RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE di Francesco Antonio Genovese

di Francesco Antonio Genovese SEZIONI UNITE 23 MARZO 2011, N. 6597 VENDITA - PATTO DI PRELAZIONE. Domanda giudiziale di accertamento dell'esistenza di un patto di prelazione - Trascrivibilità - Esclusione - Fondamento. TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIALI. Giudizio avente ad oggetto beni immobili - Trascrizione della domanda giudiziale al di fuori dei casi di cui agli artt. 2652 e 2653 cc - Conseguente domanda di risarcimento danni - Proposizione in diverso giudizio ai sensi dell'art. 2043 cc - Ammissibilità - Fondamento - Diversità dell'accertamento giudiziario - Tutela del diritto di difesa - Criteri. SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE. Trascrizione di domanda giudiziale al di fuori dei casi di cui agli artt. 2652 e 2653 cc - Competenza funzionale del giudice a decidere anche sulla conseguente domanda di risarcimento dei danni - Sussistenza - Esclusione - Fondamento. TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIALI. Trascrizione illegittima di domanda giudiziale - Conseguente domanda di risarcimento danni proposta dalla controparte - Interesse ad agire - Sussistenza - Passaggio in giudicato della sentenza di rigetto della domanda trascritta - Necessità - Esclusione - Fondamento. - La domanda giudiziale volta ad ottenere l'accertamento dell'esistenza di un patto di prelazione in caso di vendita di un bene immobile, in assenza di una specifica previsione normativa al riguardo, non è suscettibile di essere trascritta il patto di prelazione, infatti, non può essere assimilato al contratto preliminare, in quanto in quest'ultimo è individuabile un'obbligazione già esistente, rispetto alla quale ha senso assicurare l'effetto di prenotazione della trascrizione, effetto che non è invece collegabile al patto di prelazione, che non prevede alcun obbligo di futuro trasferimento. - Qualora la parte che ha promosso un giudizio avente ad oggetto beni immobili abbia proceduto alla trascrizione della domanda giudiziale al di fuori dei casi di cui agli artt. 2652 e 2653 cc - cioè compiendo una trascrizione illegittima - in assenza di una specifica previsione legislativa che radichi presso il medesimo giudice, ai sensi dell'art. 96 Cpc, la competenza a decidere anche la domanda di risarcimento danni promossa dalla controparte in conseguenza di tale illegittima trascrizione, deve ritenersi che quest'ultima domanda possa essere proposta anche in un diverso giudizio, ai sensi dell'art. 2043 cc. In questo caso, infatti, l'accertamento che il giudice è chiamato a compiere - relativo alla verifica dell'esistenza di una norma sostanziale che consenta o meno la trascrizione della domanda giudiziale - ha per oggetto un fatto diverso da quello dell'altro giudizio tale lettura del sistema, idonea alla maggiore tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantito, consente al danneggiato di ottenere il risarcimento anche in ipotesi di colpa lieve, che rimarrebbero escluse ove la domanda risarcitoria fosse proponibile solo in base all'art. 96 Cpc. - Ove sia stata eseguita la trascrizione di una domanda giudiziale al di fuori dei casi di cui agli artt. 2652 e 2653 cc, sussiste l'interesse della controparte ad agire, anche in separato giudizio, per il relativo risarcimento del danno, a prescindere dal passaggio in giudicato della sentenza che rigetta la domanda illegittimamente trascritta in tal caso, infatti, la cancellazione della trascrizione non è collegata al mancato accoglimento della domanda, ma alla sua intrinseca illegittimità, del tutto autonoma rispetto al giudizio di merito nel cui ambito la trascrizione era stata disposta. - Sul primo dei tre principi enunciati a Sez. 2, Sentenza 3571/1999 a differenza del contratto preliminare unilaterale, che comporta l'immediata e definitiva assunzione dell'obbligazione di prestare il consenso per il contratto definitivo, il patto di prelazione relativo alla vendita di un bene genera, a carico del promittente, un'immediata obbligazione negativa di non venderlo ad altri prima che il prelazionario dichiari di non voler esercitare il suo diritto di prelazione o lasci decorrere il termine all'uopo concessogli, ed un'obbligazione positiva avente ad oggetto la denuntiatio al medesimo della sua proposta a venderlo, nel caso si decida in tal senso. Questa obbligazione, nel caso di vendita ad un terzo del bene predetto, sorge e si esteriorizza in uno al suo inadempimento, sì che il promissario non può chiederne l'adempimento in forma specifica, per incoercibilità di essa a seguito della vendita al terzo, ma soltanto il risarcimento del danno, mentre, nel caso di promessa di vendita ad un terzo del medesimo bene, è ugualmente incoercibile, ai sensi dell'art. 2932 cc, non configurando un preliminare. b Sez. 3, Sentenza 14645/2002 