RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V ORDINANZA DEL 13 GENNAIO 2021, N. 342 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE RICORSO PER - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO Specificità del motivo - Necessità - Generico rinvio ad atti del giudizio di appello - Sufficienza - Esclusione - Onere del ricorrente - Indicazione degli atti processuali e documenti a fondamento del ricorso - Necessità. L'onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., qualunque sia il tipo di errore in procedendo o in iudicando per cui è proposto, non può essere assolto perrelationem con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto, essendovi il preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione e dovendo il ricorso medesimo contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata. In senso conforme, Cass.Sez. 5, Sentenza n. 11984 del 2011 L'onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. , qualunque sia il tipo di errore in procedendo o in iudicando per cui è proposto, non può essere assolto perrelationem con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto, essendovi il preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione e dovendo il ricorso medesimo contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata . SEZ. V ORDINANZA DEL 12 GENNAIO 2021,N. 227 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Fusione o incorporazione di enti - Enti svolgenti attività commerciale o agricola - Imposta in misura fissa - Applicabilità - Enti svolgenti attività diverse - Imposta in misura proporzionale - Applicabilità - Fattispecie in tema di fusione di Onlus. L'imposta di registro relativa a fusione o incorporazione di enti, si applica in misura fissa, ai sensi dell'art. 4 lett. b , della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, nei casi in cui la fusione riguardi enti e società svolgenti esclusivamente o principalmente attività commerciale o agricola, mentre si applica l'imposta proporzionale del 3 per cento, prevista dall'art. 9 della medesima tariffa qualora l'operazione riguardi enti svolgenti attività diverse da quelle commerciali o agricole. Nella specie, la S.C. ha ritenuto applicabile l'imposta in misura proporzionale del 3 per cento, ex art. 9, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, alla fusione tra due Onlus attive nell'assistenza ai minori ed agli anziani . In senso conforme, Cass.Sez. 5, Sentenza n. 4763 del 2009 L'imposta di registro relativa a fusione o incorporazione di enti, si applica in misura fissa, ai sensi dell'art. 4 lett. b , della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, nei casi in cui la fusione riguardi enti e società svolgenti esclusivamente o principalmente attività commerciale o agricola, mentre si applica l'imposta proporzionale del 3 per cento, prevista dall'art. 9 della medesima tariffa qualora l'operazione riguardi enti svolgenti attività diverse da quelle commerciali o agricole. Nella specie, la S.C. ha ritenuto applicabile la tariffa proporzionale del 3 per cento, ex art. 9, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, all'operazione di incorporazionedell'Assicreditonell'ABI .