RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V ORDINANZA DEL 28 MAGGIO 2020, N. 10166 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - ESECUZIONE SUI BENI E FRUTTI. Riscossione coattiva delle imposte - Iscrizione ipotecaria su beni di un fondo patrimoniale - Applicabilità del relativo regime di impignorabilità anche alle obbligazioni tributarie - Condizioni - Onere della prova a carico del contribuente. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - MODALITA' DI RISCOSSIONE. Iscrizione ipotecaria su beni di un fondo patrimoniale - Applicabilità del relativo regime di impignorabilità anche alle obbligazioni tributarie - Condizioni - Onere della prova a carico del contribuente. In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni, ma grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti nel fondo l'onere di provare l'estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore. In senso conforme, già Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23876 del 2015 In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia, circostanze che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa. SEZ. V ORDINANZA DEL 29 MAGGIO 2020, N. 10227 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI - SANZIONI PER LE VIOLAZIONI - IN GENERE. Dazi - Irregolare dichiarazione - Qualità, qualità e valore della merce - Natura esemplificativa - Origine - Inclusione - Necessità - Fondamento. In tema di dazi doganali, la sanzione prevista dall'art. 303, comma 1, T.U. dogane per irregolare dichiarazione doganale relativa a qualità, quantità e valore delle merci, si applica anche in caso di origine non veritiera di quest'ultime, costituendo detti termini normativi un'esemplificazione dell'elemento oggettivo destinato all'importazione considerato rilevante ai fini del pagamento del tributo, di talché nel concetto di qualità di una merce rientra qualsiasi caratteristica, proprietà o condizione che serva a determinarne la natura e a distinguerla da altre simili, ivi compresa l'origine o la provenienza, in quanto elementi sintomatici delle specificità del prodotto, la cui esclusione dall'oggetto della dichiarazione equivarrebbe a vanificare un tratto fondamentale del sistema daziario di matrice eurounitaria. Si richiamano a Sez. 5 - , Ordinanza n. 2169 del 2019 In tema di sanzioni per violazioni delle disposizioni in materia doganale, l'art. 303 del d.P.R. n. 43 del 1973, applicabile ratione temporis , contempla un'unica fattispecie sanzionatoria, non prevedendo, invero, al comma 3, una fattispecie legale diversa rispetto a quella di cui al comma 1, ma configurandone una mera circostanza aggravante, che comporta una maggiorazione dell'entità della stessa sanzione, comminata per le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci non corrispondenti all'accertamento degli Uffici finanziari, fermo restando che ricadono nel suo ambito applicativo - poiché nel concetto di qualità di una merce rientra qualsiasi caratteristica, proprietà o condizione che serva a determinarne la natura ed a distinguerla da altre simili - anche le dichiarazioni sull'origine o la provenienza della merce stessa, in quanto sintomatiche della specificità del prodotto. b Sez. 5 - , Sentenza n. 3594 del 2019 In tema di dazi doganali, la qualità di una merce rappresenta il coacervo degli elementi distintivi di essa e ricomprende tra i medesimi anche il dato di origine, che assume una connotazione pregnante in relazione sia alle caratteristiche del bene a fini civilistici, sia alla correttezza delle dichiarazioni doganali in funzione della circolazione delle merci e dell'efficienza dei controlli, tanto più in considerazione delle eventuali preferenze tariffarie accordate dall'Unione europea ad alcuni prodotti originari di Paesi in via di sviluppo ne consegue che la sanzione prevista dall'art. 303 del TULD riguarda ogni ipotesi di difformità o falsità della dichiarazione doganale in ordine ai suoi elementi essenziali, afferenti, cioè, oltre che a valore, quantità, qualità delle merci, anche, all'origine delle merci stesse, atteso che il comma 3 non pone distinzioni di fattispecie e che il comma 1 fa riferimento alle difformità di qualità, da interpretarsi estensivamente come comprensive, anche, delle diversità di origine, senza che a ciò osti la natura sanzionatoria della disposizione, che, in quanto non eccezionale, è suscettibile di interpretazione estensiva né, peraltro, l'eventuale buona fede dell'importatore che non assume rilevanza nel caso di accertata falsità della documentazione di origine della merce. SEZ. V ORDINANZA DEL 29 MAGGIO 2020, N. 10252 TRIBUTI IN GENERALE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO NOZIONE - CONCORDATO