RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V ORDINANZA 29 SETTEMBRE 2020, N. 20601 TRIBUTI IN GENERALE - SOLVE ET REPETE - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE. Agevolazione ex art 8, comma 10, lett.f l. n. 448/1998 – Applicabilità alle società semplici esercitanti attività agricola e produttive di reddito agrario e non d’impresa – Esclusione – Fondamento – Ratio” dell’agevolazione e della l. n. 244/2007. In tema di agevolazioni fiscali, il credito d'imposta per i gestori di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa e con energia geotermica previsto dall'art. 8, comma 10, lett f l. n. 448/1998, è destinato alle società che esercitano attività commerciale e producono redditi di impresa nella cui nozione non rientrano le società che esercitano impresa agraria, in quanto tale credito, ispirato a misure compensative di settore, è diretto al cliente finale al quale è riconosciuto in fattura dalla società che si fa carico di finanziarlo salvo successivamente recuperarlo in sede di dichiarazione dei redditi ratio che risulta confermata dall'art. 2, comma 138, l. n. 244/2007, il quale, nell'interpretare l'art. 8 cit., ha solo previsto che, nel caso di coincidenza tra soggetto gestore della rete ed utilizzatore finale, il credito di imposta si può comunque portare in compensazione con ciò senza estendere il beneficio ad ogni persona giuridica, anche non svolgente attività commerciale. Non si rilevano precedenti in termini. SEZ. V SENTENZA 29 SETTEMBRE 2020, N. 20591 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO I.V.A. - IN GENERE. IVA – Società organizzatrice di sistema premiante in favore dei propri dipendenti, che indichi, alle società tenute alla concreta erogazione dei premi, i beneficiari degli stessi - Incarico ricevuto da altre società del gruppo che abbiano ricevuto vantaggi e si siano impegnate a sostenerne pro quota ” i costi – Qualifica dell’attività svolta dalla società organizzatrice – Mandataria senza rappresentanza delle altre società – Sussistenza – Conseguenze in tema di fatturazione. In tema di iva, la società che organizzi un sistema premiante dell'impegno dei propri dipendenti su incarico ricevuto da altre società del gruppo che ne abbiano tratto vantaggio e che si siano impegnate pro quota a sostenere almeno in parte i costi relativi, e indichi ai terzi chiamati a erogare le prestazioni costituenti i premi i beneficiari di questi, agisce come mandataria senza rappresentanza delle altre società sicché i terzi fornitori sono tenuti a fatturare le prestazioni nei confronti della mandataria, che agisce nei loro confronti come committente, e questa seconda è tenuta a rifatturare le prestazioni alle mandanti nei limiti dell'incarico ricevuto. In precedenza, Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 30360 del 2018 In tema di IVA, ai sensi dell'art. 3, comma 3, ultimo periodo, del d.P.R. n. 633 del 1972, nel mandato senza rappresentanza deve essere attribuita rilevanza, ai fini dell'imponibilità, sia alle prestazioni tra mandante e mandatario, sia a quelle tra mandatario e terzo, mentre, a differenza di quanto avviene nel mandato con rappresentanza, la prestazione resa dal mandatario al mandante non costituisce un'attività imponibile, non configurandosi una autonoma prestazione di mandato. SEZ. V ORDINANZA 23 SETTEMBRE 2020, N. 19930 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO I.V.A. - OGGETTO - OPERAZIONI PERMUTATIVE E DAZIONI IN PAGAMENTO. Cessione di bene immobile con obbligo di prestazione di servizio - Natura - Permuta - Configurabilità - Pagamento del corrispettivo - Individuazione. In tema di IVA, qualora un bene immobile sia ceduto dietro l'assunzione dell'obbligo di eseguire una prestazione di un servizio, l'operazione va qualificata quale permuta e il ricevimento da parte del cedente di tale prestazione costituisce pagamento del corrispettivo ed è in tale momento che la cessione si considera effettuata qualora il corrispettivo sia rappresentato da una pluralità di prestazioni, il ricevimento da parte del cedente di una di tali prestazioni costituisce pagamento del corrispettivo limitatamente al valore del servizio prestato ed è in tale momento che la cessione si considera effettuata, limitatamente a siffatto valore. Si veda Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 28723 del 2017 In tema di IVA, la permuta deve essere considerata non come unica operazione bensì come più operazioni tra loro indipendenti, autonome ai fini della tassazione, alle quali va applicata la relativa disciplina in merito alla sussistenza dei presupposti di assoggettamento all'imposta ed in ordine alla determinazione di base imponibile ed aliquota ai detti fini, l’art. 11 del d.P.R. n. 633 del 1972 amplia la nozione di permuta rispetto a quella civilistica, contenuta nell’art. 1552 c.c., estendendola anche alle ipotesi di permute tra beni e servizi e di servizi con altri servizi. Ne consegue che, in tale ultimo caso, il ricevimento da parte di uno dei due contraenti del servizio, nella specie relativo alla risistemazione da parte del conduttore dell'immobile locato a fronte della riduzione del relativo canone operata dal locatore, equivale, in parte qua , al pagamento del corrispettivo ed è in tale momento che l'operazione si considera effettuata ai fini IVA.