RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V ORDINANZA DELL’11 SETTEMBRE 2020, N. 18872 TRIBUTI IN GENERALE - SOLVE ET REPETE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - PROCEDIMENTO - IN GENERE. Silenzio rifiuto su istanza di rimborso - Impugnazione - Successivo accoglimento parziale dell'istanza - Rigetto implicito per la parte non rimborsata - Configurabilità - Condizioni - Conseguenze - Impugnazione del provvedimento, quale diniego parziale espresso - Necessità - Prosecuzione del precedente giudizio - Ammissibilità - Esclusione. In tema di contenzioso tributario, qualora, a fronte di una istanza di rimborso d'imposta, l'amministrazione finanziaria si limiti, puramente e semplicemente, ad emettere un provvedimento di rimborso parziale, senza evidenziare alcuna riserva o indicazione nel senso di una sua eventuale natura interlocutoria, il provvedimento medesimo si configura, per la parte relativa all'importo non rimborsato, come atto di rigetto - sia pure implicito - della richiesta di rimborso originariamente presentata dal contribuente. Ne consegue che detto provvedimento costituisce atto impugnabile quale rifiuto espresso, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, ai sensi degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, dovendo pertanto escludersi che il contribuente possa, pure dopo l'intervento del rimborso parziale e senza addurre elementi idonei a rivelarne la natura interlocutoria , proseguire la controversia introdotta con l'impugnazione del silenzio-rifiuto in ordine all'istanza di rimborso sia pure riducendo l'originaria domanda , senza impugnare il rifiuto implicitamente contenuto nell'atto di rimborso parziale. In senso conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14846 del 2008 In tema di contenzioso tributario, qualora, a fronte di una istanza di rimborso d'imposta, l'amministrazione finanziaria si limiti, puramente e semplicemente, ad emettere un provvedimento di rimborso parziale, senza evidenziare alcuna riserva o indicazione nel senso di una sua eventuale natura interlocutoria, il provvedimento medesimo si configura, per la parte relativa all'importo non rimborsato, come atto di rigetto - sia pure implicito - della richiesta di rimborso originariamente presentata dal contribuente. Ne consegue che detto provvedimento costituisce atto impugnabile quale rifiuto espresso, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, ai sensi degli artt. 19 e 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dovendo pertanto escludersi che il contribuente possa, pure dopo l'intervento del rimborso parziale e senza addurre elementi idonei a rivelarne la natura interlocutoria , proseguire la controversia introdotta con l'impugnazione del silenzio-rifiuto in ordine all'istanza di rimborso sia pure riducendo l'originaria domanda , senza impugnare il rifiuto implicitamente contenuto nell'atto di rimborso parziale. In senso difforme, Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 5338 del 2020 In tema di rimborsi di crediti di imposta, il provvedimento di accoglimento parziale dell'istanza non implica necessariamente il rigetto della parte non espressamente accolta, poiché il silenzio rifiuto parziale , a differenza del silenzio rifiuto totale , presuppone l'esistenza di un provvedimento positivo benché parziale , sicché il provvedimento di accoglimento parziale deve necessariamente essere oggetto di interpretazione, ben potendo avere, per la parte non espressamente contemplata, tanto natura reiettiva, quanto interlocutoria come, ad esempio, nell'ipotesi di carenza documentale . SEZ. V SENTENZA DELL’11 SETTEMBRE 2020, N. 18837 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO I.V.A. - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA – RIMBORSI. Iva - Insorgenza del credito in rivalsa in corso di procedura concorsuale - Modifica della base imponibile - Anticipazione al momento dell’omologazione della proposta concordataria - Necessità - Conseguenze - Credito del committente - Entità - Fondamento - Inapplicabilità del sistema ex art. 19 d.P.R. n. 633/1972. In tema di rimborso del credito IVA, ove il credito di rivalsa insorga in corso di procedura concorsuale, la modifica della base imponibile, su cui calcolare la detrazione, è anticipata al momento dell'omologazione, sicché, stante la ragionevole certezza del mancato pagamento integrale del credito, il committente può portare a credito l'IVA, conseguente all'esercizio delle detrazioni, nei limiti di quanto assolto in sede di rivalsa sulle fatture di acquisto ricevute, sulla base dell'importo risultante dalla proposta concordataria omologata e non di quello indicato nelle fatture ricevute dai prestatori, con conseguente inapplicabilità del sistema di regolazione contabile mediante detrazione dell'imposta su fatture ricevute ex art. 19 d.P.R. n. 633/1972. Si richiama Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 13467 del 2020 In materia di concordato preventivo, ove l'imprenditore concordante o i suoi aventi causa chiedano il rimborso di un credito IVA formatosi durante lo svolgimento della procedura concorsuale, l'amministrazione finanziaria può opporre in compensazione crediti che siano sorti