RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V SENTENZA 30 SETTEMBRE 2020, N. 20818 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA IMPOSTA DI CONSUMO SUL . Imposte consumo – Addizionali provinciali alle accise sull’energia elettrica ex art. 6 d.l. n. 511 del 1988 – Pagamento effettuato in base a norme nazionali in conflitto con diritto unionale e pagamento effettuato per errata applicazione di norme interne ex art. 29 l. n. 428/1990 – Carattere onnicomprensivo – Sussistenza. In materia di rimborsi di imposte di consumo, quali sono le addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, la disciplina prevista dall'art. 29 della I. n. 428 del 1990 - che distingue tra il pagamento effettuato in applicazione di norme nazionali in contrasto con il diritto unionale comma 2 e il pagamento effettuato in ragione di una errata o inesatta applicazione delle regole interne comma 3 - ha carattere omnicomprensivo e prende, pertanto, in considerazione tutte le possibili azioni di rimborso, applicandosi sia alle azioni di ripetizione delle imposte di consumo basate sulla violazione del diritto comunitario, sia a quelle basate sul solo diritto nazionale. TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA IMPOSTA DI CONSUMO SUL . Addizionali provinciali alle accise sull’energia elettrica – Azione di ripetizione – Spesa concorrente alla formazione del reddito –Comunicazione all’Agenzia delle entrate – Sussistenza – Fondamento. L'azione di ripetizione delle addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988 prevede che, quando la spesa ha concorso alla formazione del reddito, l'istanza di rimborso sia comunicata, a pena di inammissibilità, all'Agenzia delle entrate, proprio in ragione dei riflessi sui redditi dichiarati dell'esercizio di competenza. In ordine al primo principio, si richiama Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 15198 del 2019 In tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere ad una o più finalità specifiche previste dall'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi pertanto, va disapplicata, per contrasto col diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. in l. n. 20 del 1989, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime. In ordine al secondo, non si rilevano precedenti in termini. SEZ. V SENTENZA 21 SETTEMBRE 2020, N. 19638 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI - DIRITTI MARITTIMI - TASSA DI SBARCO. Tassa portuale cd. di imbarco e sbarco - Ambito applicativo - Definizione - Natura - Imposta doganale - Esclusione - Conseguenze - Prescrizione decennale - Contraddittorio enprocedimentale - Obbligo - Esclusione - Fattispecie. La tassa portuale cd. di imbarco e sbarco su merci trasportate per via marittima nella specie oli minerali su piattaforme terminali realizzate off shore , applicabile a qualsiasi scalo, approdo o struttura di ormeggio comunque ubicata all'interno della circoscrizione dell'Autorità marittima - indipendentemente dalla natura pubblica o privata dell'infrastruttura o dalla sua collocazione, purché entro i limiti del mare territoriale - suppone un rapporto sinallagmatico con l'attività dell'Autorità portuale, che incamera il relativo gettito per il funzionamento dell'area affidata alle sue cure, ed ha natura di contributo integrativo che si aggiunge alla tassa erariale del sistema impositivo generale pertanto, non essendo un'imposta doganale su operazioni imponibili afferenti al passaggio dei confini ma un tributo interno, assoggettato all'ordinaria prescrizione decennale, non soggiace all'obbligo di preventivo contraddittorio endoprocedimentale a cui, in assenza di specifica previsione, sia tenuto l'Ufficio. In senso conforme, Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 20018 del 2017 La tassa portuale cd. di sbarco e di imbarco su merci trasportate per via marittima di cui all'art. 33, della l. n. 82 del 1963, come modificata dall'art. 28, comma 6, della l. n. 84 del 1994, non è un'imposta doganale ma costituisce un tributo interno, poiché non incide su operazioni imponibili afferenti al passaggio dei confini, ma rappresenta un contributo integrativo che si aggiunge alla tassa erariale del sistema impositivo generale attraverso il quale il contribuente, avente capacità contributiva, viene chiamato a concorrere in via ulteriore al mantenimento delle funzioni pubbliche svolte dall'autorità portuale per il funzionamento dell'area affidata alle sue cure. Ne consegue l'inapplicabilità dell'art. 84 del d.P.R. n. 43 del 1973 e dell'art. 11, comma 5, del d.lgs. n. 374 del 1990 e l'assoggettamento dei relativi diritti alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.