RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE di Francesco Antonio Genovese

di Francesco Antonio Genovese SEZIONI UNITE 31 MAGGIO 2011, N. 11964 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE. Azione disciplinare - Caratteristiche - Irretrattabilità ed indisponibilità - Permanenza anche nella vigenza del D.Lgs 109/2006 - Conseguenze. PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN CASSAZIONE. Querela incidentale - Proponibilità in sede di giudizio di cassazione - Condizioni - Documenti relativi alle fasi precedenti - Inammissibilità - Fattispecie. - Nel procedimento disciplinare a carico di magistrati ordinari, anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 109/2006, permangono i caratteri della irretrattabilità e della indisponibilità della relativa azione. Ne consegue l'inapplicabilità d'istituti come la riassunzione ad istanza di parte, destinati ad operare nell'ambito di procedimenti rimessi all'iniziativa ed alla volontà dei contendenti, in quanto essi offrirebbero all'incolpato uno strumento idoneo a conseguire indirettamente il risultato di bloccare e far chiudere il processo in un giudizio nel quale un tale esito non può verificarsi, neanche su richiesta od accordo espresso delle parti. - Nel giudizio dinnanzi la corte di cassazione la richiesta di autorizzazione alla proposizione di querela di falso incidentale non può essere formulata con riferimento a documenti utilizzati nella decisione impugnata, ma soltanto in relazione a quelli prodotti nel giudizio di legittimità. Nella specie, relativa a sentenza pronunciata dalla Sezione disciplinare del Cons. Sup. Magistratura, la richiesta argomentava dall'asserita falsità della documentazione posta a fondamento della decisione impugnata, traducendosi in una contestazione sull'esattezze di quest'ultima e, dunque, in un vizio deducibile con i normali rimedi impugnatori . - Il principio era stato già espresso nel vigore dell'ordinamento giudiziario nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. 109/2006 cfr. Sez. U, Sentenza 27689/2005 l'azione disciplinare nei confronti dei magistrati ordinari, pur non essendo obbligatoria per gli organi che ne sono titolari, una volta esercitata è irretrattabile ed indisponibile e non può costituire oggetto di rinuncia, sicché la richiesta di proscioglimento formulata dal P.G. nel giudizio innanzi alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura non è vincolante per quest'ultima. Né rileva, al fine di ritenere che vi sia improcedibilità dell'azione a causa della richiesta formulata dal P.G., equiparato al Ministro , il fatto che, ai sensi dell'art. 29 del Rdl 511/1946, se in sede penale l'incolpato viene prosciolto, solo il Ministro decide se farsi luogo a procedimento disciplinare, atteso che il riferimento esclusivo al Ministro discende dal fatto che nel tempo in cui fu emanato quel testo normativo unicamente il Ministro era titolare dell'azione disciplinare. Inoltre, dopo la sospensione del procedimento, non è necessario un nuovo atto di impulso di un titolare dell'azione disciplinare, essendo sufficiente un provvedimento di riattivazione del procedimento da parte della stessa Sezione disciplinare. - Il secondo principio è conforme ai precedenti a Sez. L, Ordinanza 4603/2004 la querela di falso è proponibile nel giudizio di Cassazione solo quando concerna documenti attinenti al suddetto giudizio di legittimità, che possano essere prodotti ai sensi dell'art. 372 Cpc, e non anche con riguardo a documenti che il giudice di merito abbia posto a fondamento della decisione impugnata, o comunque siano stati prodotti nel giudizio di merito senza essere stati impugnati per la loro asserita falsità. Ne consegue che detta querela può riguardare l'ammissibilità del ricorso e del controricorso o la nullità della sentenza impugnata, con riferimento, in tal caso, ai soli vizi della sentenza stessa per mancanza dei suoi requisiti essenziali, di sostanza o di forma, e non anche ove essa sia originata, in via mediata e riflessa, da vizi del procedimento, quale l'irregolare costituzione del rapporto processuale. b Sez. 3, Sentenza 7235/2006 la querela di falso, proposta con il ricorso per cassazione, è inammissibile quando, abbia ad oggetto documenti già prodotti nel