RASSEGNA TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. 5 ORDINANZA DEL 9 OTTOBRE 2020, N. 21827 TRIBUTI IN GENERALE - SOLVE ET REPETE - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE DELIMITAZIONE TERRITORIALE - ZONE DEPRESSE ED ALTRI TERRITORI DEL CENTRO NORD. Presupposto - Prosecuzione o normale espansione aziendale di un'impresa già esistente - Requisito della novità della costituzione dell'impresa - Nuova struttura aziendale - Necessità - Condizioni. In tema di benefici tributari, l'esenzione decennale dalle imposte dirette sul reddito, prevista dall'art. 8, commi 1 e 2, della l. n. 614 del 1966, in favore delle nuove imprese artigiane e delle nuove piccole e medie imprese industriali costituite nelle zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale, non compete nel caso di ampliamento, trasformazione o ammodernamento di opifici già esistenti, ma solo nel caso in cui l'azienda presenti il requisito della novità, consistente nell'apporto di elementi di sviluppo imprenditoriale nelle predette zone, e, pertanto, va negato in ipotesi di semplice trasferimento di attività in un nuovo stabilimento, preso in locazione, e non di creazione di una nuova attività industriale. Si richiama Cass.Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6704 del 2013 Il beneficio dell'esenzione decennale dai tributi diretti sul reddito, prevista dai primi due commi dell'art. 8 della legge n. 614 del 1966, in favore delle nuove imprese artigiane e delle nuove piccole e medie imprese industriali che si costituiscono nelle zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale, non compete nel caso di ampliamento, trasformazione o ammodernamento di opifici già esistenti, ma solo nel caso in cui l'azienda presenti il requisito della novità, consistente nell'apporto di elementi di sviluppo imprenditoriale nelle predette zone, e, pertanto, va negato in ipotesi di semplice trasferimento di attività in un nuovo stabilimento, preso in locazione, e non di creazione di una nuova attività industriale . SEZ. 5 ORDINANZA DEL 14 OTTOBRE 2020, N. 22181 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - IN GENERE. Imposta sulle successioni - Quote di un fondo comune di investimento - Non assimilabilità a denaro, oggetti e mobilia” oggetto della presunzione di cui all’ art. 9 d.lgs. n. 346 del 1990 - Conseguenze. Le quote dei fondi di investimento mobiliare non rientrano nella nozione di denaro gioielli e mobilia di cui all'art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 346 del 1990, sicché esse concorrono, analogamente agli altri beni dell'attivo ereditario, alla determinazione della base di calcolo della ulteriore percentuale del 10% prevista dalla suindicata disposizione. Si richiama Cass.Sez. 5, Sentenza n. 4751 del 2008 In tema di imposta di successione, l'art. 9, comma 2, deld.lgs31 ottobre 1990, n. 346 - che prevede che il denaro, i gioielli e la mobilia si presumono compresi nell'attivo ereditario per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore - deve essere interpretato nel senso che il valore presunto di tali beni comprenda anche quanto eventualmente dichiarato dal contribuente, con la conseguenza che è illegittima la pretesa del fisco di calcolare la percentuale presuntiva del dieci per cento sull'attivo ereditario, dopo avere aggiunto il valore dichiarato dall'erede per denaro, gioielli e mobilia. In presenza, pertanto, di un valore dichiarato inferiore a quello presunto, l'imposta principale di successione deve essere sempre calcolata, per quanto riguarda i beni mobili, sul valore presunto, mentre l'imposta complementare deve essere liquidata sulla differenza tra valore presunto e quello dichiarato . SEZ. 5 SENTENZA DEL 25 SETTEMBRE 2020, N. 20167 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO I.V.A. - BASE IMPONIBILE - IN GENERE. Vendite dietro presentazione di buoni-acquisto rilasciati da un terzo - Individuazione - Prezzo di cessione effettivamente conseguito - Rilevanza. In tema d'IVA, in caso vendite effettuate in favore di clienti dietro presentazione di buoni acquisto rilasciati da un terzo soggetto, che li ha a sua volta acquistati dal venditore a prezzo inferiore al loro valore nominale, la base imponibile che il venditore è tenuto a versare al Fisco è costituita dal prezzo di cessione dei buoni