RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE di Francesco Antonio Genovese

di Francesco Antonio Genovese SEZIONI UNITE 3 DICEMBRE 2010, N. 24563 PATRIMONIO DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI - INDISPONIBILE - PER DESTINAZIONE. Appartenenza di bene al patrimonio indisponibile della P.A. - Condizioni - Atto amministrativo di destinazione ad uso pubblico e concreta utilizzazione a tal fine - Inclusione del bene nell'area di parco regionale - Irrilevanza. L'appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile di un ente territoriale discende non solo dalla esistenza di un atto amministrativo che lo destini ad servizio pubblico, ma anche dalla concreta utilizzazione dello stesso a tale fine, l'atto e la destinazione in questione non discendono automaticamente dalla inclusione del bene nell'area di un parco regionale istituito con normativa nella specie, con legge reg. Sicilia 98/1981 istitutiva del Parco delle Madonie che viene anzi sovente a configurare un complesso quadro di precetti conservativi dell'ambiente limitativi dei diritti di utilizzazione privata e non necessariamente fondanti un uso pubblico, per la presenza di divieti edificatori, di coltivazione e persino di accesso indiscriminato ai cittadini e di percorribilità viaria. In precedenza, sull'atto di destinazione ad uso pubblico e sulla concreta utilizzazione a tal fine, Cass. Sez. 2, Sentenza 26402/2009 l'appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile di un ente territoriale discende non solo dalla esistenza di un atto amministrativo che lo destini ad uso pubblico, ma anche dalla concreta utilizzazione dello stesso a tale fine, la cui mancanza deve essere desunta dalla decorrenza, rispetto all'adozione dell'atto amministrativo, di un periodo di tempo tale da non essere compatibile con l'utilizzazione in concreto del bene a fini di pubblica utilità. Nella specie, la S.C. ha cassato, con rinvio, la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di usucapione di un fondo, proposta nei confronti di un Comune, per non aver gli attori dato prova del momento del passaggio del bene dal patrimonio indisponibile a quello disponibile dell'ente, tralasciando però di considerare che al momento dell'inizio del possesso utile all'usucapione erano trascorsi più di dieci anni da quello in cui, tramite il piano regolatore generale, il fondo stesso era stato destinato ad uso pubblico senza che di esso vi fosse stata alcuna concreta utilizzazione . SEZIONI UNITE 1 DICEMBRE 2010, N. 24301 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE RICORSO PER - GIURISDIZIONI SPECIALI IMPUGNABILITÀ - IN GENERE. Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana - Sindacato delle S.U. - Limite attinente alla giurisdizione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha lo status e le funzioni di una sezione del Consiglio di Stato, con la conseguenza che il sindacato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione nei confronti delle sue decisioni è circoscritto ai motivi attinenti alla giurisdizione, ai sensi dell'art. 362, primo comma, Cpc, sicché non è deducibile come motivo di ricorso il vizio di violazione di legge. Pertanto, poiché la normativa ordinaria che pone il suddetto limite al sindacato delle Sezioni Unite è conforme al dettato dell'art. 111 Cost., la relativa questione di legittimità costituzionale è da ritenere manifestamente infondata. In senso conforme, in precedenza, già Sez. U, Sentenza 5179/2004 il sindacato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione avverso le decisioni del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana è circoscritto ai motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso ai sensi dell'art. 362, primo comma, Cpc, sicché non è deducibile come motivo di ricorso il vizio di violazione di legge. In ogni caso, si veda pure a Sez. U, Ordinanza 847/2005 il sindacato delle Sezioni Unite della Cassazione sulle decisioni del giudice amministrativo è circoscritto ai motivi inerenti alla giurisdizione, ossia ai vizi concernenti l'ambito della giurisdizione in generale o il mancato rispetto dei limiti esterni della giurisdizione, con esclusione di ogni sindacato sul modo di esercizio della funzione giurisdizionale, cui attengono invece gli errori in iudicando e in procedendo , i quali esorbitano dai confini dell'astratta valutazione di sussistenza degli indici definitori della materia ed investono l'accertamento della fondatezza o meno della domanda In applicazione di questo principio, le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso una sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione avverso una sentenza dello stesso giudice, di rigetto della domanda diretta ad ottenere il riconoscimento di un rapporto di pubblico impiego . b Sez. U, Ordinanza 16537/2008 il sindacato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione avverso le decisioni del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana è limitato al controllo dei limiti esterni della giurisdizione, non involgendo il modo concreto del suo esercizio e rimanendo esclusa ogni possibilità di sindacato sugli errores in iudicando e in procedendo . Nella specie, le S.U. hanno dichiarato inammissibile il ricorso avverso l'ordinanza con la quale il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana aveva rigettato l'inibitoria dell'esecutività ex lege della decisione adottata in grado di appello dal giudice amministrativo - in mancanza di una previsione normativa ad hoc in ordine all'inibitoria e nel difetto del fumus boni iuris del ricorso per cassazione proposto avverso la decisione da sospendere - . SEZIONI UNITE 25 NOVEMBRE 2010, N. 23891 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE RICORSO PER - GIURISDIZIONI SPECIALI IMPUGNABILITÀ - IN GENERE. Sentenza emessa in grado d'appello o in un unico grado da un giudice speciale - Affermazione della giurisdizione - Ricorribilità per cassazione - Condizioni - Fattispecie relativa a ricorso per cassazione avverso sentenza non definitiva d'appello della Corte dei Conti in sede giurisdizionale. In applicazione del terzo comma dell'art. 360 Cpc, come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 40/2006, le sentenze emesse in grado di appello o in unico grado da un giudice speciale, possono essere impugnate con ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso solo nell'ipotesi in cui il detto giudice speciale abbia affermato la propria giurisdizione ed abbia definito, sia pure parzialmente, il giudizio. In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte dei Conti in sede giurisdizionale che, in un giudizio di responsabilità contabile, aveva rigettato, con sentenza non definitiva, i motivi di appello relativi al difetto di giurisdizione, disponendo il prosieguo del giudizio nel merito . Si veda, Sez. U, Sentenza 5456/2009 anche alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, secondo cui fine primario di questo è la realizzazione del diritto delle parti ad ottenere risposta nel merito, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d'ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita ove quest'ultima sia possibile da parte del giudice di merito. Qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione, solo in presenza dell'attualità dell'interesse, sussistente unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale.