RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V ORDINANZA 29 GENNAIO 2021, numero 2082 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE I.R.P.E.F. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - PERDITE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI. Art. 44, comma 1, lett. h d.p.r. n. 917 del 1986 - Redditi da capitale -Tassazione - Momento rilevante - Percezione - Nozione - Acquisizione del diritto - Atti di disposizione diversi dal materiale incasso - Rilevanza - Fattispecie. In tema di imposta sui redditi di capitale, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. h d.p.r. n. 917 del 1986, assumono rilievo tutti i proventi che derivano da un rapporto di impiego del capitale per i quali, ai fini della relativa tassazione, occorre fare riferimento al periodo di imposta in cui essi sono percepiti, dovendo tale termine essere inteso come acquisizione del diritto che può avvenire anche attraverso atti di disposizione diversi dal materiale incasso, che può anche mancare. In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto rilevante, ai fini d'imposta, il conferimento operato da un contribuente delle proprie disponibilità in un fondo di cui egli era anche beneficiario . Non si rilevano precedenti in termini. SEZ. V ORDINANZA 2 FEBBRAIO 2021, numero 2253 TRIBUTI IN GENERALE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO NOZIONE - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE CATASTO - IN GENERE. Classamento - Procedura DOCFA - Beni facenti parte di un complesso commerciale - Inquadramento in categoria D/8 - Ragioni - Fattispecie. In tema di classamento con procedura DOCFA, gli immobili inseriti in un complesso commerciale nella specie outlet in forma di cittadella della moda e caratterizzati dalla presenza di dotazioni, impianti, servizi ed utilità comuni, devono essere inquadrati unitariamente nella categoria D/8 e non in quella C/1, stante l'appartenenza ad un unico proprietario, ivi svolgente attività di impresa, e pertanto facenti parte di un unico progetto commerciale. Si veda Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 29381 del 2019 In tema di classamento catastale, l'immobile fieristico , il quale ha carattere commerciale essendo destinato allo svolgimento di manifestazioni di promozione economica, culturale o sportiva, ovvero di spettacoli in genere, non rientra nella categoria catastale E, siccome prevista solo per gli immobili sostanzialmente considerati extra commercium e, quindi, improduttivi di reddito e non tassabili, ma va inquadrato nella categoria D/8, nella quale rientrano gli immobili quali centri commerciali, mercati, fiere, spazi espositivi costruiti per speciali esigenze di un'attività commerciale non suscettibili di altra destinazione senza radicali trasformazioni. SEZ. V ORDINANZA 2 FEBBRAIO 2021, numero 2250 TRIBUTI IN GENERALE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO NOZIONE - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE CATASTO - IN GENERE. Variazione del classamento DOCFA - Nozione di abitazione di lusso - Necessaria applicazione del d.m. 2 agosto 1969 - Esclusione - Fondamento. In tema di estimo catastale, in assenza di una specifica definizione legislativa delle categorie e classi, la qualificazione di un'abitazione come signorile , civile o popolare corrisponde alle nozioni presenti nell'opinione generale in un determinato contesto spazio-temporale e non va mutuata dal d.m. 2 agosto 1969, atteso che il procedimento di classamento è volto all'attribuzione di una categoria e di una classe e della relativa rendita alle unità immobiliari, mentre la qualificazione in termini di lusso , ai sensi del citato d.m., risponde alla finalità di precludere l'accesso a talune agevolazioni fiscali. In senso letteralmente conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23235 del 2014. SEZ. V SENTENZA 2 FEBBRAIO 2021, numero 2221 TRIBUTI IN GENERALE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO NOZIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE. Avviso accertamento - Sottoscrizione del funzionario delegato - Posteriorità rispetto al trasferimento del delegante - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Conseguenze. In tema di imposte sui redditi, è valido l'avviso di accertamento che sia stato sottoscritto da un funzionario, delegato dal capo dell'ufficio, successivamente al trasferimento di quest'ultimo ad altra sede, in quanto la delega di firma costituisce un atto di natura organizzativa intercorrente tra organi del medesimo ufficio in rapporto di subordinazione gerarchica e avente titolo nei poteri di ordine e direzione, coordinamento e controllo attribuiti al dirigente ad esso preposto, e non tra le persone fisiche che rivestono le rispettive funzioni, sicché il trasferimento della persona fisica del delegante non incide, caducandolo, sul provvedimento organizzativo da lui emesso in virtù del quale l'atto firmato dal delegato, ancorché frutto dell'attività decisionale di quest'ultimo, resta formalmente imputato all'organo. Si richiamano a Sez. 5, Sentenza n. 14815 del 2011 Gli atti dell'Agenzia delle Entrate non devono essere necessariamente sottoscritti dal suo Direttore Generale, sia perché l'art. 5, comma 1, del Regolamento di amministrazione, approvato, in attuazione dell'art. 66, commi 2 e 3, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, con delibera del Comitato direttivo 30 novembre 2000, n. 4, attribuisce agli uffici locali le funzioni operative dell'Agenzia ed in particolare, la gestione dei tributi, l'accertamento e la riscossione e la trattazione del contenzioso, sia, infine, perché l'art. 6 dello Statuto dell'Agenzia, approvato con delibera del Comitato direttivo 13 dicembre 2000, n. 6, attribuisce al Direttore Generale il potere di delega, sia, infine, per la possibilità di conferimento di tale delega all'interno degli uffici finanziari. b Sez. 5 - , Sentenza n. 8814 del 2019 La delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita dal dirigente ex all'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, è una delega di firma e non di funzioni ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l'indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l'impiegato legittimato alla firma mediante l'indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, ex post , la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto.