RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V ORDINANZA 25 GENNAIO 2021, N. 1454 TRIBUTI IN GENERALE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO NOZIONE - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO. Accertamento con metodo sintetico del reddito c.d. redditometro - Rate di ammortamento del mutuo e canoni di locazione - Modalità applicative del d.m. 10 settembre 1992 - Addizione all'importo tabellare della residenza principale in proprietà - Successiva moltiplicazione del coefficiente tabellare e riduzione di una unità - Fondamento - Differenze coi nuovi redditometri ex d.m. 24 dicembre 2012 e d.m. 16 settembre 2015. In caso di accertamento del reddito attribuibile al contribuente con metodo sintetico c.d. redditometro , le rate di ammortamento del mutuo ed i canoni di locazione delle residenze principali e secondarie, ove sia applicabile ratione temporis il d.m. 10 settembre 1992, devono essere prima addizionate all'importo indicato nella allegata tabella relativo a tali residenze e, ottenuta tale somma, moltiplicate per il coefficiente riportato nella medesima tabella, ridotto di una unità ciò in quanto tale meccanismo - a differenza del nuovo redditometro di cui ai d.m. 24 dicembre 2012 e 16 settembre 2015, fondati viceversa sulla spesa sostenuta dal contribuente per l'acquisizione dei beni e servizi e per il relativo mantenimento - considerava la disponibilità di beni e servizi indicativa di capacità contributiva, la quale era valutata, con uno strumento statistico-matematico, correlando a ciascun bene e servizio un importo e un coefficiente. Non si rilevano precedenti in termini. SEZ. V ORDINANZA 26 GENNAIO 2021, N. 1568 TRIBUTI IN GENERALE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI BENEFICI IN GENERE. Immobili destinati esclusivamente ad attività sportive - Federazione sportiva nazionale - Svolgimento di attività organizzativa e gestionale - Requisito oggettivo esentativo - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie. In tema di ICI, spetta l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i , d.lgs. n. 504 del 1992 - prevista, tra l'altro, per immobili destinati esclusivamente ad attività sportive - anche sugli immobili utilizzati da federazione sportiva nazionale nella specie Federazione Italiana Vela, riconosciuta dal CONI per lo svolgimento di attività di tipo organizzativo o gestionale, non potendo considerarsi come meramente strumentale rispetto all'esercizio, in via diretta e non mediata, della pratica sportiva, ma identificandosi essa stessa come attività sportiva regolamentata. Vanno richiamati a Sez. 5, Sentenza n. 2821 del 2012 In tema di imposta comunale sugli immobili ICI , ai fini dell'esenzione dal tributo l'art. 7, comma 1, lett. i , del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, di natura eccezionale, richiede che gli enti ivi contemplati utilizzino gli immobili destinandoli esclusivamente ed effettivamente ad una delle attività esenti, esigendo, dunque, che in essi sia realizzata un'attività consistente, in via diretta e non mediata, nella pratica di uno sport, non potendo ritenersi sufficiente lo svolgimento solo di attività strumentali, di tipo organizzativo o gestionale. Fattispecie concernente immobili di proprietà della Federcalcio Srl, utilizzati dalla FIGC . b Sez. 5 - , Sentenza n. 9614 del 2019 L'esenzione dall'ICI prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i , del d.lgs. n. 504 del 1992 per le associazioni sportive dilettantistiche può essere estesa, in quanto alle stesse equiparate ai sensi dell'art. 90 della l. n. 289 del 2002, alle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro, salvo che, al di là della veste formale, queste ultime svolgano in concreto attività commerciale avente scopo lucrativo. SEZ. V ORDINANZA 26 GENNAIO 2021, N. 1574 TRIBUTI IN GENERALE - SOLVE ET REPETE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE. Redditi da partecipazione in società di capitali a base ristretta - Accertamento nei confronti della società e dei soci - Impugnazione - Giudizi separati aventi ad oggetto maggiori redditi - Sospensione ex art. 295 c.p.c. - Necessità - Fondamento. In tema di redditi da partecipazione in società di capitali a base ristretta, ogni qual volta vi sia pendenza separata dei giudizi relativi all'accertamento del maggior reddito contestato alla società di capitali e di quello di partecipazione conseguentemente contestato al singolo socio si impone la sospensione ex art. 295 c.p.c. - applicabile al giudizio tributario in forza dell'art. 1 del d.lgs. n. 546 del 1992 - in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società, costituente l'antecedente logico-giuridico non solo nelle ipotesi di controversie su contestazioni di utili extracontabili ma in tutti i casi di contestazione rivolti alla compagine sociale relativi ai maggiori redditi derivanti da ricavi non dichiarati o da costi non sostenuti. Nella stessa direzione, in precedenza a Sez. 5, Sentenza n. 2214 del 2011 L'accertamento tributario nei confronti di una società di capitali a base ristretta, nella specie riferito ad utili extracontabili - costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridico dell'accertamento nei confronti dei soci, in virtù dell'unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano, con la conseguenza che, non ricorrendo, com'è per le società di persone, un'ipotesi di litisconsorzio necessario, in ordine ai rapporti tra i rispettivi processi, quello relativo al maggior reddito accertato in capo al socio deve essere sospeso ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., applicabile nel giudizio tributario in forza del generale richiamo dell'art. 1 del d.lgs. n. 546 del 1992. b Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23323 del 2014 In tema di contenzioso tributario, in caso di pendenza separata di procedimenti relativi all'accertamento del maggior reddito contestato ad una società di capitali e di quello di partecipazione conseguentemente contestato al singolo socio, quest'ultimo giudizio deve essere sospeso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 295 cod. proc. civ., in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società, costituendo l'accertamento tributario nei confronti della società un indispensabile antecedente logico-giuridico di quello nei confronti dei soci, in virtù dell'unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano, e non ricorrendo, com'è per le società di persone, un'ipotesi di litisconsorzio necessario. c Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4485 del 2016 In tema di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, l'accertamento relativo agli utili extracontabili della società, anche se non definitivo, è presupposto dell'accertamento presuntivo nei riguardi del singolo socio, in ragione della sua quota di partecipazione agli utili sociali, sicché l'impugnazione dell'accertamento pregiudicante costituisce, fino al passaggio in giudicato della pronuncia che lo riguarda, condizione sospensiva, ex art. 295 c.p.c., ai fini della decisione della lite sull'accertamento pregiudicato relativo al singolo socio, la cui esistenza e persistenza grava sul contribuente che la invochi sotto forma di allegazione e prova del processo scaturente dall'impugnazione del provvedimento impositivo. SEZ. V ORDINANZA 28 GENNAIO 2021, N. 1879 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE. Dichiarazione dei redditi - Omessa indicazione di proventi e spese - Equiparazione all'omessa dichiarazione - Esclusione - Dichiarazione integrativa - Ammissibilità - Fondamento. In tema di imposta sui redditi, la dichiarazione che contiene la sola indicazione delle generalità del contribuente non preclude la sua giuridica esistenza e, quindi, l'ammissibilità di una dichiarazione integrativa volta a correggere l'omessa indicazione degli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione dell'imponibile. Si veda Cass. Sez. 5, Sentenza n. 24017 del 2013 In tema di condono fiscale ai sensi della legge 7 agosto 1982, n. 516, nel caso in cui sia intervenuto un accertamento in rettifica o d'ufficio, la presentazione da parte del contribuente dell'originaria dichiarazione dei redditi senza l'indicazione dell'esistenza di proventi e spese non è equiparabile, attesa l'espressa indicazione della norma, all'omessa presentazione della dichiarazione stessa e comporta che, nella dichiarazione integrativa di cui all'art. 16, primo comma, della legge n. 516 cit., l'imponibile deve essere indicato nella misura del sessanta per cento di quello accertato dall'ufficio relativamente alle medesime imposte, senza che assuma rilievo, a tal fine, il disposto di cui all'art. 16, secondo comma, della medesima legge, che si limita a fissare l'importo minimo dell'imposta conseguente a detto imponibile, escludendo, al di sotto di determinati valori, il diritto del contribuente alla definizione della controversia. SEZ. V ORDINANZA 28 GENNAIO 2021, N. 1876 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO D'UFFICIO. Accertamento induttivo - Omessa presentazione della dichiarazione - Onere della prova - Riparto. In tema di accertamento induttivo basato sull'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, grava sul contribuente che assuma di averla regolarmente spedita all'Ufficio l'onere di produrre in giudizio la copia del modello sottoscritto, corredato della prova del suo inoltro, ovvero quantomeno di esibire la ricevuta di cui all'art. 12 del d.P.R. n. 600 del 1973, solo in tal caso trasferendosi sull'Amministrazione l'onere di provare il contrario. Si vedano a Sez. 5, Sentenza n. 991 del 2015 In tema di contenzioso tributario, l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non richiede l'inoltro con avviso di ricevimento della dichiarazione dei redditi, ma la semplice spedizione mediante raccomandata, ricollegandone l'avvenuta presentazione alla ricevuta postale di spedizione e non alla ricezione del relativo plico. Ne consegue che, stante la presunzione di normale recapito a cura del servizio postale universale, incombe sull'Amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare, attraverso opportune ricerche anche postali, che il mancato recapito è dovuto a cause imputabili al mittente, non essendo sufficiente il mero dato dell'assenza della dichiarazione nella banca dati dell'anagrafe tributaria. b Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29479 del 2018 In tema di accertamento, ove l'Amministrazione finanziaria ricorra al metodo induttivo puro per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente, quest'ultimo ha in ogni caso il diritto di allegare documentazione contabile a prova contraria.