RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V ORDINANZA 15 GENNAIO 2021, N. 592 TRIBUTI IN GENERALE SOLVE ET REPETE CONTENZIOSO TRIBUTARIO DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 PROCEDIMENTO DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO ISTRUZIONE DEL PROCESSO ACCESSO, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI. Dichiarazioni rese dal contribuente in sede di verifica Natura giuridica Confessione stragiudiziale Configurabilità Necessità di ulteriori riscontri Esclusione. In tema di contenzioso tributario, le dichiarazioni rese dal contribuente alla Guardia di finanza in sede di verifica fiscale integrano una confessione stragiudiziale, ai sensi dell'art. 2735 c.c., costituendo prova non già indiziaria ma diretta del maggior imponibile eventualmente accertato a carico del dichiarante, non abbisognevole, come tale, di ulteriori riscontri. Sul punto i Sez. 5, Sentenza n. 28316 del 2005 In tema di contenzioso tributario, le dichiarazioni rese in sede di verifica nella fattispecie, ai fini dell'IVA dal legale rappresentante di una società non assumono contenuto testimoniale, in quanto il rapporto di immedesimazione organica che lega il rappresentante legale alla società rappresentata esclude che il primo possa essere qualificato come testimone, in riferimento ad attività poste in essere dalla seconda tali dichiarazioni possono invece essere apprezzate come una confessione stragiudiziale, e costituiscono pertanto prova non già indiziaria, ma diretta del maggior imponibile eventualmente accertato nei confronti della società, non abbisognevole, come tale, di ulteriori riscontri. ii Sez. 5, Sentenza n. 12271 del 2007 In tema di contenzioso tributario, le dichiarazioni rese in sede di verifica da un soggetto nella specie, il direttore tecnico che abbia operato per conto dell'impresa cui sia attribuita l'emissione di fatture per operazioni inesistenti possono, anche da sole, fondare l'accertamento di un maggior imponibile ai fini dell'IVA, non trattandosi di elemento indiziario, ma di vera e propria confessione stragiudiziale. iii Sez. 6 5, Ordinanza n. 22616 del 2014 In tema di contenzioso tributario, le dichiarazioni rese in sede di verifica dal legale rappresentante di una società non possono essere qualificate come testimonianza, ma integrano una confessione stragiudiziale, atteso il rapporto di immedesimazione organica tra il rappresentante legale e la società rappresentata, che non è reciso neanche quando l'atto sia compiuto dall'amministratore con dolo o abuso di potere o non rientri nella sua competenza. SEZ. V ORDINANZA 15 GENNAIO 2021, N. 593 TRIBUTI IN GENERALE ACCERTAMENTO TRIBUTARIO NOZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO IN GENERE IRPEF. Avviso di accertamento Motivazione per relationem a valori evincibili da una ricerca universitaria Conoscibilità Pubblicazione Sufficienza Fattispecie. In tema di IRPEF, è legittimamente motivato per relationem l'avviso di accertamento facente rinvio a valori di cessione desunti dall'Ufficio da una ricerca universitaria nella specie non allegata all'atto impositivo né ivi riprodotta nel suo contenuto essenziale ma menzionata assieme ad altri documenti accessibili da internet laddove risulti pubblicata e, quindi, agevolmente conoscibile al contribuente destinatario dell'avviso. Si vedano i Sez. 5, Sentenza n. 13110 del 2012 Nel regime introdotto dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem , cioé mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato o questo ne riproduca il contenuto essenziale ovvero siano già conosciuti dal contribuente per effetto di precedente notificazione. Nella specie, l'avviso di liquidazione della imposta ipotecaria in relazione ad un contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria era motivato per relationem alle clausole del contratto di finanziamento in possesso ed a conoscenza delle parti contraenti, ritenendo l'amministrazione incompatibile l'apposizione nel detto contratto della clausola di recesso ad nutum con il presupposto legale della durata minima del rapporto alla quale la norma agevolativa ricollegava l'applicazione del beneficio fiscale la S.C., nel cassare la sentenza impugnata -che aveva attribuito rilevanza invalidante l'avviso di liquidazione alla mancata specificazione se si trattasse del recesso spettante alla banca od ai soggetti finanziati ha ritenuto tale specificazione non essenziale ed ha affermato il principio su esteso . ii Sez. 5 , Ordinanza n. 12312 del 2017 In tema di avviso di accertamento di imposta comunale sugli immobili, è sufficiente la motivazione dell’atto impugnato che, nell’assegnare un maggior valore al bene, oltre i dati obiettivi del medesimo richiami a giustificazione i prezzi medi rilevati sul mercato, come evincibili dal listino della Borsa immobiliare, riportando, in riferimento alla zona ove è ubicato l’immobile, i valori minimi e massimi, optando per una stima che si collochi in posizione sostanzialmente intermedia tra i suddetti valori. iii Sez. 5 , Ordinanza n. 32127 del 2018 L'avviso di accertamento, nell'ipotesi di doppia motivazione per relationem , è legittimo ove il processo verbale di constatazione richiamato nello stesso faccia a propria volta riferimento a documenti in possesso o comunque conosciuti o agevolmente conoscibili dal contribuente. Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto non assolto tale onere in quanto il processo verbale di constatazione richiamava anche atti di indagine penale, coperti dal segreto investigativo, che erano entrati nella sfera di conoscenza del contribuente dopo la notifica dell'avviso di accertamento . SEZ. V ORDINANZA 19 GENNAIO 2021, N. 736 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO I.V.A. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IN GENERE. Accertamento di maggior fatturato su base presuntiva Ammissibilità Condizioni Modalità. In tema di rettifica della dichiarazione IVA, la determinazione in via presuntiva della percentuale di ricarico effettiva sul prezzo della merce venduta, in sede di accertamento induttivo, deve avvenire adottando un criterio che sia a coerente con la natura e le caratteristiche dei beni presi in esame b applicato ad un campione di beni scelti in modo appropriato c fondato su una media aritmetica o ponderale, scelta in base alla composizione del campione di beni tale modalità di determinazione della reale percentuale di ricarico prescinde del tutto dalla circostanza che la contabilità dell'imprenditore risulti formalmente regolare. In senso conforme, Cass. Sez. 6 5, Ordinanza n. 30276 del 2017 In tema di rettifica della dichiarazione IVA, la determinazione in via presuntiva della percentuale di ricarico effettiva sul prezzo della merce venduta, in sede di accertamento induttivo, deve avvenire adottando un criterio che sia a coerente con la natura e le caratteristiche dei beni presi in esame b applicato ad un campione di beni scelti in modo appropriato c fondato su una media aritmetica o ponderale, scelta in base alla composizione del campione di beni tale modalità di determinazione della reale percentuale di ricarico prescinde del tutto dalla circostanza che la contabilità dell'imprenditore risulti formalmente regolare. SEZ. V ORDINANZA 19 GENNAIO 2021, N. 737 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 ACCERTAMENTI E CONTROLLI POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE. Apertura di pieghi, borse e casseforti Condizioni Autorizzazione del Procuratore della Repubblica Necessità solo in caso di apertura coattiva Conseguenze Fattispecie. In tema di accertamento delle imposte, l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica all'apertura di pieghi sigillati, borse, casseforti e mobili in genere, prescritta in materia di IVA dall'art. 52, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 e necessaria anche in tema di imposte dirette, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973 , è richiesta soltanto nel caso di apertura coattiva , e non anche ove l'attività di ricerca si svolga con la collaborazione del contribuente. Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittima, seppure in assenza dell'autorizzazione sopra indicata, l'acquisizione nel corso di una ispezione di una pen drive contenuta all'interno di una borsa adibita al trasporto di documentazione dell'impresa oggetto di verifica fiscale, in quanto aperta volontariamente da una dipendente a seguito di invito da parte dei verificatori . In senso conforme, Cass. Sez. 5 , Ordinanza n. 24306 del 2018 In tema di accertamento delle imposte, l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica all'apertura di pieghi sigillati, borse, casseforti e mobili in genere, prescritta in materia di IVA dall'art. 52, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 e necessaria anche in tema di imposte dirette, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973 , è richiesta soltanto nel caso di apertura coattiva , e non anche ove l'attività di ricerca si svolga con la collaborazione del contribuente. Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto legittima l'acquisizione di documentazione custodita all'interno di una borsa rinvenuta in sede di verifica fiscale avvenuta con l'autorizzazione di un dipendente dell'impresa sottoposta ad accertamento, senza alcuna successiva contestazione specifica contestazione specifica in sede di dichiarazione resa a chiusura delle operazioni di verifica .