RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V SENTENZA DEL 21 GENNAIO 2021, N. 1149 SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - LEGATO NOZIONE, DISTINZIONI - IN GENERE Legato a favore di ente ecclesiastico - Esenzione ex art. 3 d.lgs. n. 346 del 1990 - Spettanza - Condizioni - Attività ulteriori - Conseguenze - Esclusione - Fattispecie. In tema di imposta di successione, spetta l'esenzione di cui all'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 346 del 1990 al legato a favore di ente pubblico civilmente riconosciuto, avente come scopo istituzionale la finalità di culto, equiparabile a fini tributari a quello di beneficenza, istruzione, educazione e cultura, anche ai sensi dell'art. 7, comma 3, della l. n. 121 del 1985, a meno che lo svolgimento in concreto di altre attività da parte dell'ente, anche solo in via marginale o strumentale nella specie, conduzione di fondo agricolo , elimini in radice l'esclusività del fine premiale di pubblica utilità, con conseguente venir meno ex ante del presupposto oggettivo dell'agevolazione totale. Sul punto i Sez. 5, Sentenza n. 6961 del 2008 In tema di legato obbligatorio, costituito nella specie dall'attribuzione ad un ente pubblico ospedaliero dei proventi della vendita di alcuni cespiti immobiliari, il trasferimento di tali beni dal de cuius agli eredi rappresenta un antecedente ineludibile della loro alienazione a terzi, necessaria ai fini dell'attuazione del legato, ancorchè il testatore abbia provveduto alla nomina di un esecutore testamentario, dato il carattere retroattivo dell'accettazione dell'eredità in tale situazione, il valore dei beni non incide sull'imposta di successione a carico degli eredi, poichè i cespiti costituiscono al contempo attivo ereditario e passivo, divenendone il loro controvalore di realizzo un credito a favore dell'ente legatario - il quale invece è direttamente esente dalla predetta imposta ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, avendo quale scopo esclusivo finalità di pubblica utilità - mentre sono dovute le imposte ipotecarie e catastali, difettando i presupposti soggettivi ed oggettivi di esenzione di cui agli articolo 1 e 10 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347. ii Sez. 5 - , Sentenza n. 31333 del 2019 L'esenzione dall'imposta di donazione e successione di cui all'art. 3, comma 4 ter, del d.P.R. n. 346 del 1990, per i trasferimenti di quote sociali e di azioni in favore dei discendenti e del coniuge, non si applica ai parenti in linea collaterale di terzo grado, indicando l'espressione discendente solo il legame di sangue tra due soggetti legati da un vincolo di ascendenza-discendenza in linea retta di primo grado padre-figlio , di secondo grado nonno-nipote o di gradi ulteriori nonno-pronipote ed essendo le norme agevolative in materia fiscale di stretta interpretazione. SEZ. V SENTENZA DEL 21 GENNAIO 2021, N. 1154 TRIBUTI IN GENERALE - SOLVE ET REPETE - CONDONO FISCALE Pace fiscale - Ambito di applicazione - Cartella ex art. 36-bis - Esclusione – Fondamento. In tema di definizione agevolata delle controversie, l'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018, è applicabile ai soli giudizi aventi ad oggetto atti impositivi e non anche a quelli di impugnazione della cartella di pagamento ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, che non si fonda su un accertamento discrezionale dell'Amministrazione bensì, avendo riguardo ai versamenti effettuati, ad una mera liquidazione dei tributi già esposti dal contribuente nella dichiarazione. In senso conforme Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 7099 del 2019 In tema di definizione agevolata delle controversie, l'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018, è applicabile ai soli giudizi aventi ad oggetto atti impositivi e non anche a quelli di impugnazione della cartella di pagamento ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, che non si fonda su un accertamento discrezionale dell'Amministrazione bensì, avendo riguardo ai versamenti effettuati, ad una mera liquidazione dei tributi già esposti dal contribuente nella dichiarazione. SEZ. V ORDINANZA DEL 21 GENNAIO 2021, N. 1164 TRIBUTI IN GENERALE - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Agevolazione prima casa - Art. 33 del d.lgs. n. 175 del 2014 - Irretroattività - Limiti - Incidenza a fini sanzionatori - Immediata rilevanza - Portata. In tema di agevolazioni prima casa , l'art. 33 del d.lgs. n. 175 del 2014, che ha allineato la disciplina in materia d'IVA a quella prevista per l'imposta di registro, pur non potendo trovare applicazione, quanto alla debenza del tributo, agli atti negoziali anteriori alla data della sua entrata in vigore e, cioè, al 1° gennaio 2014, può, tuttavia, rispetto ad essi, spiegare effetti a fini sanzionatori, in applicazione del principio del favor rei , posto che, proprio in ragione della più favorevole disposizione sopravvenuta, la condotta che prima integrava una violazione fiscale non costituisce più il presupposto per l'irrogazione della sanzione. In senso conforme, Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13235 del 2016 In tema di agevolazioni prima casa , l'art. 33 del d.lgs. n. 175 del 2014, che ha allineato la disciplina in materia d'IVA a quella prevista per l'imposta di registro, pur non potendo trovare applicazione, quanto alla debenza del tributo, agli atti negoziali anteriori alla data della sua entrata in vigore e, cioè, al 1 gennaio 2014, può, tuttavia, rispetto ad essi, spiegare effetti a fini sanzionatori, in applicazione del principio del favor rei , posto che, proprio in ragione della più favorevole disposizione sopravvenuta, la condotta che prima integrava una violazione fiscale non costituisce più il presupposto per l'irrogazione della sanzione. SEZ. V ORDINANZA DEL 22 GENNAIO 2021, N. 1318 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE Prova atipica - Ammissibilità - Ambito - Informazioni scambiate ai sensi della Convenzione Italia Svizzera in tema di assistenza giudiziaria in sede penale del 1959 - Utilizzabilità - Fondamento. In tema di accertamento tributario, sia con riguardo alle imposte dirette sia all'IVA, è legittimo l'utilizzo di elementi comunque acquisiti e, quindi, anche di prove atipiche o dati ottenuti con forme diverse da quelle regolamentate, comprese le informazioni scambiate ai sensi della Convenzione fra Italia e Svizzera in tema di assistenza giudiziaria in sede penale del 20 aprile 1959, atteso che detta Convenzione consente, in seguito al protocollo addizionale del 10 settembre 1998, entrato in vigore il 1° giugno 2003, di fornire tale assistenza anche qualora il procedimento riguardi fatti che costituiscono truffa in materia fiscale, così come definita dal diritto dello Stato richiesto. Si richiamano a Sez. 5, Sentenza n. 4608 del 2008 In tema di accertamento delle imposte sui redditi, le riserve formulate dalla Confederazione Elvetica in sede di ratifica della Convenzione europea di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale firmate a Strasburgo il 20 aprile 1959 e rese esecutive in Italia con legge 23 febbraio 1961, n. 215, in ordine all'utilizzo di informazioni e documenti di fonte svizzera, attengono alle ipotesi in cui le autorità della Confederazione si trovano a fornire informazioni e dati in base a richieste di autorità straniere, mentre non riguardano il diverso caso in cui siano le autorità svizzere a chiedere la collaborazione di quelle italiane, e nel quadro della loro richiesta forniscano anche indirettamente elementi utili per procedere ad accertamenti fiscali. In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto utilizzabili, ai fini della rettifica delle dichiarazioni presentata dal contribuente, dati forniti dall'Autorità Elvetica nell'ambito di una rogatoria avanzata all'Autorità giudiziaria italiana in ordine ad una presunta frode nelle fatturazioni di formaggi . b Sez. 5 - , Sentenza n. 31779 del 2019 In tema di accertamento tributario, è legittima l'utilizzazione di qualsiasi elemento con valore indiziario, anche acquisito in modo irrituale, ad eccezione di quelli la cui inutilizzabilità discende da specifica previsione di legge e salvi i casi in cui venga in considerazione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale. Ne consegue che sono utilizzabili ai fini della pretesa fiscale, nel contraddittorio con il contribuente, i dati bancari trasmessi dall'autorità finanziaria francese a quella italiana, ai sensi della direttiva 77/799/CEE, senza onere di preventiva verifica da parte dell'autorità destinataria, sebbene acquisiti con modalità illecite ed in violazione del diritto alla riservatezza bancaria. In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato l'utilizzabilità delle risultanze della cd. lista Falciani . SEZ. V ORDINANZA DEL 22 GENNAIO 2021, N. 1290 TRIBUTI IN GENERALE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO NOZIONE - IN GENERE Accertamento mediante studi di settore - Associazione professionale - Singoli associati - Attribuzione dei redditi per trasparenza - Imputazione dei costi individuali all'ente collettivo - Esclusione. Nei confronti dell'associazione professionale o dello studio associato , soggetto strumentale alla produzione del reddito imputato ai soci o associati , i controlli dell'amministrazione finanziaria possono svolgersi anche mediante l'utilizzo degli studi di settore e, mentre gli accertamenti dell'eventuale maggiore reddito sono attribuiti, per trasparenza, ai singoli soci o associati , i costi dell'autonoma e diversa attività individuale di ogni professionista, distinta dagli affari dell'associazione o dello studio associato non sono imputabili all'ente collettivo, non potendosi scindere la necessaria correlazione tra costi e ricavi, funzionale alla rappresentazione veritiera della situazione reddituale dell'associazione o dello studio da una parte e dei singoli soci o associati dall'altra. Si veda Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 13638 del 2018 Deve escludersi, in applicazione della regola generale di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, che l'associazione professionale possa operare la compensazione diretta ed integrale dei propri debiti tributari e previdenziali con i crediti d'imposta degli associati provenienti da ritenute d'acconto operate su compensi ricevuti dai clienti , trattandosi di soggetti diversi, salvo che ricorrano i presupposti indicati dalla circolare n. 56/E/2009 dell'Agenzia delle entrate. SEZ. V ORDINANZA DEL 25 GENNAIO 2021, N. 1449 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE I.R.P.E.F. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE Reddito di impresa - Associazioni sportive - Contributo in conto capitale per interventi su impianti sportivi - Sopravvenienza attiva - Formazione reddito di impresa - Sussistenza. In tema di reddito di impresa, il contributo in conto capitale riconosciuto alle associazioni sportive per interventi sugli impianti sportivi è, in ogni caso, una sopravvenienza attiva che, come gli altri componenti attivi, concorre alla formazione del reddito di impresa ai sensi dell'art. 88 T.U.I.R. Si richiama Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 7950 del 2019 In tema di determinazione del reddito d'impresa, i contributi in conto capitale compresi quelli in conto impianti, che ne costituiscono una sottospecie ed i contributi in conto di esercizio anche nella forma di contributi a fondo perduto , pur avendo diverse caratteristiche, sono egualmente destinati ad integrare i ricavi o a ridurre i costi della gestione caratteristica dell'impresa o delle gestioni accessorie differenti da quella finanziaria, come si ricava sia dagli articolo 85, 102 e 103 del d.P.R. n. 917 del 1986, sia dai principi contabili e, pertanto, devono essere tutti iscritti in bilancio nel conto economico dell'impresa. Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva invece affermato che i contributi POR, ricevuti dall'impresa, dovessero essere appostati solo nello stato patrimoniale e non dichiarati, tra i ricavi, nel conto economico .