successivamente all'apertura della procedura medesima, mentre - al contrario - non può opporre in compensazione crediti formatisi in epoca precedente l'apertura della procedura, stante il principio richiamato dagli artt. 56 e 169 l. fall., applicabile anche ai crediti erariali. SEZ. V ORDINANZA DEL 10 SETTEMBRE 2020, N. 18771 TRIBUTI IN GENERALE - SOLVE ET REPETE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE. Appello - Speciale sospensione dei termini di impugnazione dal 6 aprile al 31 luglio 2009, ex art. 5, comma 1- bis , d.l. n. 39 del 2009 introdotto con la legge di conversione n. 77/2009 - Decorrenza - Dalla data di vigenza del d.l. citato - Fondamento - Estensione al giudizio tributario. In tema di impugnazione, il computo dei termini processuali e degli adempimenti del procedimento, tra i quali rientra anche il termine di impugnazione avanti al giudice tributario dell'atto impositivo, deve tener conto della speciale sospensione dei termini dal 6 aprile al 31 luglio 2009, ex art. 5, comma 1 bis, d.l. n. 39/2009, introdotto con la legge di conversione n. 77 del 2009, ed esteso al compimento di qualsiasi atto che debba svolgersi negli uffici giudiziari interessati, la cui efficacia, pur trattandosi di norma inserita solo con la legge di conversione, decorre dal 6 aprile 2009 attesa la sua ragionevolezza e conformità a Costituzione in relazione alle inevitabili disfunzioni originate dal sistema, tanto più che, alla data di pubblicazione della legge di conversione, il termine lungo ai fini dell'impugnazione non era ancora decorso. Si veda Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24841 del 2014 Nel quadro degli interventi urgenti per gli eventi sismici interessanti la Regione Abruzzo il computo del termine di impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ. deve tener conto della sospensione tra il 6 aprile ed il 31 luglio 2009, introdotta dall'art. 5, comma 1 bis del d.l. n. 39 del 28 aprile 2009, convertito con modifiche dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009, ed esteso al compimento di qualsiasi atto che debba svolgersi negli uffici giudiziari interessati, la cui efficacia, pur trattandosi di norma inserita solo con la legge di conversione, decorre dal 6 aprile 2009 attesa la sua ragionevolezza e conformità alla Costituzione in relazione alle inevitabili disfunzioni originate dal sisma, tanto più che, alla data di pubblicazione della legge di conversione, il termine lungo ai fini dell'impugnazione non era ancora decorso. SEZ. V SENTENZA DEL 10 SETTEMBRE 2020, N. 18752 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI. Accisa su carburanti - Autotrasportatore - Rifornimento in impianto privato - Agevolazione fiscale ex art. 8, comma 10, lett. e, l. n. 448/1998 e beneficio ex art. 1, comma 10, d.l. n. 16/2005, conv. in l. n. 58/2005 - Spettanza - Titolare del deposito o di distributori privati - Nozione - Proprietà - Irrilevanza - Esercente l’impianto - Sussistenza - Conseguenze - Estensione al detentore qualificato. In tema di accise su carburanti, l'agevolazione di cui all'art. 8, comma 10, lett. e, della l. n. 448 del 1998 ed il beneficio di cui all'art. 1, comma 10, del d.l. n. 16/2005, conv. con modif. in l. n. 58/2005, spettano all'autotrasportatore titolare o contitolare del deposito o di distributori privati ex art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 277/2000, da intendersi come colui che abbia il potere di esercire l'impianto, potendosi ricomprendere in tale espressione sia il dominus sia il mero detentore qualificato in forza di idoneo titolo contrattuale purché il rifornimento venga destinato esclusivamente agli automezzi che esercitano l'attività nelle aree in cui l'impianto è collocato. Non si rilevano precedenti in termini. SEZ. V ORDINANZA DEL 4 SETTEMBRE 2020, N. 18397 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE. Liquidazione ex art. 36- bis d.P.R. n. 600 del 1973 - Sospensione del termine di impugnazione ex art. 6, commi 2 e 3, d.lgs. n. 218 del 1997 - Inapplicabilità - Ragioni - Differenza da attività accertativa o di rettifica - Motivi - Conseguenze. In tema di definizione agevolata delle controversie, la sospensione del termine di impugnazione ex art. 6, commi 2 e 3, d.lgs. n. 218 del/1997, è applicabile solo ove l'istanza di accertamento con adesione sia presentata nei confronti di un atto accertativo e non anche a seguito di liquidazione ex art. 36- bis , d.P.R. n. 600/1973, non essendo questa fondata su una ricostruzione sostanziale dei dati esposti dal contribuente nella dichiarazione, ma su un mero controllo formale effettuato con procedure automatizzate. Si richiama, Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 7099 del 2019 In tema di definizione agevolata delle controversie, l'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018, è applicabile ai soli giudizi aventi ad oggetto atti impositivi e non anche a quelli di impugnazione della cartella di pagamento ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, che non si fonda su un accertamento discrezionale dell'Amministrazione bensì, avendo riguardo ai versamenti effettuati, ad una mera liquidazione dei tributi già esposti dal contribuente nella dichiarazione.