RASSEGNA DELLA CASSAZIONE CIVILE di Maria Rosaria San Giorgio

di Maria Rosaria San Giorgio SEZIONE TERZA 30 MARZO 2011, N. 7237 RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA. Atto terapeutico correttamente eseguito - Conseguenze dannose per la salute - Inadempimento dell'obbligo di adeguata informazione preventiva sulle possibili conseguenze pregiudizievoli - Responsabilità del medico per i danni alla salute - Limiti - Onere della prova a carico del paziente - Contenuto. In tema di responsabilità professionale del medico, in presenza di un atto terapeutico necessario e correttamente eseguito in base alle regole dell'arte, dal quale siano tuttavia derivate conseguenze dannose per la salute, ove tale intervento non sia stato preceduto da un'adeguata informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili, il medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento, non potendo altrimenti ricondursi all'inadempimento dell'obbligo di informazione alcuna rilevanza causale sul danno alla salute. V., in senso conforme, Cass. 2847/10. La stessa sentenza ha affermato che la responsabilità professionale del medico - ove pure egli si limiti alla diagnosi ed all'illustrazione al paziente delle conseguenze della terapia o dell'intervento che ritenga di dover compiere, allo scopo di ottenerne il necessario consenso informato - ha natura contrattuale e non precontrattuale ne consegue che, a fronte dell'allegazione, da parte del paziente, dell'inadempimento dell'obbligo di informazione, è il medico gravato dell'onere della prova di aver adempiuto tale obbligazione. Sempre in base a Cass. 2847/10, l'inadempimento dell'obbligo di informazione sussistente nei confronti del paziente può assumere rilievo a fini risarcitori - anche in assenza di un danno alla salute o in presenza di un danno alla salute non ricollegabile alla lesione del diritto all'informazione - tutte le volte in cui siano configurabili, a carico del paziente, conseguenze pregiudizievoli di carattere non patrimoniale di apprezzabile gravità derivanti dalla violazione del diritto fondamentale all'autodeterminazione in se stesso considerato, sempre che tale danno superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale e che non sia futile, ossia consistente in meri disagi o fastidi. La responsabilità del medico per violazione dell'obbligo contrattuale di porre il paziente nella condizione di esprimere un valido ed effettivo consenso informato è ravvisabile sia quando le informazioni siano assenti od insufficienti sia quando vengano fornite assicurazioni errate in ordine all'assenza di rischi o complicazioni derivanti da un intervento chirurgico necessariamente da eseguire, estendendosi l'inadempimento contrattuale anche alle informazioni non veritiere Cass. 24742/07 . SEZIONE PRIMA 29 MARZO 2011, N. 7125 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - IN GENERE. Situazione conflittuale riconducibile alla volontà di uno solo dei coniugi - Valutazione ai fini della pronuncia della separazione - Ammissibilità. Ai sensi del novellato art. 151 cc la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità. V., in senso conforme, Cass. 3356/07. SEZIONE PRIMA 24 MARZO 2011, N. 6841 FAMIGLIA - MATRIMONIO - IN GENERE. Provvedimenti in tema di affidamento di minori - Competenza del tribunale ordinario e del tribunale per i minorenni - Individuazione - Criteri - Rilevanza del nuovo art. 155 cc sull'affido condiviso - Esclusione - Fondamento. In tema di affidamento di minori, dovendo il discrimine tra la competenza del tribunale ordinario e quella del tribunale per i minorenni essere individuato in riferimento al petitum ed alla causa petendi, rientrano nella competenza del tribunale per i minorenni, ai sensi del combinato disposto degli art. 330 cc e 38 disp. att. cc, le domande finalizzate ad ottenere i provvedimenti di decadenza dalla potestà genitoriale, mentre rientrano nella competenza del tribunale ordinario, in sede di separazione personale dei coniugi, le pronunzie di affidamento dei minori che mirino solo ad individuare quale dei due genitori sia più idoneo a prendersi cura del figlio, senza che circa tale ripartizione abbia rilevanza il nuovo disposto dell'art. 155 cc sull'affido condiviso, in quanto l'affidamento della prole di minore età, in ordine al quale è competente il tribunale ordinario quale giudice della separazione sulla base di detto articolo, non incide sulla spettanza della potestà ad entrambi i genitori, ma, secondo l'espressa disposizione di cui all'art. 317, secondo comma, cc, interferisce soltanto sulle modalità di esercizio della potestà medesima. V., in senso conforme,. Cass. 25290/08. SEZIONE PRIMA 24 MARZO 2011, N. 6838 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE O UTILITÀ - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO. Occupazione illegittima - Data di ultimazione dei lavori - Prova - Attestazione del capo dell'Ufficio tecnico provinciale - Efficacia dell'atto pubblico - Esclusione - Fondamento. In tema di responsabilità della P.A. per occupazione illegittima di un fondo, non può riconoscersi efficacia di atto pubblico all'attestazione della data di ultimazione dei lavori per la realizzazione dell'opera pubblica, rilasciata dal capo dell'Ufficio tecnico provinciale, non essendo individuabile alcuna disposizione che attribuisca a quest'organo, al riguardo, un potere certificativo con effetti erga omnes, tale da consentire di ricollegare a quanto da lui dichiarato la fede privilegiata di cui all'art. 2700 cc. La Corte ha affermato che il fondamento della fede privilegiata riconosciuta alle attestazioni provenienti da pubblici ufficiali è rappresentato dal potere certificativo, il quale costituisce espressione d'una funzione pubblica e può essere esercitato solo in ipotesi tassativamente predeterminate, mentre nessun potere pubblico è configurabile, in difetto di una norma dalla quale esso venga espressamente attribuito, né un documento può essere qualificato come atto pubblico sol perché provenga da un pubblico ufficiale, occorrendo invece che la legge attribuisca a quest'ultimo la capacità di essere fonte di pubbliche certezze. Come chiarito da Cass. S.U. 6853/03, il fenomeno della cosiddetta occupazione appropriativa presenta, in sintesi, i seguenti caratteri a la trasformazione irreversibile del fondo, con destinazione ad opera pubblica o ad uso pubblico, determina l'acquisizione della proprietà alla mano pubblica b il fenomeno, in assenza di formale decreto di esproprio, ha il carattere dell'illiceità, che si consuma alla scadenza del periodo di occupazione autorizzata e, quindi, legittima se nel frattempo l'opera pubblica è stata realizzata, oppure al momento della trasformazione qualora l'ingerenza nella proprietà privata abbia già carattere abusivo o se essa acquisti tale carattere perché la trasformazione medesima avviene dopo la scadenza del periodo di occupazione legittima c l'acquisto a favore della p.a. si determina soltanto qualora l'opera sia funzionale ad una destinazione pubblicistica e ciò avviene solo per effetto di una dichiarazione di pubblica utilità formale o connessa ad un atto amministrativo che, per legge, produca tale effetto, con conseguente esclusione dall'ambito applicativo dell'istituto di comportamenti della p.a. non collegati ad alcuna utilità pubblica formalmente dichiarata cosiddetta occupazione usurpativa , o per mancanza ab initio della dichiarazione di pubblica utilità o perché questa è venuta meno in seguito ad annullamento dell'atto in cui essa era contenuta o per scadenza dei relativi termini in tal caso non si produce l'effetto acquisitivo a favore della p.a. ed il proprietario può chiedere la restituzione del fondo occupato e, se a tanto non ha interesse e quindi vi rinunzi, può avanzare domanda di risarcimento del danno, che deve essere liquidato in misura integrale d il soggetto che ha subito l'ablazione di fatto, per ottenere il risarcimento del danno, ha l'onere di proporre domanda in sede giudiziale entro il termine di prescrizione quinquennale art. 2947 cc , la cui decorrenza è ancorata alla data di scadenza dell'occupazione legittima, se l'opera pubblica è realizzata nel corso di tale occupazione, oppure al momento dell'irreversibile trasformazione del fondo, se essa è avvenuta dopo quella scadenza o in assenza di decreto di occupazione d'urgenza, ma sempre nell'ambito di valida dichiarazione di pubblica utilità . SEZIONE TERZA 24 MARZO 2011, N. 6754 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE DANNI MORALI . Sinistro stradale - Morte della vittima dopo poche ore - Risarcimento del c.d. danno catastrofale in favore degli eredi - Condizioni e limiti - Assenza di prova della sussistenza dello stato di coscienza - Risarcibilità - Esclusione - Risarcimento del danno conseguente alla lesione della possibilità di godere del rapporto parentale - Spettanza - Fondamento. In caso di morte della vittima a poche ore di distanza dal verificarsi di un sinistro stradale nella specie, sei o sette ore , il risarcimento del c.d. danno catastrofale - ossia del danno conseguente alla sofferenza patita dalla persona che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita - può essere riconosciuto agli eredi, a titolo di danno morale, solo a condizione che sia entrato a far parte del patrimonio della vittima al momento della morte. Pertanto, in assenza di prova della sussistenza di uno stato di coscienza della persona nel breve intervallo tra il sinistro e la morte, la lesione del diritto alla vita non è suscettibile di risarcimento, neppure sotto il profilo del danno biologico, a favore del soggetto che è morto, essendo inconcepibile l'acquisizione in capo a lui di un diritto che deriva dal fatto stesso della morte e, d'altra parte, in considerazione della natura non sanzionatoria, ma solo riparatoria o consolatoria del risarcimento del danno civile, ai congiunti spetta in questo caso il solo risarcimento conseguente alla lesione della possibilità di godere del rapporto parentale con la persona defunta. La perdita di una persona cara - sottolinea Cass. S.U. 26972/08 - implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto - del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva - del danno non patrimoniale. Ne consegue che è inammissibile, costituendo una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione, al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza di un fatto illecito costituente reato, del risarcimento a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, del danno morale inteso quale sofferenza soggettiva, ma che in realtà non costituisce che un aspetto del più generale danno non patrimoniale . SEZIONE PRIMA 21 MARZO 2011, N. 6322 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE. Legge 89/2001 - Equa riparazione - Durata ragionevole del processo civile introdotto con atto di citazione - Decorrenza dalla notifica - Termine a comparire - Espungibilità dalla durata complessiva del processo - Condizioni. In tema di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo civile, il dies a quo in relazione al quale valutare la durata del processo deve essere normalmente individuato, con riguardo ai processi introdotti con atto di citazione, nel momento della notifica di tale atto, con la quale il processo stesso inizia, salva l'ipotesi in cui si accerti l'intento dilatorio della parte sotteso alla indicazione di un abnorme intervallo tra la data della notifica ed l'indicazione della prima udienza. V., in senso conforme, Cass. 7389/05. SEZIONE PRIMA 21 MARZO 2011, N. 6319 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - IN GENERE. Legge 54/2006 - Figli nati fuori del matrimonio - Affidamento ex art. 317 bis - Impugnazione - Artt. 324 e 325 Cpc - Applicabilità - Fondamento. Al procedimento di volontaria giurisdizione previsto dall'art. 317 bis Cpc, avente natura contenziosa sia pure nelle forme camerali che lo caratterizzano, si applicano i termini di impugnazione dettati dagli art. 325 e 327 Cpc, trattandosi di appello mediante ricorso, e non del reclamo previsto dall'art. 739 Cpc. In tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, la legge 54/06, dichiarando applicabili ai relativi procedimenti le regole da essa introdotte per quelli in materia di separazione e divorzio, esprime, per tale aspetto, un'evidente assimilazione della posizione dei figli di genitori non coniugati a quella dei figli nati nel matrimonio, in tal modo conferendo una definitiva autonomia al procedimento di cui all'art. 317 bis cc rispetto a quelli di cui agli artt. 330, 333 e 336 cc, ed avvicinandolo a quelli in materia di separazione e divorzio con figli minori, senza che assuma alcun rilievo la forma del rito camerale, previsto, anche in relazione a controversie oggettivamente contenziose, per ragioni di celerità e snellezza ne consegue che, nel regime di cui alla legge 54 cit., sono impugnabili con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., i provvedimenti emessi dalla corte d'appello, sezione per i minorenni, in sede di reclamo avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 317 bis relativamente all'affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio ed alle conseguenti statuizioni economiche, ivi compresa l'assegnazione della casa familiare Cass. 23032/09 . La pronuncia della Corte d'Appello, sezione minorenni, riguardante un provvedimento provvisorio ed urgente, emerso, in corso di procedimento, in tema di affidamento del figlio naturale ai sensi dell'art. 317 bis cc non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost. attesa la natura strumentale e il carattere revocabile di tale provvedimento che non vengono meno neanche quando l'oggetto delle censure del ricorrente riguardi la lesione di situazioni aventi rilievo processuale la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, quali espressione del diritto di azione, ed in particolare del diritto al riesame da parte di un giudice diverso, in quanto la pronunzia sull'osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi e i tempi con i quali la domanda può essere portata all'esame del giudice ha necessariamente la medesima natura dell'atto giurisdizionale cui il processo è preordinato e, pertanto, non può avere autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo, se di tali caratteri quell'atto sia privo della problematica processuale Cass. ord. 23578/10 .