TRIBUTARIO ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO - IN GENERE. Definizione agevolata - Sospensione dei termini per impugnare - Termine di cui all’art. 327 c.p.p. - Sospensione feriale - Cumulabilità - Esclusione - Proroga - Condizioni - Conseguenze - Impugnazione - Tardività - Fattispecie. In tema di definizione agevolata delle liti fiscali ex art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011, il periodo di sospensione legale dal 6 luglio 2011 al 30 giugno 2012 del termine per impugnare di cui all'art. 327 c.p.c. non si cumula col periodo di sospensione feriale dal 1° agosto al 15 settembre 2011 , essendo quest'ultimo già interamente assorbito dalla concorrente sospensione stabilita in via eccezionale, ma alla cessazione di quest'ultima vanno aggiunti 46 giorni conseguentemente, va considerata tardiva l'impugnazione proposta oltre tale termine così prorogato. Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione spedito per la notifica il 30.4.2013 in quanto il termine annuale per impugnare, scadente il 20.12.2011, prorogato di 360 giorni ex art. 39 cit. al 14.12.2012, nonché di ulteriori 45 giorni di sospensione feriale, era scaduto il 29.1.2013 . In precedenza i Sez. 5, Sentenza n. 5924 del 2010 Ai sensi dell'art. 16, sesto comma, secondo periodo, della l. n. 289 del 2002, nel computo del termine lungo per proporre impugnazione avverso le sentenze relative a controversie tributarie suscettibili di essere definite ai sensi dell'articolo citato, il periodo di sospensione feriale dell'anno 2003 1 agosto - 15 settembre ricadente nella più ampia fase di sospensione stabilita in via eccezionale dalla norma in esame 1° gennaio 2003-1° giugno 2004 , resta in essa assorbito e non deve, quindi, ulteriormente computarsi. In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, notificato il 30 aprile 2005, avverso una sentenza della commissione tributaria regionale pubblicata il 16 luglio 2002 e non notificata, considerando spirato il termine il 17 marzo 2005, in quanto dovevano computarsi, oltre al periodo di sospensione ex legge n. 289 del 2002, solo quelli di sospensione feriale del 2002 e del 2004 e non anche quello del 2003 . ii Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2763 del 2020 In tema di impugnazione, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all'art. 327, comma 1, c. p. c., che va calcolato ex nominatione dierum , prescindendo cioè dal numero dei giorni da cui è composto ogni singolo mese o anno, ai sensi dell'art. 155, comma 2, c. p. c., devono aggiungersi 46 giorni, per effetto del combinato disposto degli art. 155, comma 1, citato e 1, comma 1, della l. n. 742 del 1969, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale e, se il termine viene conseguentemente a cadere in giorno festivo, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, come previsto dall'art. 155, comma 3, c. p. c. SEZ. V SENTENZA DEL 4 GIUGNO 2020, N. 10552 TRIBUTI IN GENERALE - SOLVE ET REPETE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - PROCEDIMENTO - IN GENERE. Iva - Accertamento su modo di essere dell’obbligazione tributaria relativa a periodo di imposta - Cartella di pagamento divenuta definitiva - Giudicato nel giudizio di rimborso su medesima obbligazione - Sussistenza. In tema di IVA, l'accertamento del modo di essere dell'obbligazione tributaria, relativa ad un singolo periodo di imposta, veicolato attraverso la cartella di pagamento, divenuta inoppugnabile ex art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, fa stato con forza di giudicato nel giudizio relativo al rimborso invocato in relazione alla medesima obbligazione e per lo stesso anno di imposta. Si richiama Cass. Sez. U, Sentenza n. 19495 del 2008 Il principio sancito dall'art. 5 cod. proc. civ., secondo cui i mutamenti di legge intervenuti nel corso del giudizio non assumono rilevanza ai fini della giurisdizione, la quale si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda, si riferisce esclusivamente all'effetto abrogativo determinato dal sopravvenire di una nuova legge, e non anche all'effetto di annullamento dipendente dalle pronunce di incostituzionalità che a norma dell'art. 136 Cost., dell'art. 1 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 e della legge di attuazione 11 marzo 1953, n. 87 , impediscono al giudice di tenere conto della norma dichiarata illegittima ai fini della decisione sulla giurisdizione, salvo il giudicato o il decorso dei termini di prescrizione o decadenza stabiliti per l'esercizio di determinati diritti . Né tale limite contrasta con l'art. 3 Cost., essendo razionale e conforme ad elementari esigenze di stabilità e certezza dei rapporti e delle situazioni giuridiche