corso del giudizio di merito. SEZIONI UNITE 26 MAGGIO 2011, N. 11564 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO. Procedimento davanti ai Consigli territoriali dell'ordine - Natura amministrativa - Conseguenze - Norme processuali in tema di impugnazione delle sentenze - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze - Art. 50, secondo comma, Rdl 1578/1933 - Termine di venti giorni per l'impugnazione della decisione - Notifica di copia incompleta - Lesione del diritto di difesa - Esclusione - Inidoneità a far decorrere il termine di venti giorni - Sussistenza - Fondamento. AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI. Determinazione della sanzione - Censurabilità in cassazione - Esclusione - Fondamento. - Il procedimento disciplinare che si svolge davanti ai Consigli territoriali dell'ordine degli avvocati ha, a differenza di quello davanti al Consiglio nazionale forense, natura amministrativa e non giurisdizionale, sicché alle relative decisioni non sono applicabili le norme del codice di procedura civile relative all'impugnabilità delle sentenze pertanto, poiché - a norma dell'art. 50, secondo comma, del Rdl 1578/1933 - la decisione disciplinare diventa inoppugnabile qualora non sia impugnata entro venti giorni dalla notifica della copia integrale della medesima, la notifica di una copia incompleta di tale decisione è inidonea a far decorrere il predetto termine e non lede il diritto di difesa dell'interessato, potendo egli ottenere una copia completa del provvedimento presso la segreteria dell'Ordine professionale, mantenendo integro, fino a quel momento, l'intero termine per proporre ricorso al Consiglio nazionale forense. - In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il potere di applicare la sanzione, adeguata alla gravità ed alla natura dell'offesa arrecata al prestigio dell'ordine professionale, è riservato agli organi disciplinari pertanto, la determinazione della sanzione inflitta all'incolpato dal Consiglio nazionale forense non è censurabile in sede di giudizio di legittimità. - In ordine al primo dei due principi, si richiama a Sez. U, Sentenza 20360/2007 i vizi del procedimento disciplinare nei confronti di un avvocato, svoltosi dinanzi al consiglio dell'ordine territoriale, stante la natura amministrativa e non giurisdizionale dello stesso, non sono sindacabili dalle Sezioni Unite in sede di ricorso avverso la decisione del Consiglio nazionale forense, a meno che non si alleghi che essi abbiano dato luogo ad un vizio di motivazione della stessa decisione. b Sez. U, Sentenza 20843/2007 le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli locali dell'Ordine degli avvocati, e il relativo procedimento, hanno natura amministrativa e non giurisdizionale, sicché la disciplina procedimentale non è mutuabile, nelle sue forme, dal codice di procedura penale e, in particolare, non è prevista né la fase delle indagini preliminari, conseguente alla ricezione della notizia dell'infrazione disciplinare, né una fase istruttoria vera e propria. Ne consegue che, nel caso in cui il Consiglio dell'Ordine proceda a raccogliere informazioni e documentazione, ex art. 47 Rd 37/1934, non sussiste alcun obbligo di informarne l'incolpato con avvisi o convocazioni, prima dell'atto di citazione di cui al successivo art. 48. - Il secondo principio è conforme a Sez. U, Sentenza 1229/2004 in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il potere di applicare la sanzione, adeguata alla gravità ed alla natura dell'offesa arrecata al prestigio dell'ordine professionale, è riservato agli organi disciplinari pertanto, la determinazione della sanzione inflitta all'incolpato dal Consiglio nazionale forense non è censurabile in sede di giudizio di legittimità, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione che tenda ad ottenere un sindacato sulle scelte discrezionali del Consiglio in ordine al tipo e all'entità della sanzione applicata. SEZIONI UNITE 18 MAGGIO 2011, N. 10868 IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONE ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - VIGILANZA DELL'ESERCIZIO E DISCIPLINA. Provvedimento emesso dall'ordine dei medici e odontoiatri relativo alle modalità di affissione di mezzi pubblicitari - Impugnazione quale