RASSEGNA TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V ORDINANZA DEL 12 GENNAIO 2021, N. 242 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI. Condanna alla restituzione di somme soggette ad IVA - Tassazione - Misura fissa - Fondamento - Fattispecie. In tema di imposta di registro su atti giudiziari, la sentenza di condanna in solido nella specie di un correntista e dei suoi fideiussori in favore della banca alla restituzione di un finanziamento soggetto ad IVA va tassata in misura fissa, trattandosi di prestazione di servizi ex art. 3, comma 2, n. 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 la quale, benché esente ai sensi del successivo art. 10, non esclude l'applicazione del principio dell'alternatività registro-IVA previsto dall'art. 40, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986. Si richiamano a Sez. 5, Sentenza n. 9390 del 2007 In tema di imposta di registro, la registrazione del decreto ingiuntivo esecutivo ottenuto dal creditore per il pagamento di somme assoggettate all'IVA gode, in base al principio dell'alternatività posto dall'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dell'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, senza che assuma rilievo la circostanza che l'ingiunzione sia emessa contro il solo debitore principale, il fideiussore o entrambi, non soggetti IVA. b Sez.5, Sentenza n. 24268 del 2015 In tema d'imposta di registro, alla luce del principio dell'alternatività con l'IVA, gli atti sottoposti, anche solo teoricamente, perché di fatto esentati, a quest'imposta non debbono scontare quella proporzionale di registro. In particolare, poiché secondo gli artt. 5, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, e 1, lettera b , dell'allegata tariffa, parte seconda, sono sottoposte a registrazione in caso d'uso, e scontano l'imposta in misura fissa, le scritture private non autenticate contenenti disposizioni relative ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, fra cui le prestazioni di servizi , nelle quali la legge sull'IVA art. 3, comma 2, n. 3, del d.P.R. n. 633del 1972 comprende i prestiti in denaro, questi, ancorché siano poi esentati dall'imposta stessa dal successivo art. 10, n. 1, quando possano considerarsi operazioni di finanziamento , tuttavia, essendo in astratto soggetti all'IVA, non sono soggetti all'imposta proporzionale di registro . SEZ. V ORDINANZA DEL 12 GENNAIO 2021, N. 239 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI. Avviso di liquidazione - Motivazione -Contenuto - Allegazione dell’atto assoggettato ad imposizione - Necessità - Limiti - Fondamento. In tema di imposta di registro, l'avviso di liquidazione emesso ex art. 54, comma 5, del d.P.R. n. 131 del 1986 in relazione a un atto giudiziario deve contenere l'indicazione dell'imponibile, l'aliquota applicata e l'imposta liquidata, ma non deve necessariamente recare, in allegato, la sentenza o il suo contenuto essenziale rispondendo l'obbligo di motivazione di cui all'art. 7 St. contr. all'esigenza di garantire il pieno e immediato esercizio delle facoltà difensive del contribuente, senza costringerlo ad attività di ricerca, e non riguardando perciò atti o documenti da lui conosciuti o conoscibili, sempre che il contenuto delle informazioni fornite garantisca la conoscenza dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa fiscale e si tratti di informazioni facilmente intellegibili. Si richiamano i Sez. 5 - , Sentenza n. 24220 del 2016 In tema di riscossione tributaria, la necessità di specifica motivazione dell'avviso di liquidazione emesso non si traduce nel mero richiamo degli atti prodromici nella specie, della sentenza divenuta definitiva , ma richiede anche la determinazione del tributo dovuto e l'indicazione degli elementi matematici posti alla base di tale quantificazione onde consentire al contribuente la verifica della correttezza del calcolo operato dall'Amministrazione finanziaria. ii Sez. 5 - , Ordinanza n. 13402 del 2020 In tema di imposta di registro, l'avviso di liquidazione emesso ex art. 54, comma 5, del d.P.R. n. 131 del 1986 in relazione a una conciliazione giudiziale deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione dell'articolo applicato, sulla cui base è avanzata la pretesa impositiva, e l'aliquota dell'imposta, ma non deve necessariamente recare, in allegato, il relativo verbale, rispondendo l'obbligo di motivazione di cui all'art. 7 St. contr. all'esigenza di garantire il pieno e immediato esercizio delle facoltà difensive del contribuente, senza costringerlo ad attività di ricerca, e non riguardando perciò atti o documenti da lui conosciuti o, a maggior ragione, redatti. iii Sez. 5 - , Ordinanza n. 21713 del 2020 In tema di imposta di registro relativa a sentenza civile, l'Amministrazione finanziaria è esonerata dall'obbligo di allegare all'avviso di liquidazione la sentenza su cui esso si fonda, in quanto trattasi di atto di cui il contribuente, parte del relativo giudizio, è a conoscenza diversamente tale incombente si risolverebbe in un adempimento superfluo ed ultroneo che, da un lato, determinerebbe un eccessivo aggravamento degli oneri connessi all'esercizio della potestà impositiva e, dall'altro, non varrebbe a fornire elementi utili e significativi per la tutela