - Art. 27 del Regolamento CE 44/2001 - Obbligo del giudice successivamente adito di sospendere il giudizio - Questione relativa - Natura di questione di giurisdizione - Fondamento - Conseguenze - Diniego di sospensione del giudizio - Proponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione - Sussistenza. L'art. 27 del Regolamento CE 44/01 del Consiglio del 22 dicembre 2000, disponendo che nel caso di litispendenza internazionale il giudice successivamente adito deve sospendere il processo fino a che quello adito per primo non abbia affermato la propria giurisdizione, non disciplina una ipotesi di sospensione necessaria, ma una questione di giurisdizione, comportando un difetto temporaneo di quest'ultima in quanto sostanzialmente volta a privare il giudice successivamente adito della sua postestas iudicandi sino a che non sia compiuto l'accertamento della competenza del giudice preventivamente adito. Ne consegue che se il giudice italiano, investito della medesima causa già proposta dinanzi ad altro giudice di Stato membro dell'Unione nella specie, il giudice tedesco , ometta di disporre la sospensione del giudizio, avverso il provvedimento che ha negato anche implicitamente la sospensione è proponibile il regolamento preventivo di giurisdizione, in esito al quale le S.U. potranno disporre la sospensione del giudizio negata dal giudice di merito. Il principio sopra espresso comporta un visibile superamento rispetto a quanto in precedenza affermato da Sez. U, Sentenza 274/1999. Nell'ambito del sistema delineato dall'art. 21 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 ratificata in Italia con legge 804/1971, come modificato dall'art. 8 della Convenzione di San Sebastian, mirante ad evitare la formazione di decisioni parallele e parzialmente contrastanti, in grado di ostare al riconoscimento e all'esecuzione reciproci, nel caso di domande proposte anche davanti al giudice di altro Stato contraente, non si pone alcuno spazio per il profilarsi di una questione di giurisdizione e per la conseguente proponibilità di un regolamento preventivo di giurisdizione. Ed infatti, in tali ipotesi, il giudice italiano, sulla base di quanto stabilito dal citato art. 21, deve innanzitutto accertare se ricorra un'ipotesi di litispendenza - nella più ampia accezione, rispetto a quella dei singoli ordinamenti nazionali, elaborata dalla Corte di giustizia della CEE con sentenza 8 dicembre 1987 in causa 144/86 - e, in caso affermativo, quale delle due cause sia stata instaurata per prima. Quindi, ove accerti che il giudice preventivamente adito sia quello dell'altro Stato contraente, egli deve sospendere il procedimento davanti a sé in attesa che la competenza di detto giudice sia stata effettivamente accertata dallo stesso, e solo dopo di ciò potrà e dovrà dichiarare la propria incompetenza a favore di quello adito in prevenzione. Da ciò discende - appunto - che anteriormente allo svolgimento delle suindicate fasi, quella che si pone non è già una questione di giurisdizione, ma solo di litispendenza internazionale ai fini della prescritta sospensione. SEZIONI UNITE ORDINANZA 9 MAGGIO 2011, N. 10063 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE. Amministratori di società costituita da enti pubblici con capitale interamente pubblico - Responsabilità per danno erariale - Giurisdizione della Corte dei conti - Sussistenza. Rientra nella giurisdizione della Corte dei conti la controversia avente ad oggetto l'azione di responsabilità per danno erariale promossa dalla Procura regionale della Corte dei conti nei confronti degli amministratori e dei componenti del collegio sindacale di società costituita da enti pubblici, con capitale interamente pubblico, al fine di perseguire finalità proprie di tali enti per i danni arrecati alla medesima società nella specie, alla società consortile per azioni Trieste Expo Challange 2008 per effetto del pagamento di compensi non dovuti. In senso conforme, Sez. U, Sentenza 3899/2004 l'affidamento, da parte di un Comune nella specie quello di Milano ad un ente privato esterno nella specie una società per azioni, avente un capitale detenuto in misura assolutamente maggioritaria dallo stesso Comune , della gestione del servizio relativo agli impianti e all'esercizio dei mercati annonari all'ingrosso di Milano, integra una relazione funzionale incentrata sull'inserimento del soggetto privato controllato nell'organizzazione funzionale dell'ente pubblico e ne implica, conseguentemente, l'assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità patrimoniale per danno erariale, non rilevando, in contrario, né la natura privatistica dell'ente stesso, né la natura privatistica dello strumento contrattuale con il quale si sia costituito ed attuato il rapporto in questione. Nel fare applicazione di tale principio, riferito a un procedimento relativo alla responsabilità per ‹tangenti› percepite da alcuni amministratori del Comune di Milano e della società controllata dall'ente pubblico, la Corte ha escluso la rilevanza di quelli affermati nella sentenza della Suprema Corte 19667/2003 .