direttiva emanata in base al codice di deontologia professionale - Giurisdizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie - Sussistenza - Fondamento. Con riguardo al provvedimento emesso dell'ordine dei medici e odontoiatri relativo alle modalità per le affissioni o ad altre pubblicità inerenti a studi o strutture sanitarie - che venga impugnato non quale atto del procedimento amministrativo rivolto a conseguire l'autorizzazione per dette pubblicità, ma quale direttiva emanata alla stregua del codice di deontologia professionale - deve essere affermata la competenza giurisdizionale della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. C.p.S. 233/1946, considerato che tale norma riguarda tutti gli atti pertinenti alla materia disciplinare, ancorché di tipo preventivo, e non soltanto quelli irrogativi di sanzioni. Principio conforme alla risalente Sez. U, Sentenza 3836/1989 con riguardo al provvedimento dell'ordine dei medici, in tema di modalità per affissioni od altre pubblicità inerenti a studi o strutture sanitarie, che venga impugnato non quale atto del procedimento amministrativo rivolto a conseguire l'autorizzazione per dette pubblicità art. 201 del Rd 1265/1934 e successive modificazioni , ma quale direttiva emanata alla stregua del codice di deontologia professionale, deve essere affermata la competenza giurisdizionale della commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. C.p.S. 233/1946, considerato che tale norma riguarda tutti gli atti pertinenti alla materia disciplinare, ancorché di tipo preventivo, non soltanto quelli irrogativi di sanzioni. SEZIONI UNITE 18 MAGGIO 2011, N. 10864 FONTI DEL DIRITTO - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI - IN GENERE. Norme processuali - Possibilità di interpretazioni alternative - Preferenza per l'interpretazione consolidata - Sussistenza - Fondamento - Limiti. PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - DELL'ATTORE. Pluralità di convenuti - Termine per la costituzione dell'attore - Dalla prima notificazione - Necessità - Modalità relativa - Deposito di copia dell'atto notificato - Sufficienza. - Dinanzi a due possibili interpretazioni alternative della norma processuale, ciascuna compatibile con la lettera della legge, le ragioni di economico funzionamento del sistema giudiziario devono indurre l'interprete a preferire quella consolidatasi nel tempo, a meno che il mutamento dell'ambiente processuale o l'emersione di valori prima trascurati non ne giustifichino l'abbandono e consentano, pertanto, l'adozione dell'esigesi da ultimo formatosi. - Il termine per la costituzione dell'attore, nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio venga notificato a più persone, è di dieci giorni decorrenti dalla prima notificazione sia nel giudizio di primo grado che in quello d'appello tale adempimento, ove entro tale termine l'attore non sia ancora rientrato in possesso dell'originale dell'atto notificato, può avvenire depositandone in cancelleria una semplice copia c.d. velina . - Il primo principio appare come nuovo se e in quanto distante da quello ormai prevalente Sez. 3, Sentenza 14900/2002 secondo cui, in materia di interpretazione della legge, tra le varie interpretazioni in astratto possibili debbono scegliersi quelle che non si pongono in contrasto con la Costituzione, e va privilegiata quella ad essa più conforme. - Il secondo principio è conforme a a Sez. 2, Sentenza 6481/1997 nel caso di chiamata in giudizio di più convenuti, anche dopo l'entrata in vigore della legge 353/1990 - volta a rendere ancora più celere l'esercizio del diritto del contraddittorio - il termine di dieci giorni per la costituzione dell'attore art. 165, primo comma, Cpc decorre dalla prima notifica dell'atto di citazione, conformemente alla lettera e alla ratio della norma secondo comma dello stesso articolo , in base alla quale, entro dieci giorni dall'ultima notifica di esso, l'originale di tale atto va inserito nel fascicolo, il che da un lato presuppone il suo già avvenuto deposito, e perciò l' avvenuta costituzione - esibendo in visione al cancelliere originale della citazione art. 74 disp. att. Cpc , se necessario per rilevare gli estremi della procura al difensore - e dall' altro giustifica tale disposizione, altrimenti superflua se anche la costituzione potesse avvenire entro lo stesso termine. Pertanto, se il giudizio di primo grado non è cancellato dal ruolo - anche nel caso di costituzione di qualche convenuto - e il giudice di secondo grado rigetta l'appello perciò proposto da un convenuto contumace in primo grado, e quindi non dichiara la nullità della sentenza e dell' intero procedimento, rimettendo le parti al primo giudice art. 354 Cpc , la sentenza di secondo grado va cassata, con rinvio al giudice di primo grado affinché provveda alla cancellazione della causa. b Sez. 1, Sentenza 13163/2007 nel caso di chiamata in giudizio di più convenuti, anche dopo l'entrata in vigore della legge 353/1990 - volta a rendere ancora più celere l' esercizio del diritto del contraddittorio - il termine di dieci giorni per la costituzione dell'attore art. 165, primo comma, Cpc decorre dalla prima notifica dell'atto di citazione, conformemente alla lettera e alla ratio della norma secondo comma dello stesso articolo , in base alla quale, entro dieci giorni dall'ultima notifica di esso, l'originale di tale atto va inserito nel fascicolo, il che da un lato presuppone il suo già avvenuto deposito, e perciò l'avvenuta costituzione - esibendo in visione al cancelliere originale della citazione art. 74 disp. att. Cpc , se necessario per rilevare gli estremi della procura al difensore - e dall' altro giustifica tale disposizione, altrimenti superflua se anche la costituzione potesse avvenire entro lo stesso termine. SEZIONI UNITE ORDINANZA 18 MAGGIO 2011, N. 10862 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO GIURISDIZIONE SULLO - IN GENERE. Art. 23 Reg. CE 44/2001 - Contratto contenente clausola di proroga della giurisdizione - Cessione del credito nascente dal contratto - Subingresso del cessionario nel patto sulla giurisdizione - Condizioni - Autonomo patto sulla giurisdizione fra cessionario e ceduto - Ammissibilità - Fattispecie. OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE. Art. 23 Reg. CE 44/2001 - Contratto contenente clausola di attribuzione della giurisdizione - Cessione del credito nascente dal contratto - Subingresso del cessionario nel patto sulla giurisdizione - Condizioni - Autonomo patto sulla giurisdizione fra cessionario e ceduto - Ammissibilità - Fattispecie. La clausola di proroga della giurisdizione, ai sensi dell'art. 23 del regolamento CE 44/2001, ha efficacia anche nei confronti del soggetto cessionario del credito, il quale sia succeduto nella posizione del creditore cedente verso il debitore ceduto, ben potendo, tuttavia, risultare un diverso patto tra il cessionario ed il debitore ceduto, in sede di adesione alla cessione, dal quale legittimamente ed efficacemente risulti l'individuazione di una diversa autorità giudiziaria competente. Nella specie, la S.C. ha ravvisato tale patto nelle confirmation letters , intervenute tra cessionario del credito e debitore ceduto, nelle quali le parti avevano previsto la devoluzione di ogni controversia alla competenza giurisdizionale del giudice italiano . Si vedano a Sez. U, Ordinanza 10312/2006 il requisito della forma scritta richiesto, per la clausola di proroga della giurisdizione in favore di uno degli Stati aderenti, dall'art. 23 del regolamento CEE 44/2001 già imposto dall'art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ratificata in Italia con la legge 804/1971 , è da ritenersi rispettato - sulla scorta dei criteri ermeneutici dettati con le sentenze della Corte di Giustizia 24/1976 e 221/84 dell'11 luglio 1985 - non solo nel caso di accettazione scritta della predetta clausola, ma anche quando il contratto sia stato concluso per accettazione tacita, mediante la sua esecuzione ai sensi dell'art. 1327 cc, se il rapporto sia stato preceduto da operazioni commerciali in cui la clausola risulti regolarmente accettata per iscritto e costantemente applicata, senza che emergano elementi tali da giustificare la presunzione di una volontà contraria a tale ininterrotta prassi negoziale. Deve, pertanto, ritenersi valida ed efficace tra le parti - e, perciò, applicabile alla controversia attinente all'accertamento negativo di debiti nei riguardi di una società estera - la clausola contenuta negli ordinativi di fornitura