RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V. ORDINANZA 11 SETTEMBRE 2020, numero 18854 TRIBUTI IN GENERALE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO NOZIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE. Accertamento verso la società per ricavi non contabilizzati - Termine dilatorio ex art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000 - Spettanza a tutti i contribuenti coinvolti nell’accertamento - Esclusione - Limitazione a quello raggiunto da verifiche presso i locali aziendali - Sussistenza - Conseguenze in caso di accertamento verso la società e i soci - Irrilevanza della priorità temporale della notifica dell’avviso al socio. In tema di accertamento verso la società in ordine a ricavi non contabilizzati, il termine dilatorio ex art. 12 l. n. 212/2000 non opera nei confronti di tutti i contribuenti coinvolti nell'accertamento, ma soltanto di colui che sia raggiunto da verifiche presso i locali aziendali, sicché, stante l'autonomia della posizione del socio rispetto a quella della società, in caso di accertamento eseguito nei confronti dell'ente è irrilevante, ai fini della legittimità dell'accertamento, la mera priorità temporale della notifica del relativo avviso al socio, rispetto a quella relativa alla società sottoposta a verifica, dovendo per questa essere rispettato il suddetto termine di 60 giorni. Si richiama Cass. Sez. 5, Sentenza n. 386 del 2016 In tema di accertamento delle imposte sui redditi, è legittimo l'avviso di accertamento emesso nei confronti del socio di maggioranza nella specie, per la quota del 96 per cento di una società di capitali nella specie, una s.r.l. a ristretta base azionaria, operando, in tal caso, la presunzione di attribuzione pro quota ai soci, nel corso dello stesso esercizio annuale, degli utili extra bilancio prodotti, che si fonda sul disposto di cui all'art. 39, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, senza che assuma rilievo che la società abbia aderito al cd. condono tombale ex art. 9 della l. n. 289 del 2002, essendo la società ed il socio titolari di posizioni fiscali distinte e indipendenti. SEZ. V. SENTENZA 22 SETTEMBRE 2020, numero 19774 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE. Art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 - Prelevamenti sui conti correnti superiori a 1.000 euro - Ius superveniens - Natura sostanziale - Conseguenze - Applicabilità agli accertamenti in corso - Esclusione. In tema di accertamento dei redditi mediante indagini bancarie, la modifica del meccanismo di onere della prova recata dall'art. 7-quater del d.l. n. 193 del 2006, conv., con modif., in l. n. 225 del 2016, in seno all'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 - secondo cui, ai fini della determinazione del maggior reddito, gli Uffici finanziari possono legittimamente utilizzare, come elementi posti a base delle rettifiche, i prelevamenti superiori a 1.000 euro giornalieri e, comunque, a 5.000 euro mensili sempre che il contribuente non ne indichi il beneficiario e non risultino dalle scritture contabili - non opera rispetto agli accertamenti non ancora definiti, trattandosi di norma di natura sostanziale non interpretativa, come tale priva di portata retroattiva. Si richiama Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 15161 del 2020 In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, l'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 fonda una presunzione relativa circa la natura di ricavi sia dei prelevamenti sia dei versamenti su conto corrente, superabile attraverso la prova, da parte del contribuente, che i versamenti sono registrati in contabilità e che i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari, anziché costituire acquisizione di utili pertanto, in virtù della disposta inversione dell'onere della prova, grava sul contribuente l'onere di superare la suddetta presunzione relativa dimostrando la sussistenza di specifici costi e oneri deducibili, che dev'essere fondata su concreti elementi di prova e non già su presunzioni o affermazioni di carattere generale o sul mero richiamo all'equità. SEZ. V. SENTENZA 17 SETTEMBRE 2020, numero 19340 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE COMPROMESSO NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE - IN GENERE. Atto di risoluzione consensuale di preliminare con conseguente restituzione della caparra confirmatoria ai promissari acquirenti -Disciplina antielusiva - Applicazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. In tema di imposte sui redditi, la disciplina antielusiva di cui all'art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - espressione del principio generale del divieto di abuso del diritto - non si applica alla risoluzione consensuale di contratto preliminare cui faccia seguito la restituzione della caparra confirmatoria al promissario acquirente nella specie, ritenuta dall'Ufficio indeducibile ai fini IRPEF ed IRAP per mancata inerenza del costo della restituzione , trattandosi di atto assimilabile ad uno scioglimento del contratto per mutuo dissenso, non rientrante tra i negozi tipizzati dal legislatore. Si veda Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 27886 del 2018 In tema di imposte sui redditi, la disciplina antielusiva dettata dall'art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - espressione del principio generale del divieto di abuso del diritto - non trova applicazione nell'ipotesi di interposizione di persona disciplinata dall'art. 37, comma 3, del detto decreto, non rientrando la stessa tra le operazioni negoziali tipizzate dal legislatore in presenza delle quali può configurarsi un abuso del diritto, da considerarsi tassative, avendo le finalità di limitare il rischio di una indiscriminata applicazione di tale figura, evitare controversie tributarie su accertamenti fiscali dall'esito incerto, ed impedire che i contribuenti siano sottoposti a inutili e complessi accertamenti fiscali a discapito di altre attività di controllo. SEZ. V. ORDINANZA 17 SETTEMBRE 2020, numero 19343 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI - IN GENERE. Dazi all’importazione - Carburanti - Serbatoio normale - Nozione - Interpretazione restrittiva - Fondamento. In tema di dazi doganali relativi a carburante, il serbatoio normale di cui all'art. 107, § 1, lett. a , del reg. UE n. 1186 del 2009, è quello installato dal costruttore su tutti i veicoli o contenitori dello stesso tipo, che risponda alle caratteristiche tecniche predeterminate per ciascun modello realizzato, dovendosi interpretare la norma restrittivamente secondo quanto statuito dalla giurisprudenza unionale. Si richiama Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 27297 del 2019 In tema di dazi doganali relativi a carburante, il serbatoio normale di cui all'art. 107, § 1, lett. a , del Regolamento UE n. 1186 del 2009, è quello installato dal costruttore su tutti i veicoli o contenitori dello stesso tipo, che risponda alle caratteristiche tecniche predeterminate per ciascun modello realizzato.