RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V ORDINANZA DEL 5 GIUGNO 2020, N. 10689 INDUSTRIA - IDROCARBURI OLII MINERALI E COMBUST. LIQUIDI E GASSOSI - DISTRIBUTORI DI CARBURANTI POMPE DI BENZINA . Accise - Distribuzione di carburanti - Concessionario - Svincolo irregolare dal regime sospensivo del prodotto energetico - Responsabilità solidale con il gestore - Prova contraria - A carico del concessionario - Contenuto. In tema di accise, il concessionario dell'impianto stradale di distribuzione di carburanti è responsabile in solido, in caso di svincolo irregolare dal regime sospensivo del prodotto energetico soggetto ad accisa, con il gestore dell'impianto, salvo prova contraria, da parte del concessionario, del diligente esercizio dei suoi poteri di ispezione e controllo sull'impianto previsti dalla legge. Precedenti i Sez. 3, Sentenza n. 4634 del 1993 Il contratto, con il quale il concessionario d'impianto di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione art. 16 D.L. 26 ottobre 1970 n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970 n. 1034 , affidi la gestione dell'impianto stesso ad un terzo, comporta, alla stregua della disciplina dell'art. 19 del d.P.R. 27 ottobre 1971 n. 1269, il trasferimento al gestore di tutti i poteri relativi alla direzione dell'impresa, con autonomia rispetto al concessionario e la conseguente assunzione del rischio di impresa, senza trovare deroga nel ricordato art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970, che prevede una responsabilità solidale del gestore e del concessionario per gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto stesso, poiché detta responsabilità solidale è espressamente limitata dalla norma gli effetti fiscali. ii Sez. 1, Sentenza n. 8765 del 1996 Nel sistema normativo risultante dagli artt. 16 del D.L. 26 ottobre 1970 n. 745, convertito con legge 18 dicembre 1970 n. 1034, e 19, terzo comma, del d.P.R. 27 ottobre 1971 n. 1269, qualora il concessionario di un impianto di distribuzione automatica di carburanti ad uso di autotrazione ne abbia affidato a terzi la gestione, la responsabilità solidale gravante sul concessionario medesimo per le obbligazioni fiscali che derivano da detta gestione non si estende anche agli obblighi cui è tenuto il gestore, quale autonomo titolare d'impresa, in materia di I.V.A SEZ. V SENTENZA DEL 5 GIUGNO 2020, N. 10685 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI - IN GENERE. Dazi doganali - Valore delle merci - Diritti di licenza - Inclusione - Condizioni - Poteri di controllo - Necessità - Nozione - Facoltà di approvazione preventiva dei fornitori scelti dal licenziatario - Potere di orientamento - Sussistenza. In tema di dazi doganali, nella determinazione del valore delle merci in dogana ai sensi del regolamento CEE n. 2913 del 1992 vigente ratione temporis e degli artt. 159 e 160 del DAC, deve tenersi conto, oltre che del valore economico reale della merce importata, anche dei diritti di licenza, purché non inclusi nel prezzo, riferiti alla suddetta merce e dovuti quale condizione per la vendita di quest'ultima, rilevando per la sussistenza di tale ultimo presupposto, indipendentemente da un'espressa previsione tra le parti, il fatto che il licenziante sia in grado di esercitare poteri di controllo e orientamento, di fatto o di diritto, anche su singoli segmenti del processo produttivo, come quello dell'approvazione preventiva dei fornitori scelti dal licenziatario. Non si rilevano precedenti in termini. SEZ. V SENTENZA DEL 5 GIUGNO 2020, N. 10684 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA IMPOSTA DI CONSUMO SUL . Accise sull’energia elettrica - Soggetto passivo dell’imposta - Nozione - Obbligo di pagamento dei relativi diritti - Insorgenza - Momento di fatturazione al consumatore finale o di immissione in consumo - Cessioni intermedie prive della condizione di esigibilità - Rilevanza meramente privatistica - Obbligati al pagamento - Destinatari del debito di imposta - Condizioni. In tema di accise sull'energia elettrica, il soggetto passivo, ossia colui che ha realizzato uno dei fatti generatori dell'imposta, è tenuto al pagamento dei diritti di accisa all'atto della fatturazione al consumatore finale, o quando si accerti che non si sono