RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE di Daniele Giannini

di Daniele Giannini SEZIONI UNITE 31 MAGGIO 2011, N. 11963. ESPROPRIAZIONE. Acquisizione sanante - Procedura espropriativa illegittima - Diritto del privato alla restituzione del terreno espropriato. Se la P.A. non ha più interesse alla realizzazione dell'opera pubblica programmata, il privato ha diritto alla restituzione del terreno oggetto della procedura espropriativa. Il diritto alla restituzione del terreno oggetto di una procedura espropriativa può essere negato al soggetto privato quando, oltre all'accertata irreversibilità della trasformazione delle aree occupate, risulti la permanenza e l'attualità dell'interesse della Pubblica Amministrazione alla realizzazione e alla utilizzazione delle opere programmate. Viceversa, nel caso in cui le condizioni di fatto riscontrate depongano nel senso di un sopraggiunto difetto di interesse della Pubblica Amministrazione a perseguire l'obiettivo originariamente considerato meritevole di soddisfacimento, non vi è alcun motivo ostativo all'accoglimento della domanda di restituzione del terreno occupato a seguito di dichiarazione di pubblica utilità, domanda basata sulla richiesta di applicazione delle disposizioni vigenti in tema di risarcimento del danno art. 2058 c.c. . Le Sezioni Unite della Cassazioni affrontano l'annosa questione dell'acquisizione sanante, chiarendo che il diritto alla restituzione del terreno oggetto di una procedura espropriativa può essere negato al soggetto privato quando, oltre all'accertata irreversibilità della trasformazione delle aree occupate, risulti la permanenza e l'attualità dell'interesse della Pubblica Amministrazione alla realizzazione e alla utilizzazione delle opere programmate. Viceversa, nel caso in cui le condizioni di fatto riscontrate depongano nel senso di un sopraggiunto difetto di interesse della Pubblica Amministrazione a perseguire l'obiettivo originariamente considerato meritevole di soddisfacimento, non vi è alcun motivo ostativo all'accoglimento della domanda di restituzione del terreno occupato a seguito di dichiarazione di pubblica utilità, domanda basata sulla richiesta di applicazione delle disposizioni vigenti in tema di risarcimento del danno art. 2058 c.c. . Nel dettaglio, la Cassazione evidenzia che alla luce dei consolidati principi vigenti in materia, l'affermata irreversibile parziale trasformazione del fondo del privato determina l'acquisto della proprietà del bene nei limiti della parte trasformata da parte della Pubblica Amministrazione che ha dato corso al processo espropriativo. Tuttavia, precisano i Giudici, da detta premessa non discende automaticamente il rigetto della domanda restitutoria formulata dal soggetto privato questi, infatti, invocando la restituzione del bene oggetto del procedimento espropriativo, si ritrova sostanzialmente ad esercitare, nella sua qualità di danneggiato, la richiesta di reintegrazione in forma specifica del pregiudizio subito, ai sensi dell'art. 2058, comma 1, c.c E' ben vero che in tali ipotesi quelle cioè in cui, a seguito di dichiarazione di pubblica utilità, sia intervenuta l'irreversibile trasformazione del fondo l'eventuale domanda di risarcimento in forma specifica formulata dal proprietario del terreno interessato è ordinariamente destinata ad un esito negativo, dovendo trovare prioritario soddisfacimento l'interesse posto a base della realizzazione dell'opera pubblica. Tuttavia, proprio nel caso in cui le condizioni di fatto riscontrate depongano nel senso di un sopraggiunto difetto di interesse della Pubblica Amministrazione a perseguire l'obiettivo originariamente considerato meritevole di soddisfacimento, non vi è alcun motivo ostativo all'accoglimento della domanda di restituzione del terreno occupato a seguito di dichiarazione di pubblica utilità, domanda basata sulla richiesta di applicazione delle disposizioni vigenti in tema di risarcimento del danno. D'altra parte, prosegue il Consesso, tale conclusione quella cioè della necessità di una verifica in ordine al collegamento effettivo fra i lavori di trasformazione compiuti e la realizzazione dell'opera programmata risulta in sintonia con principi già affermati dal legislatore in tema di espropriazione e dalla giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione. In questo senso, si rammenta che in tema di retrocessione è stato previsto che, una volta trascorso il termine per l'esecuzione dell'opera pubblica, gli espropriati possono richiedere la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e la condanna dell'espropriante alla restituzione dei beni precedentemente acquisiti art. 63, L. n. 2359/1865 è stato analogamente previsto identico diritto dell'espropriato nel caso in cui il fondo non abbia ricevuto sia pure in parte la destinazione impressa nel progetto originario artt. 60 e 61 L. n. 2359/1865 ancor più di recente, il legislatore ha riconosciuto all'espropriato il diritto di chiedere la decadenza dalla dichiarazione di pubblica utilità e la restituzione del fondo nel caso di mancata realizzazione dell'opera nel termine di dieci anni dall'esecuzione dell'espropriazione art. 46 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 . SEZIONI UNITE 9 MAGGIO 2011 N. 10068 ENTI PUBBLICI. Organismo di diritto pubblico - Nozione - Rapporti tra organismo di diritto pubblico ed ente in house. Una società può qualificarsi quale organismo di diritto pubblico se soddisfa cumulativamente tre condizioni 1 è stata istituita per soddisfare specifiche esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale 2 è dotata di personalità giuridica 3 la sua attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure alternativamente la cui gestione è soggetta al controllo di questi ultimi oppure alternativamente il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. Per verificare se un organismo soddisfi specifiche esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, e sia quindi qualificabile come organismo di diritto pubblico , occorre accertare che l'organismo interessato agisca in situazione di concorrenza sul mercato, poiché ciò costituisce un indizio a sostegno del fatto che non si tratti di un bisogno di interesse generale avente carattere non industriale o commerciale che questi ultimi bisogni