il patto di preferenza nella vendita ha ad oggetto una prestazione che si sostanzia nel contenuto tipico di un diritto di credito, sicché non deve essere trascritto e, se trascritto, la sua efficacia meramente obbligatoria non muta in efficacia reale. - Il secondo principio ha ricomposto il contrasto esistente. In senso conforme, già Sez. 2, Sentenza 25248/2007 la cancellazione di una trascrizione immobiliare ritenuta illegittima perché effettuata al di fuori delle ipotesi consentite e dei casi previsti dalla legge, può essere chiesta con un autonomo giudizio rispetto a quello durante il quale sono stati pronunciati i provvedimenti trascritti. In senso difforme, Sez. 1, Sentenza 4624/1998 l'art. 96 Cpc, prevedendo casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali della parte, esaurisce tutte le ipotesi, restando preclusa ogni possibilità di invocare i principi generali della responsabilità per fatto illecito di cui all'art. 2043 cc. A questa stregua, la responsabilità aggravata per trascrizione di domanda giudiziale - di natura processuale essendo fondata su domanda giudiziale e dipendendo la sua efficacia dall'esito del correlato giudizio - rientra nell'art. 96 Cpc ed è disciplinata, in presenza degli altri elementi della fattispecie, dal primo comma di tale disposizione se la trascrizione è illegittima e dal secondo comma se la trascrizione è legittima. - In ordine al terzo principio, si richiama Sez. 3, Sentenza 18344/2010 in tema di responsabilità aggravata, l'art. 96 Cpc - che sanziona l'uso strumentale del processo in vista di scopi diversi da quelli per cui è preordinato, contemplando una tutela di tipo aquiliano con carattere di specialità rispetto all'art. 2043 cc - non detta una regola sulla competenza, giacché disciplina un fenomeno endoprocessuale, quale quello dell'esercizio, da parte del litigante, del potere di formulare un'istanza collegata e connessa all'agire o al resistere in giudizio, che non può configurarsi come potestas agendi esercitabile fuori del processo in cui la condotta generatrice della responsabilità aggravata si è manifestata e, quindi, in via autonoma, consequenziale e successiva, davanti ad altro giudice, salvo i casi in cui la possibilità di attivare il mezzo sia rimasta preclusa in forza dell'evoluzione propria dello specifico processo dal quale la stessa responsabilità aggravata ha avuto origine. SEZIONI UNITE ORDINANZA 23 MARZO 2011, N. 6596 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Affidamento di pubblico servizio - Aggiudicazione illegittima annullata su ricorso di un concorrente - Domanda di risarcimento danni proposta dall'aggiudicatario - Lesione dell'affidamento ingenerato dall'aggiudicazione apparentemente legittima - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento. GIURISDIZIONE CIVILE GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE. Affidamento di pubblico servizio - Aggiudicazione illegittima annullata su ricorso di un concorrente - Domanda di risarcimento danni proposta dall'aggiudicatario - Lesione dell'affidamento ingenerato dall'aggiudicazione apparentemente legittima - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento. La controversia avente ad oggetto la domanda autonoma di risarcimento danni proposta da colui che, avendo ottenuto l'aggiudicazione in una gara per l'affidamento di un pubblico servizio, successivamente annullata dal Tar perché illegittima su ricorso di un altro concorrente, deduca la lesione dell'affidamento ingenerato dal provvedimento di aggiudicazione apparentemente legittimo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, non essendo chiesto in giudizio l'accertamento della illegittimità dell'aggiudicazione che, semmai, la parte aveva interesse a contrastare nel giudizio amministrativo promosso dal concorrente e, quindi, non rimproverandosi alla P.A. l'esercizio illegittimo di un potere consumato nei suoi confronti, ma la colpa consistita nell'averlo indotto a sostenere spese nel ragionevole convincimento della prosecuzione del rapporto fino alla scadenza del termine previsto dal contratto stipulato a seguito della gara. Sulla spettanza della giurisdizione al G.O. in casi simili a quello oggetto di pronuncia da parte delle SSUU i Sez. U, Sentenza 4614/2011 ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, le norme che attribuiscono al giudice amministrativo la giurisdizione in particolari materie si devono interpretare nel senso che non vi rientra ogni controversia che in qualche modo riguardi una materia devoluta alla giurisdizione esclusiva, non essendo sufficiente il dato della mera attinenza della controversia con la materia, ma soltanto le controversie che abbiano ad oggetto, in concreto, la valutazione di legittimità di provvedimenti amministrativi che siano espressione di pubblici poteri. Ne consegue che, sebbene la modalità di regolamentazione