inviati, per un apprezzabile intervallo temporale di alcuni anni nella specie, tra il 1996 e il 2001 , da una società italiana ad una straniera e da quest'ultima accettati e sottoscritti anche con mezzi telematici nel caso in questione, via fax , considerato che, a norma del punto 2 dell'art. 23 dell'anzidetto regolamento comunitario, la forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole della clausola attributiva di competenza. Inoltre, il patto di proroga di competenza giurisdizionale esplica efficacia anche nei confronti dei soggetti cessionari del credito, che sono succeduti nella posizione del creditore cedente verso il debitore ceduto, poiché il soggetto obbligato e ceduto non può trovarsi rispetto al cessionario, che al momento dell'insorgenza dell'obbligazione era terzo e, quindi, estraneo alla pattuita proroga di competenza giurisdizionale, in una posizione diversa rispetto a quella che aveva nei riguardi del cedente, anche in relazione alla proroga di competenza, la quale, perciò, produce efficacia anche verso il terzo cessionario, proprio perché questi subentra nella medesima posizione del suo dante causa. b Sez. U, Ordinanza 19447/2009 il requisito della forma scritta richiesto, per la clausola di proroga della giurisdizione in favore di uno degli Stati aderenti, dall'art. 23 del regolamento CEE 44/2001 già imposto dall'art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ratificata in Italia con la legge 804/1971 , è da ritenersi rispettato - sulla scorta dei criteri ermeneutici dettati con le sentenze della Corte di Giustizia 24/1976 e 221/84 dell'11 luglio 1985 - non solo nel caso di accettazione scritta della predetta clausola, ma anche quando il contratto sia stato concluso per accettazione tacita, mediante la sua esecuzione ai sensi dell'art. 1327 cc, se il rapporto sia stato preceduto da operazioni commerciali in cui la clausola risulti regolarmente accettata per iscritto anche con mezzi elettronici, come previsto dal punto 2 dell'art. 23 del citato Regolamento CEE 44/2001 e costantemente applicata, senza che emergano elementi tali da giustificare la presunzione di una volontà contraria a tale ininterrotta prassi negoziale. Deve, pertanto, ritenersi valida ed efficace tra le parti la clausola di proroga della giurisdizione a favore del giudice italiano, contenuta - nell'ambito di rapporti commerciali tra una società italiana e una austriaca appartenenti allo stesso gruppo - in fatture e conforme all'ordine, mai contestate dalla società austriaca. SEZIONI UNITE ORDINANZA 23 MAGGIO 2011, N. 11289 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO GIURISDIZIONE SULLO - ACCETTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE ITALIANA. Risoluzione di un contratto di rappresentanza e agenzia - Vendita in Germania di beni prodotti da una società italiana - Costituzione del convenuto senza contestazione della giurisdizione del giudice italiano - Radicamento della stessa - Sussistenza - Fondamento. In una controversia avente ad oggetto la domanda di risoluzione di un contratto di rappresentanza ed agenzia per la vendita in Germania di beni prodotti da una società italiana, ove il convenuto straniero si costituisca davanti al giudice italiano senza contestarne la giurisdizione, questa si radica in via definitiva ai sensi dell'art. 24 del Regolamento CE 44/2001, non trattandosi di nessuno dei rapporti per i quali l'art. 22 del medesimo Regolamento prevede una competenza esclusiva. In senso conforme Sez. U, Ordinanza 12105/2009 in tema di trasporto aereo internazionale, qualora la parte convenuta si sia costituita senza eccepire il difetto di giurisdizione del giudice italiano, ma limitandosi a contestare la competenza per territorio del tribunale adito, contestualmente indicando il giudice italiano ritenuto territorialmente competente, la giurisdizione resta consolidata e non più contestabile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 28 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 841/1932 , come integrata dal protocollo dell'Aja del 28 settembre 1955 ratificato con legge 1832/1982 , e dell'art. 24 del Regolamento CE 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, con conseguente inammissibilità del ricorso per regolamento di giurisdizione.