sostanziali e processuali. Neppure può ritenersi violato l'art. 24 Cost., dovendosi coordinare il diritto di difesa dell'attore con il contrapposto diritto di difesa del convenuto, e l'art. 25 comma 1 Cost., perchè il principio di predeterminazione del giudice ne impone la individuazione prima che sorga la regiudicanda , essendo consentito solo per economia processuale attribuire rilievo a mutamenti della situazione di diritto che siano idonei a radicare la giurisdizione, di cui il giudice al momento della domanda sia sfornito. Invece, contrasterebbe con l'art. 111 Cost. la vanificazione dell'attività processuale sfociata come nel caso di specie, in cui sussiste giudicato interno sulla giurisdizione in una pronuncia irrevocabile. Principio enunciato dalla S.C. con riguardo all'art. 33 del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004 . SEZ. V ORDINANZA DEL 4 GIUGNO 2020, N. 10565 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE. Trasferimenti di immobili soltanto in parte edificabili - Imposta di registro - Agevolazione prevista dall'art. 33, comma 3, l. n. 388 del 2000 - Aliquota applicabile - Fattispecie. In tema di imposta di registro, in caso di trasferimento di immobili solo in parte edificabili e rientranti nella disposizione di cui all'art. 33, comma 3, l. n. 388 del 2000, alla base imponibile si applica l'aliquota più alta tra quelle previste in relazione alle diverse particelle di terreno oggetto del trasferimento. Nella specie, erano stati acquistati in blocco diversi terreni, parte dei quali ricadevano nelle fasce di rispetto stradale e parte erano ricompresi nel piano particolareggiato esecutivo . In precedenza i Sez. 5, Sentenza n. 1253 del 2014 In tema di imposta di registro, il diritto all'agevolazione fiscale prevista dall'art. 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non va riconosciuto nel caso di trasferimento di immobile compreso in un'area per la quale è previsto un piano di recupero, atteso che la causa dell'agevolazione di cui alla menzionata norma va ravvisata nell'incentivo ad edificare zone inserite in piani particolareggiati, dando attuazione agli stessi, rientrando invece il recupero di zone già urbanizzate nella diversa previsione di cui all'art. 5, comma 1, della legge 22 aprile 1982, n. 168. ii Sez. 5 - , Sentenza n. 24891 del 2016 In tema d'imposta di registro, l'art. 33, comma 3, della l. n. 388 del 2000 non intende dare rilievo al riscontro formale dell'insistenza dell'immobile in area soggetta a piano particolareggiato, ma al fatto che esso si trovi in un'area in cui, come in quelle soggette a piano particolareggiato, sia possibile edificare, sicchè è applicabile tutte le volte in cui l'immobile si trovi in un'area soggetta ad uno strumento urbanistico che consenta, ai fini dell'edificabilità, gli stessi risultati del piano particolareggiato, non rilevando che si tratti di uno strumento di programmazione secondaria e non di uno strumento attuativo, atteso che è possibile che il piano regolatore generale esaurisca tutte le prescrizioni, fungendo anche da piano particolareggiato, e che, pertanto, non vi sia necessità di quest'ultimo. In applicazione di tale principio, la S.C., escluso che l’edificabilità fosse venuta meno in conseguenza della decadenza del piano particolareggiato, ha cassato con rinvio al giudice di merito perché verificasse se l’area in oggetto fosse, al momento della compravendita, edificabile sulla base del sopravvenuto piano regolatore generale . iii Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29453 del 2017 In tema di agevolazioni tributarie, il beneficio di cui all'art. 33, comma 3, della l. n. 388 del 2000 si applica anche nel caso in cui al momento della registrazione dell'atto di trasferimento, pur sussistendo l'inserimento dell'immobile in un piano particolareggiato, non sia stata ancora stipulata la convenzione attuativa con il comune, come indicato nell'art. 2 della l. n. 350 del 2003, sempreché sia rispettato il termine quinquennale per l'utilizzazione edificatoria, in quanto il comma 30 del menzionato art. 2 sancisce che la sottoscrizione della convenzione dà comunque diritto all'agevolazione e non stabilisce che essa debba precedere l'atto di disposizione. Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto che, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione fiscale, fosse necessaria la sottoscrizione della convenzione di attuazione del piano particolareggiato già al momento del compimento dell'atto negoziale, laddove, ai detti fini, rileva l'insistenza dell'immobile in area in cui sia possibile edificare e l'utilizzazione edificatoria, da parte dello stesso soggetto acquirente, entro cinque anni dall'acquisto .