del traffico nel territorio comunale rientri nella materia dell'urbanistica, intesa come disciplina dell'uso del territorio, la controversia sul rimborso della somma corrisposta da un privato per accedere ad una zona a traffico limitato è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, avendo ad oggetto il diritto soggettivo alla restituzione della prestazione pecuniaria, vantato sul presupposto della già accertata illegittimità della delibera comunale istitutiva della zona a traffico limitato e di un sistema tariffario per l'ingresso degli autoveicoli delibera, nella specie, annullata dal Capo dello Stato e dal Tar . ii Sez. U, Ordinanza 6595/2011 la controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni lamentati per la lesione dell'affidamento riposto nell'attendibilità della attestazione rilasciata dalla P.A. rivelatasi erronea circa la edificabilità di un'area chiesta da un privato per valutare la convenienza d'acquistare un terreno e nella legittimità della conseguente concessione edilizia, successivamente annullata, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, non ravvisandosi un atto o provvedimento amministrativo della cui illegittimità il privato possa dolersi impugnandolo davanti al giudice amministrativo, con le conseguenziali statuizioni risarcitorie, e, quindi, non sollecitando tale situazione di fatto alcuna esigenza di tutela contro l'esercizio illegittimo di un pubblico potere consumato nei confronti del privato, né richiedendo questi un accertamento, da parte del giudice amministrativo, della illegittimità del comportamento tenuto dalla P.A., che egli invece può solo subire e ha interesse a contrastare nel giudizio di annullamento da altri provocato. iii Sez. U, Ordinanza 6594/2011 la controversia nella quale il beneficiario di una concessione edilizia, annullata d'ufficio o su ricorso di altro soggetto in quanto illegittima, chieda il risarcimento dei danni subiti per avere confidato nella apparente legittimità della stessa, che aveva ingenerato l'incolpevole convincimento di poter legittimamente edificare, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, avendo ad oggetto un comportamento illecito della P.A. per violazione del principio del neminem laedere , cioè di quei doveri di comportamento il cui contenuto prescinde dalla natura pubblicistica o privatistica del soggetto che ne è responsabile e che anche la P.A., come qualsiasi privato, è tenuta a rispettare egli, pertanto, non è tenuto a domandare al giudice amministrativo un accertamento della illegittimità del suddetto comportamento, che ha invece interesse a contrastare nel giudizio di annullamento da altri provocato e che può solo subire. iv Sez. U, Ordinanza 6594/2011 in tema di riparto della giurisdizione, l'attrazione ovvero concentrazione della tutela risarcitoria dinanzi al giudice amministrativo può verificarsi soltanto qualora il danno patito dal soggetto sia conseguenza immediata e diretta della dedotta illegittimità del provvedimento che egli ha impugnato, non costituendo il risarcimento del danno ingiusto una materia di giurisdizione esclusiva ma solo uno strumento di tutela ulteriore e di completamento rispetto a quello demolitorio. Pertanto, qualora si tratti di provvedimento amministrativo rispetto al quale l'interesse tutelabile è quello pretensivo, il soggetto che può chiedere la tutela risarcitoria dinanzi al giudice amministrativo è colui che, a seguito di una fondata richiesta, si è visto ingiustamente negare o ritardare il provvedimento richiesto qualora si tratti di provvedimento rispetto al quale l'interesse tutelabile si configura come oppositivo, il soggetto che può chiedere la tutela risarcitoria dinanzi al medesimo giudice è soltanto colui che è portatore dell'interesse alla conservazione del bene o della situazione di vantaggio direttamente pregiudicati dal provvedimento contro il quale ha proposto ricorso. Nella specie, sulla base di detto principio, le Sezioni Unite hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia proposta da colui che, avendo ricevuto una concessione edilizia, poi legittimamente annullata, in via di autotutela, aveva chiesto il risarcimento dei danni subiti per l'affidamento ingenerato dal provvedimento favorevole . SEZIONI UNITE ORDINANZA 23 MARZO 2011, N. 6595 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Attestazione erronea circa l'edificabilità di un'area - Concessione edilizia - Annullamento - Domanda di risarcimento danni per lesione dell'affidamento ingenerato dalla P.A. - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento. URBANISTICA - GIURISDIZIONE. Attestazione erronea circa l'edificabilità di un'area - Concessione edilizia - Annullamento - Domanda di risarcimento danni per lesione dell'affidamento ingenerato dalla P.A. - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento. GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE. Attestazione