RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V ORDINANZA 6 OTTOBRE 2020, N. 21411 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO I.V.A. - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE – AUTORIZZAZIONI. Accesso - Autorizzazione del PM - Presupposti - Condizioni - Locali abitativi ad uso promiscuo - Necessità - Esclusione - Nozione - Fattispecie. In tema di accertamento, l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica, prescritta dall'art. 52, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, ai fini dell'accesso del personale dell'Amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza, nell'esercizio dei compiti di collaborazione con gli Uffici finanziari ad essa demandati a locali adibiti anche ad abitazione del contribuente ovvero esclusivamente ad abitazione, è subordinata alla presenza di gravi indizi di violazioni soltanto in quest'ultima ipotesi e non anche quando si tratti di locali ad uso promiscuo destinazione, quest'ultima, che ricorre non soltanto ove i medesimi ambienti siano contestualmente utilizzati per la vita familiare e per l'attività professionale, ma ogni qual volta l'agevole possibilità di comunicazione interna consenta il trasferimento di documenti propri dell'attività commerciale nei locali abitativi. In applicazione del principio, la S.C., nella specie, ha cassato l'impugnata sentenza che aveva annullato l'atto impositivo per carenza di motivazione circa la ricorrenza di gravi indizi del provvedimento del P.M., omettendo di valutare l'uso promiscuo dei locali, vista la presenza nell'abitazione del l.r. della società contribuente di una mansarda adibita ad ufficio . In senso conforme, Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7723 del 2018 In tema di accertamento, l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica, prescritta dall'art. 52, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, ai fini dell'accesso degli impiegati dell'Amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza, nell'esercizio dei compiti di collaborazione con gli uffici finanziari ad essa demandati a locali adibiti anche ad abitazione del contribuente ovvero esclusivamente ad abitazione, è subordinata alla presenza di gravi indizi di violazioni soltanto in quest'ultima ipotesi e non anche quando si tratti di locali ad uso promiscuo. Tale ultima destinazione ricorre non soltanto nel caso in cui i medesimi ambienti siano contestualmente utilizzati per la vita familiare e per l'attività professionale, ma ogni qual volta l'agevole possibilità di comunicazione interna consenta il trasferimento di documenti propri dell'attività commerciale nei locali abitativi. La S.C., in applicazione del principio, ha cassato la sentenza impugnata, che aveva annullato l'atto impositivo per carenza di motivazione circa la ricorrenza di gravi indizi del provvedimento del P.M. di autorizzazione all'accesso all'abitazione del contribuente, omettendo ogni valutazione sull'uso promiscuo dei locali, nonostante la presenza di un collegamento interno tra il locale destinato ad uso abitativo e la sottostante unità immobiliare adibita a ristorante - pizzeria . SEZ. V ORDINANZA 25 SETTEMBRE 2020, N. 20200 TRIBUTI IN GENERALE - SOLVE ET REPETE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - PROCEDIMENTO - IN GENERE. Accertamento con adesione concluso con la società - Estensione automatica degli effetti nei confronti dei soci - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. In tema di reddito d'impresa, l'accertamento con adesione concluso nei confronti di una società di persone, diversamente dall'accertamento tributario sottoposto al vaglio giurisdizionale, non si estende automaticamente all'accertamento consequenziale nei confronti dei soci nella specie, divenuto inoppugnabile quanto al maggior reddito conseguito personalmente dal contribuente , in difetto di un'espressa previsione legislativa e stante la finalità della procedura stragiudiziale, volta ad evitare il contenzioso mediante strumenti equitativi che importano una riduzione degli importi altrimenti dovuti. Si richiamano a Sez. 6 - 5, Sentenza n. 24793 del 2015 In tema di contenzioso tributario, nel giudizio avente ad oggetto l'avviso di accertamento relativo al socio di una società di capitali a ristretta base sociale, deve riconoscersi l'efficacia riflessa del giudicato formatosi nel giudizio intercorso tra l'Agenzia delle entrate e la società, con cui sia stata accertata la insussistenza di utili extracontabili della medesima, in quanto detto accertamento negativo rimuove il presupposto da cui dipende il maggior utile da partecipazione conseguito dal socio. b Sez. 5 - , Ordinanza n. 27895 del 2018 L'annullamento per motivi attinenti al merito della pretesa tributaria dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società, sancito con sentenza passata in giudicato, avendo carattere pregiudicante, spiega i suoi effetti a favore di tutti i soci. SEZ. V ORDINANZA 18 GIUGNO 2020, N. 11817 TRIBUTI IN GENERALE - SOLVE ET REPETE - CONDONO FISCALE. Definizione agevolata mediante cd. pace fiscale - Annullamento ex lege dei debiti tributari ex art. 4 d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., in l. n. 136 del 2018 - Limite di 1.000 euro - Operatività - Singolo carico affidato all'agente della riscossione - Nozione - Riferibilità - Cartelle di importo complessivo superiore a 1.000 euro - Ammissibilità - Fondamento. In tema di definizione agevolata delle controversie mediante cd. pace fiscale , ai fini dell'annullamento, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., in l. n. 136 del 2018, dei debiti tributari la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, il limite di mille euro di valore del debito è riferito al singolo carico affidato , per tale dovendo intendersi la singola partita di ruolo, e cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori, sicché vi rientrano le cartelle anche di importo complessivo superiore a detto valore, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille euro, costituendo oggetto del condono il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella. Il principio è difforme rispetto al precedente di Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 17966 del 2020 Ai fini dell'annullamento, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., dalla l. n. 136 del 2018, dei debiti tributari la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, il limite di valore del debito mille euro non deve essere riferito ai singoli carichi risultanti da ciascuna cartella esattoriale ma alla sommatoria di essi e, se i debiti sono di diversa natura, al valore complessivo dei carichi omogenei.