acquisto effettivamente conseguito dal venditore e non da quello corrispondente al loro valore nominale. Non si rilevano precedenti in termini. SEZ. 5 ORDINANZA DEL 28 SETTEMBRE 2020, N. 20428 TRIBUTI IN GENERALE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO NOZIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE. Avviso accertamento - Motivazione - Allegazione dei documenti cui lo stesso fa riferimento - Necessità - Allegazione dei documenti richiamati nel processo verbale di constatazione - Esclusione - Produzione degli stessi in giudizio - Necessità - Fondamento. In tema di avviso di accertamento, l'onere di allegazione di cui all'art. 7 della l. n. 212 del 2000 è limitato ai documenti cui lo stesso fa riferimento, ma non si estende anche quelli cui si riferisce il processo verbale diconstatazionei quali devono eventualmente essere prodotti in giudizio al fine di provare la legittimità della pretesa impositiva. Si richiamano i Sez. 5- ,Sentenza n. 28060 del 2017 In tema di motivazione dell'atto d'imposizione tributaria, l'onere dell'Ufficio di mettere in grado il contribuente di conoscere le ragioni della pretesa deve ritenersi assolto, con doppia motivazione perrelationem , qualora il richiamato processo verbale di constatazione faccia a sua volta riferimento a documenti in possesso o comunque conosciuti o agevolmente conoscibili dal contribuente. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto assolto l'onere motivazionale mediante richiamo a processo verbale di constatazione richiamante bolle di accompagnamento della merce acquistata dal contribuente, in quanto da lui conoscibili . ii Sez. 5- ,Ordinanza n. 32127 del2018 L'avvisodi accertamento, nell'ipotesi di doppia motivazione perrelationem , è legittimo ove il processo verbale di constatazione richiamatonello stesso facciaa propria volta riferimento a documenti in possesso o comunque conosciuti o agevolmente conoscibili dal contribuente. Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto non assolto tale onere in quanto il processo verbale di constatazione richiamava anche atti di indagine penale, coperti dal segreto investigativo, che erano entrati nella sfera di conoscenza del contribuente dopo la notifica dell'avviso di accertamento . iii Sez. 5 - , Sentenza n. 6524 del 2020 La motivazione dell'avviso di rettifica che rinvii a processi verbali della Guardia di Finanza, individuando in tal modo la causa giustificativa della pretesa impositiva, è requisito formale di validità dell'atto che si distingue da quello dell'effettiva sussistenza degli elementi dimostrativi dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, l'indicazione dei quali è disciplinata dalle regole processuali dell'istruzione probatoria operanti nell'eventuale giudizio avente ad oggetto detta pretesa . SEZ. 5 SENTENZA DEL 13 OTTOBRE 2020, N. 22014 TRIBUTI IN GENERALE - SOLVE ET REPETE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - PROCEDIMENTO - IN GENERE. Estinzione società – Legittimazione soci –Differenza tra responsabilità del socio e legittimazione degli stessi quali successori – Conseguenze. Nel processo tributario, la cancellazione della società dal registro delle imprese e la sua conseguente estinzione priva lasocieta`stessa dellacapacita`di stare in giudizio e comporta la conseguente legittimazione dei soci, quali successori della stessa legittimazione che ha ambito più esteso di quello afferente alla loro responsabilità, disciplinato dall'art. dell'art. 2495, comma 2, cod. civ., di talché affermare la legittimazione di questi ultimi ad essere convenuti in quanto successori della società estinta non equivale anche a riconoscerne la responsabilità in relazione alle obbligazioni sociali. Non si rilevano precedenti in termini. SEZ. 5 ORDINANZA DEL 14 OTTOBRE 2020N. 22184 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI NOZIONE – SEMPLICI. Accertamento induttivo del reddito impresa - Presupposti - Presunzioni ex art. 39, comma 1, lett. d del d.P.R. n. 600 del 1973 - Sufficienza di una sola presunzione per il convincimento del giudice - Ragioni - Fattispecie. In tema di accertamento dei redditi, costituisce presupposto per procedere col metodo analitico induttivo la complessiva inattendibilità della contabilità, da valutarsi sulla base di presunzioni ex art. 39, comma 