verificate le condizioni di consumo per poter beneficiare di un'aliquota ridotta o di un'esenzione, o comunque all'atto dell'immissione in consumo, mentre le cessioni intermedie, che non abbiano realizzato la condizione di esigibilità, hanno rilevanza privatistica, nell'ambito di un fenomeno economico al quale è estranea l'amministrazione finanziaria. Più ampio del novero dei soggetti passivi dell'imposta è quello degli obbligati al pagamento di essa, che rispondono del debito d'imposta, pur non avendone realizzato i fatti generatori, qualora nei loro confronti se ne sia verificata la condizione di esigibilità. Non si rilevano precedenti in termini. SEZ. V SENTENZA DEL 4 GIUGNO 2020, N. 10570 TRIBUTI IN GENERALE - SOLVE ET REPETE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - PROCEDIMENTO - IN GENERE. Richiesta di rimborso Iva - Potere-dovere del giudice tributario di ottemperanza - Accertamento dell’intervenuto utilizzo in detrazione o compensazione della medesima eccedenza - Necessità - Fondamento. In caso di richiesta di rimborso Iva, il giudice tributario dell'ottemperanza è tenuto ad accertare, attraverso l'acquisizione della documentazione necessaria, se il contribuente abbia utilizzato la medesima eccedenza in detrazione o in compensazione, integrando detta circostanza una causa di improponibilità della domanda ai sensi dell'art. 70, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, atteso che tali istituti costituiscono modalità alternative di esercizio del medesimo diritto al recupero dell'eccedenza Iva detraibile e che, in caso di ricorso ad essi, l'esecuzione del rimborso riguarderebbe un obbligo il cui corrispondente interesse è stato già unilateralmente e direttamente soddisfatto dallo stesso contribuente. Si richiamano a Sez. 5, Sentenza n. 20040 del 2011 In tema di IVA versata in eccesso, poiché detrazione e rimborso d'imposta sono manifestazioni alternative del medesimo diritto, ancorché non subordinate ai medesimi presupposti, al contribuente che, entro il termine di decadenza, abbia esercitato il diritto alla restituzione con richiesta di detrazione contrastata dall'Amministrazione finanziaria per inosservanza dell'obbligo di presentare la dichiarazione annuale - che risponde alla specifica funzione di consentire il controllo della correttezza della liquidazione dell'IVA stessa - non può, in caso di esito negativo del giudizio sulla detrazione, ritenersi precluso il rimborso ex art. 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, se richiesto entro il termine di prescrizione. b Sez. 5, Sentenza n. 27292 del 2014 In tema di condono fiscale, la lite potenziale , definibile ex art. 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, consiste nella pretesa, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di un maggior debito d'imposta , che, in materia d'IVA, può derivare anche dalla negazione del credito del contribuente per eccedenza d'imposta, di cui il diritto alla detrazione o al rimborso costituiscono modalità alternative di esercizio, sicché, qualora siano contestati non l'esistenza o l'ammontare del credito d'imposta del contribuente, ma soltanto le modalità del suo esercizio nella specie, tramite rimborso in luogo di detrazione difetta la materia condonabile e l'istanza di condono è inammissibile, non essendo configurabile alcuna pretesa di un maggior debito d'imposta . c Sez. 5 - , Ordinanza n. 16569 del 2019 In materia tributaria il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche a fronte di comandi privi dei caratteri di puntualità e precisione propri del titolo esecutivo in quanto tale giudizio presenta connotati diversi dall'esecuzione forzata disciplinata dal codice di procedura civile, perché il suo scopo non è quello di ottenere l'esecuzione coattiva del comando contenuto nella decisione, bensì quello di rendere effettivo quel comando, compiendo tutti gli accertamenti indispensabili a delimitare l'effettiva portata precettiva della sentenza della quale si chiede l'esecuzione. Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto ammissibile, in applicazione del principio, il ricorso al giudice dell'ottemperanza a fronte di una pronuncia che riconosceva il diritto al rimborso del contribuente, senza provvedere alla sua quantificazione .