RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V ORDINANZA DEL 9 FEBBRAIO 2021, N. 3098 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - IN GENERE. Somme ricevute dal socio da società soggetta ad IRES a titolo di ripartizione di riserve - Restituzione - Tassabilità - Fondamento. In tema di imposte sul reddito, le somme o gli altri beni che il socio riceva dalla società soggetta ad IRES, a titolo di ripartizione delle riserve di capitale o degli altri fondi costituiti con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale , e che poi restituisca alla società di capitale, quando eccedenti il costo fiscale della partecipazione costituiscono utili con conseguente loro tassazione per le partecipazioni non qualificate con la ritenuta prevista dall'art. 27, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973 , trattandosi di operazioni di ripartizione e restituzioni generanti reddito derivante dall'impiego di capitale e non da evento realizzativo della partecipazione. Non si rilevano precedenti in termini. SEZ. V ORDINANZA DEL 10 FEBBRAIO 2021, N. 3243 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE I.R.P.E.F. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - REDDITI DIVERSI - IN GENERE. Plusvalenze - Aree soggette a vincolo assoluto di inedificabilità - Cessione onerosa - Automatica applicabilità dell'art. 67, comma 1, lett. b , d.P.R. n. 917 del 1986 - Esclusione - Limiti - Accertamento in concreto della utilità per il cedente - Necessità - Indice costituito dal valore del corrispettivo pattuito rispetto ai valori della zona - Sussistenza. In tema di Irpef, il principio secondo cui costituisce plusvalenza tassabile, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. b , d.lgs n. 917 del 1986, quella realizzata dalla cessione di un terreno che, alla stregua dello strumento urbanistico adottato o in via di adozione, sia, a qualunque titolo e scopo, edificabile, non opera automaticamente in presenza di vincoli assoluti di inedificabilità apposti da Autorità sovraordinate a quelle preposte alla formazione degli strumenti urbanistici e idonei a neutralizzare ogni utilizzazione edificatoria del terreno es. ambientali, paesistici, idrogeologici , dovendosi accertare se tale limite operi con compensazioni, ossia con lo scambio e la maggiorazione di indici di fabbricabilità in favore di terreni limitrofi, da cui il cedente tragga un'utilità, ed essendo indicativa al riguardo l'entità del corrispettivo della cessione rispetto alla media dei prezzi praticati nella zona. Si richiamano a Sez. 5, Sentenza n. 14503 del 2016 In tema d'IRPEF, l'inclusione di un'area in una zona destinata dal piano regolatore generale a servizi pubblici o di interesse pubblico, quale la destinazione a parcheggio, incide nella determinazione del valore venale dell'immobile, da valutare in base alla maggiore o minore potenzialità edificatoria, senza escluderne l'oggettivo carattere edificabile, atteso che i vincoli d'inedificabilità assoluta, stabiliti in via generale e preventiva nel piano regolatore generale, vanno tenuti distinti dai vincoli di destinazione, sicché la relativa cessione a titolo oneroso è idonea a determinare l'insorgenza di una plusvalenza imponibile ex art. 81 ora 67 , comma 1, lett. b , del d.P.R n. 917 del 1986. b Sez. 5 - , Ordinanza n. 29183 del 2017 In tema di Irpef, l'art. 81 ora 67 del d.lgs n. 917 del 1986 assoggetta a tassazione la plusvalenza realizzata a seguito di cessione di terreno sul quale lo strumento urbanistico vigente consenta, a qualunque titolo e per qualunque scopo, di edificare, senza che, pertanto, a nulla rilevi cosa e a quale fine si costruisca, rientrando peraltro nella piena discrezionalità del legislatore non tassare la plusvalenza solo quando la stessa ha ad oggetto terreni agricoli e non suscettibili in alcun modo di utilizzazione edificatoria. Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso contro sentenza che aveva ritenuto tassabile la plusvalenza nonostante la sussistenza di un temporaneo vincolo di inedificabilità, posto dall'art. 12 della l.r. Sardegna n. 45 del 1989 . SEZ. V ORDINANZA DEL 10 FEBBRAIO 2021, N. 3254 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - RICHIESTE DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI. Accertamento fiscale - Documentazione proveniente da terzo - Mancata esibizione - Conseguenze - Preclusione ex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 - Esclusione - Fondamento - Non imputabilità al contribuente - Limiti. In tema di accertamento fiscale, la documentazione proveniente da un terzo che non sia esibita all'Amministrazione finanziaria nei termini da essa stabiliti non comporta la sua automatica inutilizzabilità, amministrativa e processuale, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, atteso che la relativa preclusione, non essendo la consegna pretendibile nei tempi fissati dall'Amministrazione, non può essere imputata al contribuente, a meno che il terzo non sia un suo ausiliare ai sensi dell'art. 1228 c.c. In precedenza i Sez. 5, Sentenza n. 24503 del 2015 In tema di accertamento dell'I.V.A., la dichiarazione del contribuente di non possedere libri, registri, scritture e documenti, specificamente richiestigli dall'Amministrazione finanziaria nel corso di un accesso, preclude, a norma dell'art. 52, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, la valutazione degli stessi in suo favore in sede amministrativa o contenziosa e rende legittimo l'accertamento induttivo, a condizione che sia, da un lato, non veritiera e, dall'altro, cosciente e volontaria e, cioè, dolosa, diretta ad impedire l'ispezione documentale, mentre, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata e sistematica, il contribuente può sempre contrastare efficacemente i risultati dell'accertamento induttivo con la produzione in giudizio dei documenti che non era stato in grado di esibire in precedenza per causa a lui non imputabile forza maggiore, fatto del terzo, caso fortuito . ii Sez. 5 - , Sentenza n. 5914 del 2017 In tema di accertamento tributario, l'art. 52, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, secondo cui la dichiarazione resa dal contribuente nel corso di un accesso di non possedere i libri, i registri, le scritture e i documenti richiestigli, ne preclude la valutazione a suo favore in sede amministrativa o contenziosa, trova applicazione solo ove si traduca in un sostanziale rifiuto di esibizione da parte del contribuente diretto ad impedire l?ispezione documentale, rimanendo, invece, irrilevante, ai fini dell?operare della preclusione, il mancato possesso imputabile a caso fortuito, forza maggiore o anche negligenza o imperizia nella custodia e conservazione della documentazione contabile. iii Sez. 5 - , Ordinanza n. 16548 del 2018 L'omessa o intempestiva risposta dei dati richiesti dall'Amministrazione finanziaria in sede di accertamento fiscale comporta, ex art. 32, comma 4, del d.p.r. n. 600 del 1973, l'automatica inutilizzabilità, amministrativa e processuale, della documentazione prodotta tardivamente, in quanto la comminatoria e` direttamente ed oggettivamente riferita alla sussistenza di tale condotta non essendo richiesto alcun ulteriore meccanismo di attivazione di parte al contrario, l'eventuale deroga all'inutilizzabilita`, deve essere fatta valere dal contribuente con le modalita` ivi previste entro il termine per il deposito dell'atto introduttivo di primo grado. iv Sez. 5 - , Ordinanza n. 26646 del 2020 In tema di accertamento fiscale, l'invio del questionario da parte dell'Amministrazione finanziaria, previsto dagli artt. 32, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973 e 51, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972, assolve alla funzione di assicurare - in rispondenza ai canoni di lealtà, correttezza e collaborazione propri degli obblighi di solidarietà della materia tributaria - un dialogo preventivo tra fisco e contribuente per favorire la definizione delle reciproche posizioni, essendo necessario che l'Ufficio fissi un termine minimo per l'adempimento degli inviti o delle richieste, avvertendo il contribuente delle conseguenze pregiudizievoli che derivano dall'inottemperanza alle stesse senza che, in caso di mancato rispetto della suddetta sequenza procedimentale la prova della cui compiuta realizzazione incombe sull'Amministrazione , sia invocabile la sanzione dell'inutilizzabilità della documentazione esibita dal contribuente solo con l'introduzione del processo tributario, trattandosi di obblighi di informativa espressione del medesimo principio di lealtà, il quale deve connotare ? ai sensi degli artt. 6 e 10 st.contr. - l'azione dell'ufficio. SEZ. V ORDINANZA DEL 10 FEBBRAIO 2021, N. 3260 AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE. Agevolazioni ex lege n. 604 del 1954 - Esercizio del diritto di riscatto agrario - Affitto del fondo rustico entro il quinquennio dal suo acquisto - Conseguenze - Decadenza dal beneficio - Fondamento. L'acquirente di un fondo rustico che abbia esercitato il diritto di riscatto agrario, avvalendosi delle agevolazioni fiscali relative all'acquisto della piccola proprietà contadina e che entro il quinquennio successivo affitti il bene a terzi, decade dal trattamento agevolativo, indipendentemente dal fatto che l'esercizio del diritto di riscatto comporti la sostituzione del riscattante nella posizione dell'originario acquirente con effetto retroattivo, essendo necessario, ai sensi dell'art. 7 della l. n. 604 del 1954, che egli provveda per cinque anni alla coltivazione diretta del fondo. Si vedano i Sez. 5, Sentenza n. 6688 del 2014 In materia di piccola proprietà contadina, l'affitto del fondo rustico entro il quinquennio dal suo acquisto, anche se di durata limitata nella specie 8 mesi e strumentale ad una coltivazione intercalare ossia, di breve ciclo all'interno della realizzazione di un prodotto dello stesso genere di più lungo ciclo , comporta la perdita delle agevolazioni tributarie, ai sensi dell'art. 7 della legge 6 agosto 1954, n. 604, in quanto sintomatico della cessazione della coltivazione diretta da parte del proprietario, salvo che lo stesso avvenga a favore del coniuge, dei parenti entro il terzo grado o degli affini entro il secondo, che, in base all'art. 11 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, esercitino, a loro volta, l'attività di imprenditore agricolo ex art. 2135 cod. civ. ii Sez. 5 - , Sentenza n. 3199 del 2018 In tema di agevolazioni tributarie, ai sensi dell'art. 7 della l. n. 604 del 1954, opera la decadenza dal beneficio fiscale previsto per il caso di acquisto della piccola proprietà contadina, se, nei cinque anni successivi, il fondo non viene coltivato, anche quando ciò dipende dall'esecuzione di opere prodromiche e funzionali all'esercizio dell'agricoltura, che non siano riconducibili a quelle indicate dall'art. 3 della l. n. 53 del 1956, trattandosi di attività che rispondono a scelte imprenditoriali e organizzative dell'acquirente e che, dunque, non possono ritenersi non imputabili allo stesso. Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha confermato la sentenza impugnata che aveva dichiarato l'intervenuta decadenza dall'agevolazione, perché l'acquirente aveva coltivato una minima parte del fondo, eseguendo sul resto opere di demolizione dei manufatti e delle strutture del pregresso allevamento di animali da pelliccia e di bonifica del terreno .