siano, di regola, soddisfatti in modo diverso dall'offerta dei beni o servizi sul mercato che si tratti di bisogni al cui soddisfacimento, per motivi connessi all'interesse generale, lo Stato preferisce provvedere direttamente o con riguardo ai quali intende mantenere una influenza determinante. La Gesip s.p.a. una delle società miste costituite da Italia Lavoro s.p.a. soddisfa tutte e tre le condizioni perchè possa essere ritenuto un organismo di diritto pubblico, come tale rientrante tra le amministrazioni aggiudicatrici, che, com'è noto, sono tenute, nella scelta del contraente, sia al rispetto della normativa comunitaria che al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale. I rapporti contrattuali instaurati dall'organismo di diritto pubblico, pure quando assumono la forma del contratto normativo a favore di terzi , non possono ritenersi estranei alla sfera di applicazione della disciplina comunitaria, quanto meno ai principi generali del Trattato dell'Unione Europea e sanciti reiteratamente dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità. Tali principi devono trovare applicazione non soltanto per i contratti pubblici che rientrano nell'ambito della disciplina delle direttive comunitarie in materia, ma anche in quelle fattispecie che, avendo ad oggetto prestazioni di attività economiche e costituendo, quindi, un'occasione di guadagno, sono tali da suscitare l'interesse concorrenziale delle imprese e dei professionisti. Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in ordine alle controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente, ad applicare la normativa comunitaria o ad osservare i procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale SEZIONI UNITE 9 MAGGIO 2011 N. 10065 DISCREZIONALITÀ. Sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica - Le valutazioni tecniche delle commissioni esaminatrici sono assoggettabili al sindacato del G.A Le valutazioni tecniche delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi, inserite in un procedimento amministrativo complesso e dipendenti dalla valorizzazione dei criteri predisposti preventivamente dalle medesime commissioni, sono assoggettabili al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo, senza che ciò comporti un'invasione della sfera del merito amministrativo, denunciabile con il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione. Accadeva che il Consiglio di Stato, avallando le conclusioni già raggiunte in primo grado dal Tar, aveva sottoposto ad un sindacato di legittimità le valutazioni tecniche di una commissione esaminatrice di un pubblico concorso universitario per questa via, il Consesso amministrativo aveva affermato che, nell'ambito delle procedure concorsuali universitarie, è necessario che dagli atti di gara emerga con evidenza la motivazione del giudizio finale della Commissione. Sicché, agendo innanzi alle Sezioni Unite della Cassazione, il ricorrente eccepiva l'invasione, da parte del G.A., della sfera del merito amministrativo, ritenendolo denunciabile con il ricorso per Cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione. Dichiarando inammissibile l'impugnazione, allora, con la sentenza in rassegna la Cassazione chiarisce che le valutazioni tecniche delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi, inserite in un procedimento amministrativo complesso e dipendenti dalla valorizzazione dei criteri predisposti preventivamente dalle medesime commissioni, sono assoggettabili al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo, senza che ciò comporti un'invasione della sfera del merito amministrativo, denunciabile con il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione. SEZIONI UNITE 5 MAGGIO 2011, N. 9842 GIURISDIZIONE. Giurisdizione in materia urbanistica ed edilizia - Convenzioni urbanistiche e determinazione dei corrispettivi - Decide il G.O Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in relazione ad una controversia avente ad oggetto la determinazione del corrispettivo spettante al Comune in seguito alla stipulazione coi privati di talune convenzioni regolanti la cessione delle aree nette edificabili. Con la sentenza in rassegna, le Sezioni Unite della Cassazione chiariscono che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in relazione ad una controversia avente ad oggetto la determinazione del corrispettivo spettante al Comune in seguito alla stipulazione coi privati di talune convenzioni regolanti la cessione delle aree nette edificabili. Nella fattispecie era accaduto che un Comune, dopo aver acquisito mediante accordo bonario delle aree comprese in un piano per l'edilizia economica e popolare, dedotte quelle utilizzate per le opere di urbanizzazione e per standard realizzati direttamente dallo stesso Comune, aveva assegnato tali aree a vari operatori nella specie, si trattava di Cooperative edilizie , che a loro volta avevano assegnato a dei soggetti privati gli alloggi da essi costruiti. L'accordo per l'acquisto delle aree aveva previsto che ai proprietari doveva essere corrisposta una somma da valere come acconto, come tale soggetta ad eventuale futuro conguaglio ciò per l'incertezza normativa allora esistente a proposito della determinazione del valore da attribuire alle aree. Successivamente, il maggiore costo sopportato dal Comune per il saldo del prezzo delle aree e per le opere di urbanizzazione era stato ripartito fra i vari operatori e, a cascata, fra i diversi soci delle Cooperative edilizie sicché il Comune ne aveva chiesto il pagamento attraverso delle ingiunzioni fiscali. E' proprio opponendosi alle citate ingiunzioni, allora, che i soggetti privati hanno agito innanzi all'Autorità giudiziaria per richiedere un controllo sulla determinazione della parte di corrispettivo ancora dovuto, compiuta dal Comune alla stregua dei patti convenuti negli atti di cessione. Alla luce di tanto, le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che in ordine alla controversia in oggetto sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto detta controversia ricade tra quelle riguardanti i corrispettivi, che, ai sensi dell'art. 5 della L. Tar vigente all'epoca dei fatti costituiscono un limite alla devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie che traggono origine da rapporti su concessione di beni.