del diritto di difesa nei confronti dellapretesa tributaria, ponendosi così in contrasto con i canoni generali della collaborazione e della buona fede . SEZ. V ORDINANZA DEL 12 GENNAIO 2021, N. 237 TRIBUTI IN GENERALE - SOLVE ET REPETE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE. Notificazioni - Identità tra il titolare dell’atto impositivo e l’intestatario della notifica indicato nella relata impressa sull’ultimo foglio dell’atto e sottoscritta dal consegnatario a mani - Presunzione di coincidenza tra oggetto della notifica e atto notificato - Sussistenza - Ragioni - Conseguenze - Onere della prova contraria a carico del destinatario - Contenuto. In tema di notificazioni, la coincidenza tra l'intestatario dell'avviso di accertamento e l'intestatario della relata di notifica, impressa a tergo nell'ultimo foglio dell'atto e da questi sottoscritta, e l'attestazione, da parte del messo notificatore, dell'identificazione, con efficaciafidefacentesiccome proveniente da pubblico ufficiale, della persona fisica consegnataria a mani proprie dell'atto quale sua destinataria, costituiscono indici presuntivi, anche in assenza di ulteriori elementi quali il numero identificativo dell'atto , dell'identità dell'oggetto della notifica con l'atto materialmente congiunto alla corrispondente relata, sicché grava sul destinatario l'onere di provare, con ogni mezzo istruttorio, di avere ricevuto, nel luogo e nella data indicati nella relata e per il tramite del medesimo ufficiale notificatore, un avviso diverso da quello prodotto in giudizio. Si richiamano i Sez. 5- ,Sentenza n. 16528 del 2018 In tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova. ii Sez. 5- ,Ordinanza n. 30787 del 2019 Nel caso di contestazione dell'atto comunicato a mezzo raccomandata, la prova dell'arrivo di questa fa presumere, ex art. 1335 c.c., l'invio e la conoscenza dell'atto, spettando al destinatario, in conformità al principio di vicinanza della prova , l'onere eventuale di dimostrare che il plico non conteneva l'avviso. Tale presunzione, però, opera per la sola ipotesi di una busta che contenga un unico atto, mentre ove il mittente affermi di averne inserito più di uno e il destinatario contesti tale circostanza, grava sul mittente l'onere di provare l'intervenuta notifica e, quindi, il fatto che tutti gliatti fossero contenuti nel plico, in quanto, secondo l' idquodplerumqueaccidit , ad ogni atto da comunicare corrisponde una singola spedizione. Nella specie, la S.C. ha ritenuto che valesse la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. sul presupposto che il processo verbale di contestazione e l'avviso di rettifica costituissero non già atti distinti, bensì un unico atto, essendo l'uno parte integrante del secondo, sicché sarebbe spettato al destinatario dimostrare che il plico non conteneva l'avviso . iii Sez. 5 - , Sentenza n. 3234 del 2020 In tema di impugnazioni nel processo tributario, la spedizione a mezzo posta del ricorso o dell'atto d'appello in busta chiusa, pur se priva di indicazioni all'esterno circa l'atto in essa racchiuso - anziché in plico senza busta come previsto dall'art. 20 del d.lgs. n. 546 del 1992 - costituisce una mera irregolarità se il contenuto della busta e la riferibilità alla parte non siano contestati, essendo, altrimenti, onere del ricorrente o dell'appellante dare la prova dell'infondatezza della contestazione formulata . SEZ. V SENTENZA DEL 12 GENNAIO 2021, N. 224 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - DICHIARAZIONE - IN GENERE. Istituzione e dotazione di trust liquidatorio solvendicausa - Imponibilità - Esclusione - Fondamento. L'imposta sulle donazioni non è dovuta in sede di istituzione e dotazione di trust liquidatorio in funzionesolutoriacomportando il trasferimento solo temporaneo al trustee dei beni da liquidare e la ripartizione del ricavato ai beneficiari a dovuta soddisfazione dei loro crediti senza effettivo e stabile passaggio di ricchezza, sicché restano fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione patrimoniale ed apposizione del vincolo di destinazione. In precedenza a Sez.5 - , Sentenza n. 19167 del 2019 In tema di trust , l'imposta sulle successione e donazioni, prevista dall'art. 2, comma 47, deld.l.n. 262 del 2006 conv. conmodif. dalla l. n. 286 del 2006 anche per i vincoli di destinazione, è dovuta non al momento della costituzione dell'atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito all'eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest'ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell'art. 53 Cost. b Sez.5 - , Sentenza n. 8082 del 2020 In tema di imposta di donazione, registro eipocatastale, la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'art. 2, comma47,d.l.n. 262 del 2006,conv. in l. n. 286 del 2006, non costituisce autonomo presupposto impositivo, essendo necessario un effettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale. In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che nel caso di trust cd.autodichiarato, ove disponente e trustee coincidono, non ricorre il presupposto del reale arricchimento mediante effettivo trasferimento di beni e diritti, in quanto il disponente beneficerà i suoi discendenti osestesso, se ancora in vita, al momento della scadenza .