1, lett. d , d.P.R. n. 600, del 1973, alla stregua di criteri di ragionevolezza, ancorché le scritture contabili siano formalmente corrette dette presunzioni non devono essere necessariamente plurime, potendosi il convincimento del giudice fondare anche su un elemento unico, preciso e grave. In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che non aveva valorizzato l'unica presunzionepostaa fondamento dell'avviso di accertamento ex art 39cit, costituita dal consumo di energia elettrica, presunzione dalla quale l'Ufficio era risalito alla quantificazione dei redditi di un'impresa di autolavaggio . Si richiamano i Sez. 5- ,Ordinanza n. 30803 del2017 Intema di accertamento induttivo del reddito di impresa, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d , d.P.R. n. 600 del 1973, il convincimento del giudice in ordine alla sussistenza di maggiori ricavi non dichiarati da un’impresa commerciale può fondarsi anche su una sola presunzione semplice, purché grave e precisa. Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia di merito che aveva escluso la sufficienza, ai fini della determinazione induttiva del reddito, dell’unico indizio rappresentato dalla discordanza tra la quantità di carburante acquistato da un autotrasportatore e quella da costui dichiarata ai fini della richiesta di agevolazioni fiscali . ii Sez. 5 - , Ordinanza n. 7025 del 2018 In tema di rettifica dei redditi d'impresa, l'accertamento analitico induttivo presuppone, a differenza di quello induttivo puro , che la documentazione contabile sia nel complesso attendibile, sicché la ricostruzione fondata sulle presunzioni semplici, di cui all'art. 39, comma 1, lett. d , del d.P.R. n. 600 del 1973, non ha ad oggetto il reddito nella sua totalità, ma singoli elementi attivi e passivi, dei quali risulta provata aliunde la mancanza o l'inesattezza. iii Sez. 5 - , Ordinanza n. 33604 del 2019 In tema di rettifica dei redditi d'impresa, il discrimine tra l'accertamento con metodo analitico induttivo e quello con metodo induttivo puro sta, rispettivamente, nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili nel primo caso, la incompletezza, falsità od inesattezza degli elementi indicati non è tale da consentire di prescindere dalle scritture contabili, in quanto l'Ufficio accertatore può solo completare le lacune riscontrate, utilizzando ai fini della dimostrazione dell'esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anche presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all'art. 2729 c.c. nel secondo caso, invece, le omissioni o le false od inesatte indicazioni sono così gravi, numerose e ripetute da inficiare l'attendibilità - e dunque l'utilizzabilità, ai fini dell'accertamento - anche degli altri dati contabili apparentemente regolari , sicché l'amministrazione finanziaria può prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili in quanto esistenti ed è legittimata a determinare l'imponibile in base ad elementi meramente indiziari, anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva ex artt. 2727 e 2729 c.c SEZ. 5 SENTENZA DEL 23 OTTOBRE 2020, N. 23226 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI. Esenzione d’accisa – Carburante per la navigazione – Normativa nazionale - Disapplicazione – Prestazione di servizi a titolo oneroso – Accertamento – Necessità – Onere della prova. In tema di esenzione d'accisa per l'utilizzazione di carburante per la navigazione, l'art. 2, comma 1, lett. a , d.lgs. n. 171 del 2005, limitandosi a prevedere che l'unità da diporto è utilizzata a fini commerciali a quando è oggetto di contratti di locazione e di noleggio , va disapplicato perché in contrasto con l'art. 14, n. 1, lett. c , della direttiva n. 2003/96/CE, dovendosi accertare, con onere della prova in capo al soggetto che invoca l'esenzione, che la navigazione da parte dell'utilizzatore implichi una prestazione di servizi a titolo oneroso. Si veda, Cass.Sez. 5- ,Sentenza n. 27105 del 2019 In tema di diritti doganali, il carburante residuo esistente nel serbatoio di una nave, che sia oggetto di importazione da un Paese extra UE e costituisca perciò bene merce, va sottoposto ad accisa, non trovando applicazione le esenzioni specificamente previste dalla normativa applicabile rationetemporis in quanto riguardanti invece la navigazione commerciale .