erronea circa l'edificabilità di un'area - Concessione edilizia - Annullamento - Domanda di risarcimento danni per lesione dell'affidamento ingenerato dalla P.A. - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento. La controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni lamentati per la lesione dell'affidamento riposto nell'attendibilità della attestazione rilasciata dalla P.A. rivelatasi erronea circa la edificabilità di un'area chiesta da un privato per valutare la convenienza d'acquistare un terreno e nella legittimità della conseguente concessione edilizia, successivamente annullata, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, non ravvisandosi un atto o provvedimento amministrativo della cui illegittimità il privato possa dolersi impugnandolo davanti al giudice amministrativo, con le conseguenziali statuizioni risarcitorie, e, quindi, non sollecitando tale situazione di fatto alcuna esigenza di tutela contro l'esercizio illegittimo di un pubblico potere consumato nei confronti del privato, né richiedendo questi un accertamento, da parte del giudice amministrativo, della illegittimità del comportamento tenuto dalla P.A., che egli invece può solo subire e ha interesse a contrastare nel giudizio di annullamento da altri provocato. Si vedano le massime surriportate. SEZIONI UNITE ORDINANZA 23 MARZO 2011, N. 6594 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Concessione edilizia - Annullamento d'ufficio o su ricorso - Domanda di risarcimento danni proposta dal beneficiario della concessione - Lesione dell'affidamento per l'incolpevole convincimento di poter edificare - Violazione del neminem laedere - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento. URBANISTICA - GIURISDIZIONE. Concessione edilizia - Annullamento d'ufficio o su ricorso - Domanda di risarcimento danni proposta dal beneficiario della concessione - Lesione dell'affidamento per l'incolpevole convincimento di poter edificare - Violazione del neminem laedere - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento. GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE. Concessione edilizia - Annullamento d'ufficio o su ricorso - Domanda di risarcimento danni proposta dal beneficiario della concessione - Lesione dell'affidamento per l'incolpevole convincimento di poter edificare - Violazione del neminem laedere - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento. La controversia nella quale il beneficiario di una concessione edilizia, annullata d'ufficio o su ricorso di altro soggetto in quanto illegittima, chieda il risarcimento dei danni subiti per avere confidato nella apparente legittimità della stessa, che aveva ingenerato l'incolpevole convincimento di poter legittimamente edificare, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, avendo ad oggetto un comportamento illecito della P.A. per violazione del principio del neminem laedere , cioè di quei doveri di comportamento il cui contenuto prescinde dalla natura pubblicistica o privatistica del soggetto che ne è responsabile e che anche la P.A., come qualsiasi privato, è tenuta a rispettare egli, pertanto, non è tenuto a domandare al giudice amministrativo un accertamento della illegittimità del suddetto comportamento, che ha invece interesse a contrastare nel giudizio di annullamento da altri provocato e che può solo subire. Sulle conseguenze dannose derivanti dall'annullamento dell'atto amministrativo di vario genere e specie e sulla violazione del principio del neminem laedere e la conseguente giurisdizione in ordine alla domanda risarcitoria i Sez. U, Ordinanza 17831/2007 allorché sia proposta domanda di risarcimento dei danni subiti da un privato per effetto della cessazione dell'attività di estrazione e lavorazione di minerali, non avendo la P.A. eseguito gli interventi previsti, nell'interesse di tutti i cittadini, dall'art. 2, comma primo, della legge della Regione Sicilia 8/1991 infrastrutture occorrenti al funzionamento del settore dei sali alcalini relative agli impianti idrici, fognari e di smaltimento dei rifiuti , che avrebbero consentito di evitarli, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi degli artt. 102, 103 e 113 Cost., essendo censurato un mero comportamento materiale lesivo della clausola generale dell'art. 2043 cc e, quindi, del diritto soggettivo di impresa ed alla libera iniziativa economica dei privati art. 41 Cost. , avendo la P.A. violato i canoni generali di diligenza, prudenza e di buon andamento dell'amministrazione art. 97 Cost. . ii Sez. U, Ordinanza 26108/2007 l'inosservanza da parte della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato dinanzi al giudice ordinario non solo ove la domanda sia volta a conseguire la condanna della P.A. al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche ove sia volta a conseguire la condanna della stessa ad un facere , giacché la domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del principio del neminem laedere . Né è di ostacolo il disposto dell'art. 34 del D.Lgs. 80/1998, come sostituito dall'art. 7 della legge 205/2000, là dove devolve al giudice amministrativo le controversie in materia di urbanistica ed edilizia giacché, a seguito dell'intervento parzialmente caducatorio recato dalla sentenza 204/2004 della Corte costituzionale, nell'attuale assetto ordinamentale, la giurisdizione esclusiva nella predetta materia non è estensibile alle controversie nelle quali la P.A. non eserciti alcun potere autoritativo finalizzato al perseguimento degli interessi pubblici alla cui tutela sia preposta. Nelle specie, le S.U., in sede di regolamento preventivo, hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in controversia nella quale taluni proprietari di un fondo, a seguito di ripetute e pregiudizievoli esondazioni sul proprio terreno di acque derivanti da una conduttura collegata al depuratore comunale, avevano convenuto in giudizio il Comune per sentirlo condannare, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, anche all'esecuzione delle opere necessarie ad impedire la periodica fuoriuscita delle acque . iii Sez. U, Ordinanza 7948/2008 l'inosservanza del precetto del neminem laedere art. 2043 cc da parte della P.A., consumata nell'esercizio dei poteri discrezionali relativi al procedimento per il rilascio del porto d'armi e consistita nella attestazione diffamatoria e non veritiera dei medici della ASL sulle condizioni di salute psico-fisiche dell'interessato, può essere denunciata da quest'ultimo dinanzi al giudice ordinario ove la domanda sia volta a conseguire il risarcimento dei danni biologico e morale, patrimoniale ed esistenziale, e non a determinare la revisione dell'atto amministrativo. iv Sez. U, Ordinanza 11932/2010 spetta al giudice ordinario conoscere della domanda risarcitoria, proposta, a titolo di garanzia, nei confronti di un Comune per i danni subiti dall'acquirente di un immobile incluso in piano di lottizzazione dichiarato illegittimo in sede giurisdizionale amministrativa , che abbia agito, in via principale, per l'annullamento della compravendita nei riguardi della parte venditrice. Detta domanda, infatti, non rientra nel campo applicativo dell'art. 34 del D.Lgs. 80/1998 come modificato dall'art. 7 della legge 205/2000 , né sollecita la tutela di una situazione configurabile come diritto patrimoniale consequenziale, giacché non postula alcun accertamento sull'esercizio del potere amministrativo autoritativo in materia urbanistica ed edilizia, che ha portato all'approvazione del piano comunale di lottizzazione, ma, sul presupposto che quest'ultimo resti caducato, ascrive al comportamento del Comune chiamato in causa la responsabilità per gli effetti conseguenti alla sopravvenuta impossibilità di realizzare il programma costruttivo. v Sez. U, Ordinanza 20072/2010 la controversia relativa al risarcimento dei danni promossa da una società che abbia acquistato un terreno in ragione di una certificazione urbanistica attestante erroneamente la sua integrale edificabilità ed alla quale sia stata negata la concessione edilizia, spetta al giudice ordinario, giacché richiede non l'accertamento sull'esercizio del potere amministrativo autoritativo in materia urbanistica ed edilizia, bensì la cognizione - e l'accertamento in concreto - della sussistenza e della tutelabilità sul piano risarcitorio, delle posizioni di diritto soggettivo che si assumano lese. vi Sez. U, Sentenza 4614/2011 ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, le norme che attribuiscono al giudice amministrativo la giurisdizione in particolari materie si devono interpretare nel senso che non vi rientra ogni controversia che in qualche modo riguardi una materia devoluta alla giurisdizione esclusiva, non essendo sufficiente il dato della mera attinenza della controversia con la materia, ma soltanto le controversie che abbiano ad oggetto, in concreto, la valutazione di legittimità di provvedimenti amministrativi che siano espressione di pubblici poteri. Ne consegue che, sebbene la modalità di regolamentazione del traffico nel territorio comunale rientri nella materia dell'urbanistica, intesa come disciplina dell'uso del territorio, la controversia sul rimborso della somma corrisposta da un privato per accedere ad una zona a traffico limitato è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, avendo ad oggetto il diritto soggettivo alla restituzione della prestazione pecuniaria, vantato sul presupposto della già accertata illegittimità della delibera comunale istitutiva della zona a traffico limitato e di un sistema tariffario per l'ingresso degli autoveicoli delibera, nella specie, annullata dal Capo dello Stato e dal Tar .